Registro Esercenti il Commercio

Fonti Normative  

Legge 426/71 - D.M. 375/88 - Legge 287/91 - Decreto legislativo 31.3.1998 n.114 

In base al decreto legislativo n. 114 del 31.3.1998 di riforma della disciplina del commercio, il Registro Esercenti il Commercio è destinato parzialmente a scomparire. A partire dal 24.4.1998, data di entrata in vigore del citato decreto, infatti, l’esercizio del commercio, nelle sue varie forme in uso, non sarà più subordinato al possesso del REC, fatta eccezione per i rami turistico-alberghiero e di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, che restano regolamentati dalla vigente normativa. 

La legge quadro sul turismo (legge 29 marzo 2001, n. 135) ha soppresso anche la sezione speciale del REC riservata alle imprese turistiche.

Attualmente pertanto l'iscrizione nel Registro degli Esercenti il Commercio è necessaria SOLO per l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

Iscrizione: Soggetti obbligati  

Persone fisiche e società che intendono esercitare la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

Iscrizione: Requisiti

   
Generali 

maggiore età 
possesso del titolo di studio attestante l’assolvimento dell’obbligo scolastico (per i nati prima del 01/01/1952: licenza di quinta elementare; per i nati dal  01/01/1952: diploma di licenza media oppure 8 anni di frequenza scolastica entro il 15° anno di età) 
cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri della UE o cittadinanza non italiana con residenza nel territorio della Repubblica 

Morali 

Come dall’art. 2 comma 4 legge 287/91

Professionali  

superamento di un esame di idoneità al quale sono ammessi coloro che sono in possesso di titolo di studio universitario o di istruzione secondaria superiore nonché coloro che hanno prestato servizio, per almeno 2 anni negli ultimi cinque, presso imprese esercenti attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande in qualità di dipendenti qualificati addetti alla somministrazione o di coadiutore
frequenza di corso professionale istituito o riconosciuto dallo Stato
possesso di titolo di studio rilasciato dall’istituto alberghiero

Iscrizione: Documentazione  
domanda di iscrizione in bollo da presentarsi presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura della provincia di residenza per la persona fisica o sede legale per la società. 
ALLEGATI:  

attestazione del versamento di 129,11 euro (£ 250.000) sul c/c 8003 intestato a tasse e concessioni governative - Roma
attestazione del versamento di 31 euro (£ 60.000) sul c/c 17069501 intestato a C.C.I.A.A. di Prato per diritti di segreteria.

Modifiche  
Si effettuano d’ufficio le seguenti modifiche: 

·  variazione ragione sociale

·  variazione legale rappresentante

·  variazione sede o residenza (se nell’ambito della stessa provincia)

·  variazione di natura giuridica

Cancellazioni  
Si effettuano previa compilazione del modello  in bollo . 
In caso di cancellazione del delegato alla somministrazione di alimenti e bevande su richiesta dell’interessato, la persona stessa deve informare preventivamente la società del proprio recesso.

Tempi  
La Camera di Commercio decide sulle istanze entro 60 giorni dal ricevimento della domanda. Qualora non si pronunci entro tale termine, l’istanza deve intendersi integralmente accolta.

Sanzioni  
Da un minimo di 103 euro (£ 200.000) a un massimo di 10.329 euro (£ 20.000.000). 
Nei casi di particolare gravità o di recidiva interviene il Sindaco predisponendo la chiusura temporanea o definitiva dell’esercizio. 
Esemplificazione di alcune infrazioni: 

·  mancata iscrizione al REC

·  mancata iscrizione al REC del preposto

·  mancata autorizzazione comunale o regionale

·  mancata indicazione in modo chiaro del prezzo della merce esposta al pubblico

·  vendita congiunta ingrosso e dettaglio

Ricorsi  

·  Al Presidente della Giunta Regionale entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento di diniego o di cancellazione

·  Al Tribunale ordinario entro 60 giorni contro il provvedimento di rigetto al ricorso della Giunta Regionale o in caso di silenzio del menzionato organo per oltre 90 giorni

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