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LEGGE 25 agosto 1991, n.287
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 | Art.
1. Ambito di applicazione della legge e abrogazioni espresse
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 | Art.
2. Iscrizione nel registro degli esercenti il commercio
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 | Art.
3. Rilascio delle autorizzazioni
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 | Art.
4. Revoca dell'autorizzazione
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 | Art.
5. Tipologia degli esercizi
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 | Art.
6. Commissioni
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 | Art.
7. Subingresso
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 | Art.
8. Orario di attività
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 | Art.
9. Tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica
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 | Art.
10. Sanzioni
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 | Art.
11. Disposizioni transitorie
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 | Art.
12. Regolamento di esecuzione
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Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività
dei pubblici esercizi.
note:
Entrata in vigore della legge: 18/09/1991
1 - Il D.Lgs 13 luglio 1994, n. 480 (in G.U. 4/8/1994 n.181) (con l'art.
12) ha sostituito i commi 1, 2, 3 e 4 dell'art. 10 .
2 - Il D.L. 18 settembre 1995, n. 381 (in G.U. 18/9/1995 n. 218) nel
testo introdotto dalla legge di conversione 15 novembre 1995, n. 480 (in
G.U. 17/11/1995 n. 269) ha disposto (con l'art. 3) la modifica degli
artt. 2, comma 2, lettera c) e 3, commi 1 e 4 (con l'art. 3-quinquies)
l'art. 10, comma 2.
3 - Il D.Lgs 31 marzo 1998, n. 112 (in S.O. n. 77/L relativo alla G.U.
21/4/1998 n. 92) ha abrogato le disposizioni contenute nell'art. 10,
quarto comma.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
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Art. 1. Ambito di applicazione della legge e abrogazioni espresse
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1. La presente legge si applica alle attività di
somministrazione al pubblico di alimenti e di bevande. Per
somministrazione si intende la vendita per il consumo sul posto, che
comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei
locali dell'esercizio o in una superficie aperta al pubblico, all'uopo
attrezzati.
2. La presente legge si applica altresì alla somministrazione al
pubblico di alimenti e bevande effettuata con distributori automatici in
locali esclusivamente adibiti a tale attività.
3. Sono abrogati la legge 14 ottobre 1974, n. 524, e l'articolo 6 della
legge 11 giugno 1971, n. 426. Restano abrogati gli articoli 89, 90, 91,
95, 96, 97, 98 e 103, terzo e quarto comma, del testo unico delle leggi
di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n.
773, nonche' le disposizioni contenute nei decreti legislativi del Capo
provvisorio dello Stato 28 giugno 1946, n. 78, e 10 luglio 1947, n. 705,
ratificati con legge 22 aprile 1953, n. 342, e le disposizioni di cui
alla legge 8 luglio 1949, n. 478.
4. Le disposizioni della presente legge si applicano nelle regioni a
statuto speciale in quanto compatibili con le norme dei rispettivi
statuti.
5. Restano ferme le disposizioni della legge 5 dicembre 1985, n. 730,
nonche' l'articolo 5, sesto comma, della legge 8 agosto 1985, n. 443.
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Art. 2. Iscrizione nel registro degli esercenti il commercio
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1. L'esercizio delle attività di cui all'articolo 1, comma 1, e'
subordinato alla iscrizione del titolare dell'impresa individuale o del
legale rappresentante della società, ovvero di un suo delegato, nel
registro degli esercenti il commercio di cui all'articolo 1 della legge
11 giugno 1971, n. 426, e successive modificazioni e integrazioni, e al
rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 3, comma 1, della
presente legge.
2. L'iscrizione nel registro di cui al comma 1 e' subordinata al
possesso dei seguenti requisiti:
a) maggiore età, ad eccezione del minore emancipato autorizzato a norma
di legge all'esercizio di attività commerciale;
b) aver assolto agli obblighi scolastici riferiti al periodo di
frequenza del richiedente;
c) aver frequentato con esito positivo corsi professionali istituiti o
riconosciuti dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di
Bolzano, aventi a oggetto l'attività di somministrazione di alimenti e
di bevande, o corsi di una scuola alberghiera o di altra scuola a
specifico indirizzo professionale, ovvero aver superato, dinanzi a una
apposita commissione costituita presso la camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, un esame di idoneità
all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e di
bevande.
