PROBLEMATICHE BUROCRATICHE

 La pubblica amministrazione deve tornare al servizio del cittadino. Non è oltremodo tollerabile proseguire nel mantenimento di un rapporto spregevole, condito da costanti forme di violazione delle norme del vivere civile senza, peraltro, escludere la configurazione di vere e proprie aggressioni verbali ed offese.

Se, talvolta, alcuni burocrati, leziosamente e farisaicamente, si compiacciono nel definirsi "servitori dello Stato", sarebbe interessante conoscere in chi e in che cosa costoro identificano lo Stato.

La crescente disaffezione del cittadino, nei confronti delle istituzioni, è in larga parte ascrivibile al sempre più difficile rapporto con la pubblica amministrazione.

Infatti, la burocrazia, agevolata dalla miopia e dagli interessi di una insensibile e refrattaria classe politica, è riuscita a ribaltare il rapporto di servizio che dovrebbe legarla ai cittadini, trasformandoli in sudditi.

Tale situazione ha indotto, finalmente, il legislatore ad intervenire dotando i cittadini di strumenti concreti per far valere i propri diritti.

Ciononostante, si continua nell'ignorare le leggi emanate all'uopo nell'evidenza che, se da un lato non si tende a rinunciare all'esercizio di un potere, dall'altro non si escludono spicciole e miserevoli sollecitazioni concussorie di piccolo cabotaggio.

A tal punto, il cittadino ha il dovere di reagire e di denunciare ogni qualsiasi tentativo di omissioni di atti di ufficio nonché eventuali, sommesse (?) sollecitazioni.

Affinché il dirigente possa far valere il proprio diritto di cittadino e rappresentante dei soggetti associati, si riportano, di seguito, alcuni riferimenti di leggi e le relative procedure da seguire una volta che questi individuassero lesioni di uno o più diritti.

Con l'emanazione del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa - sono state accorpate tutte le norme emanate in materia in data antecedente.

Per quanto può esserci di maggiore utilità vediamo che le regole relative alle dichiarazioni sostitutive sono ora stabilite dagli art. 46/47/48 e 49 del DPR di cui sopra e le modalità delle medesime dell'art. 38. Articoli che andiamo a riportare integralmente.

 Art. 46 (R) - Dichiarazioni sostitutive di certificazioni.

1.       Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti:

a) data e il luogo di nascita;

b) residenza;

c) cittadinanza;

d) godimento dei diritti civili e politici;

e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;

f) stato di famiglia;

g) esistenza in vita;

h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;

i) iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;

l) appartenenza a ordini professionali;

m) titolo di studio;

n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione;

o) situazione reddituale o economica anche ai fini della decisione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;

p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;

q) possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;

r) stato di disoccupazione;

s) qualità di pensionato e categoria di pensione;

t) qualità di studente;

u) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;

v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;

z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;

aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;

bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;

cc) qualità di vivere a carico;

dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;

ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.

 Art. 47 (R) - Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà.

1.       L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con l'osservanza delle modalità di cui all'articolo 38.

2.       La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza;

3.       Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

4.       Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorità Polizia Giudiziaria è presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.

 Art. 48 (R) - Disposizioni generali in materia di dichiarazioni sostitutive,

1.       Le dichiarazioni sostitutive hanno la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono;

2.       Le singole amministrazioni predispongono i moduli necessari per la redazione delle dichiarazioni sostitutive, che gli interessati hanno facoltà di utilizzare. Nei moduli per la presentazione delle dichiarazioni sostitutive le amministrazioni inseriscono il richiamo alle sanzioni pensali previste dall'articolo 76, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate. Il modulo contiene anche l'informativa di cui all'articolo 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

3.       In tutti i casi in cui sono ammesse le dichiarazioni sostitutive, le singole amministrazioni inseriscono la relativa formula dei moduli per le istanze.

 Art. 49 (R) - Limiti di utilizzo delle misure di semplificazione.

1.       I certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità CE, di marchi o brevetti non possono essere sostituiti da altro documento, salvo diverse disposizioni della normativa di settore.

2.       Tutti i certificati medici e sanitari richiesti dalle istituzioni scolastiche ai fini della pratica non agonistica di attività sportive a parte dei propri alunni sono sostituiti con un unico certificato di idoneità alla pratica non agonistica di attività sportive rilasciato dal medico di base con validità per l'intero anno scolastico.

Art. 38 (L-R) - Modalità di invio e sottoscrizione delle istanze.

1.       Tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici servizi possono essere inviate anche per fax e via telematica (L).

2.       Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se sottoscritte mediante la firma digitale o quando il sottoscrittore è identificato dal sistema informatico con l'uso della carta d'identità elettronica (R).

3.       Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica  o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte  dall'interessato in presenza del dipendente addetto avvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo. Le istanze e la copia fotostatica del documento di identità possono essere inviate per via telematica; nei procedimenti di aggiudicazione di contratti pubblici, detta facoltà è consentita nei limiti stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 15, comma 2 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (L).

Riveste inoltre particolare importanza l'art. 19 del DPR in oggetto che consente modalità alternative e più semplificate per l'autentica di copie ecco il testo:

Art. 19 (R) - Modalità alternative all'autenticazione di copie.

1.       La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 47 può riguardare anche il fatto che la copia di un atto o di un documento conservato o rilasciato da una pubblica amministrazione, la copia di una pubblicazione ovvero la copia di titoli di studio o di servizio sono conformi all'originale. Tale dichiarazione può altresì riguardare la conformità all'originale della copia dei documenti fiscali che devono essere obbligatoriamente conservati dai privati;

 ATTENZIONE: Poiché da tali atti possono derivare dei gravi abusi o dei comportamenti illeciti, la legge prevede che ogni dichiarazione, resa in modo difforme dalla realtà, è punibile con severe sanzioni penali perseguibili anche con la reclusione fino a tre anni.

A seconda dei casi, si incorrerà nel reato di mendacio personale (art. 495 a 496 del C.P.) e in quello di mendacio fattuale (art. 483 del C.P.).