Registro Esercenti il Commercio
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Fonti Normative Legge 426/71 - D.M. 375/88 - Legge 287/91 - Decreto legislativo 31.3.1998 n.114 In base al decreto legislativo n. 114 del 31.3.1998 di riforma della disciplina del commercio, il Registro Esercenti il Commercio è destinato parzialmente a scomparire. A partire dal 24.4.1998, data di entrata in vigore del citato decreto, infatti, l’esercizio del commercio, nelle sue varie forme in uso, non sarà più subordinato al possesso del REC, fatta eccezione per i rami turistico-alberghiero e di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, che restano regolamentati dalla vigente normativa. La legge quadro sul turismo (legge 29 marzo 2001, n. 135) ha soppresso anche la sezione speciale del REC riservata alle imprese turistiche. Attualmente
pertanto l'iscrizione nel Registro degli Esercenti il Commercio è
necessaria SOLO per l'attività di somministrazione al pubblico di
alimenti e bevande. |
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Iscrizione: Soggetti obbligati
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Iscrizione: Requisiti maggiore età Morali
Professionali
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Iscrizione: Documentazione
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Modifiche · variazione ragione sociale · variazione legale rappresentante · variazione sede o residenza (se nell’ambito della stessa provincia) · variazione
di natura giuridica |
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Cancellazioni |
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Tempi |
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Sanzioni · mancata iscrizione al REC · mancata iscrizione al REC del preposto · mancata autorizzazione comunale o regionale · mancata indicazione in modo chiaro del prezzo della merce esposta al pubblico · vendita congiunta ingrosso e dettaglio |
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Ricorsi · Al Presidente della Giunta Regionale entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento di diniego o di cancellazione · Al Tribunale ordinario entro 60 giorni contro il provvedimento di rigetto al ricorso della Giunta Regionale o in caso di silenzio del menzionato organo per oltre 90 giorni |