3. Sono ammessi all'esame previsto al comma 2, lettera c), coloro che
sono in possesso di titolo di studio universitario o di istruzione
secondaria superiore nonche' coloro che hanno prestato servizio, per
almeno due anni negli ultimi cinque anni, presso imprese esercenti
attività di somministrazione di alimenti e di bevande, in qualità di
dipendenti qualificati addetti alla somministrazione, alla produzione o
all'amministrazione o, se trattasi di coniuge, parente o affine entro il
terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore.
4. Salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione, e fermo quanto disposto
dal comma 5, non possono essere iscritti nel registro di cui al comma 1
e, se iscritti, debbono essere cancellati coloro:
a) che sono stati dichiarati falliti;
b) che hanno riportato una condanna per delitto non colposo a pena
restrittiva della libertà personale superiore a tre anni;
c) che hanno riportato una condanna per reati contro la moralità
pubblica e il buon costume o contro l'igiene e la sanità pubblica,
compresi i delitti di cui al libro secondo, titolo VI, capo II, del
codice penale; per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato
di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione
dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco
d'azzardo, le scommesse clandestine e la turbativa di competizioni
sportive; per infrazioni alle norme sul gioco del lotto;
d) che hanno riportato due o piu' condanne nel quinquennio precedente
per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti,
compresi i delitti di cui al libro secondo, titolo VIII, capo II, del
codice penale;
e) che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui
all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive
modificazioni, o nei cui confronti e' stata applicata una delle misure
previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni
ed integrazioni, ovvero sono sottoposti a misure di sicurezza o sono
dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza;
f) che hanno riportato condanna per delitti contro la personalità dello
Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro la persona
commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di
persona a scopo di rapina o di estorsione.
5. Nelle ipotesi di cui al comma 4, lettere b), c), d) ed f), il divieto
di iscrizione nel registro di cui al comma 1 ha la durata di cinque anni
a decorrere dal giorno in cui la pena e' stata scontata o si sia in
qualsiasi altro modo estinta ovvero, qualora sia stata concessa la
sospensione condizionale della pena, dal giorno del passaggio in
giudicato della sentenza.
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Art. 3. Rilascio delle autorizzazioni
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1. L'apertura e il trasferimento di sede degli esercizi di
somministrazione al pubblico di alimenti e di bevande, comprese quelle
alcoliche di qualsiasi gradazione, sono soggetti ad autorizzazione,
rilasciata dal sindaco del comune nel cui territorio e' ubicato
l'esercizio, sentito il parere della commissione competente ai sensi
dell'articolo 6, con l'osservanza dei criteri e parametri di cui al
comma 4 del presente articolo e a condizione che il richiedente sia
iscritto nel registro di cui all'articolo 2. Ai fini del rilascio
dell'autorizzazione il sindaco accerta la conformità del locale ai
criteri stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, ovvero si
riserva di verificarne la sussistenza quando ciò non sia possibile in
via preventiva. Il sindaco, inoltre, accerta l'adeguata sorvegliabilità
dei locali oggetto di concessione edilizia per ampliamento.
2. L'autorizzazione ha validità fino al 31 dicembre del quinto anno
successivo a quello del rilascio, e' automaticamente rinnovata se non vi
sono motivi ostativi e si riferisce esclusivamente ai locali in essa
indicati.
3. Ai fini dell'osservanza del disposto di cui all'articolo 4 del
decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 832, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 febbraio 1987, n. 15, i comuni possono assoggettare a
vidimazione annuale le autorizzazioni relative agli esercizi di
somministrazione al pubblico di alimenti e bevande ubicati in aree a
particolare interesse storico e artistico.
4. Sulla base delle direttive proposte dal Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato - dopo aver sentito le organizzazioni
nazionali di categoria maggiormente rappresentative - e deliberate ai
sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera d), della legge 23 agosto 1988,
n. 400, le regioni - sentite le organizzazioni di categoria maggiormente
rappresentative, a livello regionale - fissano periodicamente criteri e
parametri atti a determinare il numero delle autorizzazioni rilasciabili
nelle aree interessate. I criteri e i parametri sono fissati in
relazione alla tipologia degli esercizi tenuto conto anche del reddito
della popolazione residente e di quella fluttuante, dei flussi turistici
e delle abitudini di consumo extradomestico.
