Consiglio regionale
del Piemonte

Proposta di legge regionale, n. 7503.

Interventi per la ristrutturazione dei centri bocciofili.

 

Art. 1.
(Finalita')

1. La Regione interviene per il miglioramento ed il potenziamento dei centri bocciofili esistenti o da crearsi sul territorio piemontese.
2. Tali interventi hanno come destinatari gli enti pubblici proprietari dei centri, nonche' le associazioni sportive bocciofile riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano - Federazione italiana bocce, o aderenti ad enti di promozione sportiva riconosciuti dallo stesso CONI-FIB , esistenti ed operanti, senza fini di lucro, alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.
(Interventi ammessi)

1. Gli enti pubblici e le associazioni bocciofile di cui all'art. 1 comma 2 presentano ai comitati provinciali CONI-FIB , competenti per territorio, un progetto generale di ristrutturazione o di ampliamento dei locali dei centri suddetti, di adeguamento delle attrezzature alla normativa vigente o di rinnovo degli arredi.
2. I comitati provinciali esaminano i progetti e li trasmettono, unitamente ad un parere motivato, al competente Assessorato regionale.

Art. 3.
(Entita' e criteri di erogazione dei contributi)

1. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare permanente, nonche' il Comitato regionale del CONI-FIB , procede alla scelta degli enti pubblici e delle associazioni bocciofile destinatari degli interventi e concede contributi sulla spesa prevista in base al progetto di cui all'articolo 2 comma 1, fino alla misura del 50% della spesa stessa, entro il limite di euro 25.000,00.
2. La scelta viene operata dando priorita' ai seguenti criteri:
a) richieste finalizzate alla messa a norma degli impianti;
b) ubicazione dei centri in comuni con popolazione inferiore a 10 mila abitanti, per la funzione associativa che si viene a creare tra gli abitanti dei piccoli paesi;
c) interventi e iniziative per lo sviluppo dell'attivita' dilettantistica del gioco delle bocce che coinvolga principalmente i giovani;
d) sufficiente capienza ricettiva del centro bocciofilo;
e) dislocazione del centro tale da essere facilmente raggiungibile da utenti e spettatori.

Art. 4.
(Modalita' di concessione degli interventi)

1. Il contributo concesso dalla Regione ai sensi dell'articolo 3 e' vincolato alla destinazione indicata nel progetto presentato ed e' erogato per il 30 per cento al momento in cui sara' divenuta esecutiva la deliberazione di concessione e per il 70 per cento a seguito della presentazione di apposito rendiconto delle spese effettivamente sostenute.
2. La misura del contributo deve essere proporzionalmente ridotta in sede di erogazione definitiva qualora venga accertato un fabbisogno finanziario inferiore a quello indicato.

Art. 5.
(Norma finanziaria)

1. Per l'attuazione della presente legge, e' autorizzata la spesa per l'anno finanziario 2003 di 500.000,00 euro.
2. All'onere previsto al comma 1 si provvede, nello stato di previsione della spesa del bilancio 2003, istituendo nell' UPB n. 21042 (Turismo sport parchi Sport Tit. II spese di investimento) le spese: a) interventi a favore degli enti locali proprietari dei centri bocciofili per la loro ristrutturazione, ampliamento dei locali, adeguamento delle attrezzature e rinnovo degli arredi con stanziamento pari a euro 250.000,00 in termini di competenza e di cassa; b) interventi a favore delle associazioni sportive bocciofile riconosciute dal CONI-FIB per la ristrutturazione, ampliamento dei locali, adeguamento delle attrezzature e rinnovo degli arredi.
3. La copertura di tale spesa per l'anno 2003 avviene con riduzione, in termini di competenza e di cassa, di pari importo dalla UPB 09012 (Bilanci e Finanze-Bilanci Tit. II-spese d'investimento) del bilancio di previsione per l'anno 2003. Il presente provvedimento costituisce integrazione nel bilancio 2003 dell'elenco dei provvedimenti legislativi in corso recanti spese di investimento ove viene aggiunta la voce "Interventi per la ristrutturazione dei centri bocciofili".
4. Agli oneri previsti per gli anni 2004 e 2005 si provvede rispettivamente con le dotazioni finanziarie dell' UPB 09012 (Bilanci e Finanze-Bilanci Tit. II-spese di investimento).

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