PROBLEMATICHE BUROCRATICHE
La pubblica
amministrazione deve tornare al servizio del cittadino. Non è oltremodo
tollerabile proseguire nel mantenimento di un rapporto spregevole, condito da
costanti forme di violazione delle norme del vivere civile senza, peraltro,
escludere la configurazione di vere e proprie aggressioni verbali ed offese.
Se,
talvolta, alcuni burocrati, leziosamente e farisaicamente, si compiacciono nel
definirsi "servitori dello Stato", sarebbe interessante conoscere in
chi e in che cosa costoro identificano lo Stato.
La crescente
disaffezione del cittadino, nei confronti delle istituzioni, è in larga parte
ascrivibile al sempre più difficile rapporto con la pubblica amministrazione.
Infatti, la
burocrazia, agevolata dalla miopia e dagli interessi di una insensibile e
refrattaria classe politica, è riuscita a ribaltare il rapporto di servizio che
dovrebbe legarla ai cittadini, trasformandoli in sudditi.
Tale
situazione ha indotto, finalmente, il legislatore ad intervenire dotando i
cittadini di strumenti concreti per far valere i propri diritti.
Ciononostante,
si continua nell'ignorare le leggi emanate all'uopo nell'evidenza che, se da un
lato non si tende a rinunciare all'esercizio di un potere, dall'altro non si
escludono spicciole e miserevoli sollecitazioni concussorie di piccolo
cabotaggio.
A tal punto,
il cittadino ha il dovere di reagire e di denunciare ogni qualsiasi tentativo di
omissioni di atti di ufficio nonché eventuali, sommesse (?) sollecitazioni.
Affinché il
dirigente possa far valere il proprio diritto di cittadino e rappresentante dei
soggetti associati, si riportano, di seguito, alcuni riferimenti di leggi e le
relative procedure da seguire una volta che questi individuassero lesioni di uno
o più diritti.
Con
l'emanazione del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 - Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa - sono
state accorpate tutte le norme emanate in materia in data antecedente.
Per quanto
può esserci di maggiore utilità vediamo che le regole relative alle
dichiarazioni sostitutive sono ora stabilite dagli art. 46/47/48 e 49 del DPR di
cui sopra e le modalità delle medesime dell'art. 38. Articoli che andiamo a
riportare integralmente.
Art. 46 (R) - Dichiarazioni sostitutive di certificazioni.
1.
Sono comprovati con dichiarazioni,
anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in
sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e
fatti:
a) data e il luogo di nascita;
b) residenza;
c) cittadinanza;
d) godimento dei diritti civili e politici;
e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
f) stato di famiglia;
g) esistenza in vita;
h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente
o discendente;
i) iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche
amministrazioni;
l) appartenenza a ordini professionali;
m) titolo di studio;
n) qualifica professionale posseduta, titolo di
specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di
qualificazione;
o) situazione reddituale o economica anche ai fini della
decisione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con
l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
q) possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA
e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;
r) stato di disoccupazione;
s) qualità di pensionato e categoria di pensione;
t) qualità di studente;
u) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o
giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di
qualsiasi tipo;
z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli
obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello
stato di servizio;
aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere
destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di
prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel
casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a
procedimenti penali;
cc) qualità di vivere a carico;
dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato
contenuti nei registri dello stato civile;
ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di
fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.
Art. 47 (R) - Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà.
1.
L'atto di notorietà concernente
stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza
dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo
con l'osservanza delle modalità di cui all'articolo 38.
2.
La dichiarazione resa nell'interesse
proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti
relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza;
3.
Fatte salve le eccezioni espressamente
previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i
concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i
fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati
dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
4.
Salvo il caso in cui la legge preveda
espressamente che la denuncia all'Autorità Polizia Giudiziaria è presupposto
necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato
di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali
dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è comprovato da chi ne
richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.
Art. 48 (R) - Disposizioni generali in materia di dichiarazioni
sostitutive,
1.
Le dichiarazioni sostitutive hanno la
stessa validità temporale degli atti che sostituiscono;
2.
Le singole amministrazioni
predispongono i moduli necessari per la redazione delle dichiarazioni
sostitutive, che gli interessati hanno facoltà di utilizzare. Nei moduli per la
presentazione delle dichiarazioni sostitutive le amministrazioni inseriscono il
richiamo alle sanzioni pensali previste dall'articolo 76, per le ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate. Il modulo contiene anche
l'informativa di cui all'articolo 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675.
3.
In tutti i casi in cui sono ammesse le
dichiarazioni sostitutive, le singole amministrazioni inseriscono la relativa
formula dei moduli per le istanze.
Art. 49 (R) - Limiti di utilizzo delle misure di semplificazione.
1.
I certificati medici, sanitari,
veterinari, di origine, di conformità CE, di marchi o brevetti non possono
essere sostituiti da altro documento, salvo diverse disposizioni della normativa
di settore.
2.
Tutti i certificati medici e sanitari
richiesti dalle istituzioni scolastiche ai fini della pratica non agonistica di
attività sportive a parte dei propri alunni sono sostituiti con un unico
certificato di idoneità alla pratica non agonistica di attività sportive
rilasciato dal medico di base con validità per l'intero anno scolastico.
Art. 38 (L-R) - Modalità di invio e sottoscrizione delle istanze.
1.
Tutte le istanze e le dichiarazioni da
presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici
servizi possono essere inviate anche per fax e via telematica (L).
2.
Le istanze e le dichiarazioni inviate
per via telematica sono valide se sottoscritte mediante la firma digitale o
quando il sottoscrittore è identificato dal sistema informatico con l'uso della
carta d'identità elettronica (R).
3.
Le istanze e le dichiarazioni
sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione
pubblica o ai gestori o esercenti
di pubblici servizi sono sottoscritte dall'interessato
in presenza del dipendente addetto avvero sottoscritte e presentate unitamente a
copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del
sottoscrittore. La copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo. Le
istanze e la copia fotostatica del documento di identità possono essere inviate
per via telematica; nei procedimenti di aggiudicazione di contratti pubblici,
detta facoltà è consentita nei limiti stabiliti dal regolamento di cui
all'articolo 15, comma 2 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (L).
Riveste inoltre particolare importanza l'art. 19 del DPR in
oggetto che consente modalità alternative e più semplificate per l'autentica
di copie ecco il testo:
Art. 19 (R) - Modalità alternative
all'autenticazione di copie.
1.
La dichiarazione sostitutiva dell'atto
di notorietà di cui all'articolo 47 può riguardare anche il fatto che la copia
di un atto o di un documento conservato o rilasciato da una pubblica
amministrazione, la copia di una pubblicazione ovvero la copia di titoli di
studio o di servizio sono conformi all'originale. Tale dichiarazione può altresì
riguardare la conformità all'originale della copia dei documenti fiscali che
devono essere obbligatoriamente conservati dai privati;
ATTENZIONE: Poiché da tali atti possono derivare dei gravi abusi o
dei comportamenti illeciti, la legge prevede che ogni dichiarazione, resa in
modo difforme dalla realtà, è punibile con severe sanzioni penali perseguibili
anche con la reclusione fino a tre anni.