5. Il comune, in conformità ai criteri e ai parametri di cui al comma
4, sentita la commissione competente ai sensi dell'articolo 6,
stabilisce, eventualmente anche per singole zone del territorio
comunale, le condizioni per il rilascio delle autorizzazioni.
6. I limiti numerici determinati ai sensi del comma 4 non si applicano
per il rilascio delle autorizzazioni concernenti la somministrazione di
alimenti e di bevande:
a) al domicilio del consumatore;
b) negli esercizi annessi ad alberghi, pensioni, locande o ad altri
complessi ricettivi, limitatamente alle prestazioni rese agli
alloggiati;
c) negli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade e
nell'interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime;
d) negli esercizi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), nei quali
sia prevalente l'attività congiunta di trattenimento e svago;
e) nelle mense aziendali e negli spacci annessi ai circoli cooperativi e
degli enti a carattere nazionale le cui finalità assistenziali sono
riconosciute dal Ministero dell'interno;
f) esercitata in via diretta a favore dei propri dipendenti da
amministrazioni, enti o imprese pubbliche;
g) in scuole; in ospedali; in comunità religiose; in stabilimenti
militari, delle forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco;
h) nei mezzi di trasporto pubblico.
7. Le attività di somministrazione di alimenti e di bevande devono
essere esercitate nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e
autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica e igienico-sanitaria,
nonche' di quelle sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici,
fatta salva l'irrogazione delle sanzioni relative alle norme e
prescrizioni violate.
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Art. 4. Revoca dell'autorizzazione
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1. L'autorizzazione di cui all'articolo 3 e' revocata:
a) qualora il titolare dell'autorizzazione medesima, salvo proroga in
caso di comprovata necessità, non attivi l'esercizio entro centottanta
giorni dalla data del rilascio ovvero ne sospenda l'attività per un
periodo superiore a dodici mesi;
b) qualora il titolare dell'autorizzazione non sia piu' iscritto nel
registro di cui all'articolo 2;
c) qualora venga meno la rispondenza dello stato dei locali ai criteri
stabiliti dal Ministro dell'interno ai sensi dell'articolo 3, comma 1.
2. Alle autorizzazioni di cui all'articolo 3 non si applica l'articolo
99 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
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Art. 5. Tipologia degli esercizi
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1. Anche ai fini della determinazione del numero delle
autorizzazioni rilasciabili in ciascun comune e zona, i pubblici
esercizi di cui alla presente legge sono distinti in:
a) esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e di
bevande, comprese quelle aventi un contenuto alcoolico superiore al 21
per cento del volume, e di latte (ristoranti, trattorie, tavole calde,
pizzerie, birrerie ed esercizi similari);
b) esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle
alcooliche di qualsiasi gradazione, nonche' di latte, di dolciumi,
compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di
gastronomia (bar, caffe', gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari);
c) esercizi di cui alle lettere a) e b), in cui la somministrazione di
alimenti e di bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di
trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni,
stabilimenti balneari ed esercizi similari;
d) esercizi di cui alla lettera b), nei quali e' esclusa la
somministrazione di bevande alcooliche di qualsiasi gradazione.
2. La somministrazione di bevande aventi un contenuto alcoolico
superiore al 21 per cento del volume non e' consentita negli esercizi
operanti nell'ambito di impianti sportivi, fiere, complessi di
attrazione dello spettacolo viaggiante installati con carattere
temporaneo nel corso di sagre o fiere, e simili luoghi di convegno,
nonche' nel corso di manifestazioni sportive o musicali all'aperto.
Il sindaco, con propria ordinanza, sentita la commissione competente ai
sensi dell'articolo 6, può temporaneamente ed eccezionalmente estendere
tale divieto alle bevande con contenuto alcoolico inferiore al 21 per
cento del volume.
3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di
concerto con il Ministro dell'interno, con proprio decreto, adottato ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, sentite le organizzazioni nazionali di categoria nonche' le
associazioni dei consumatori e degli utenti maggiormente rappresentative
a livello nazionale, può modificare le tipologie degli esercizi di cui
al comma 1, in relazione alla funzionalità e produttività del servizio
da rendere ai consumatori.
4. Gli esercizi di cui al presente articolo hanno facoltà di vendere
per asporto le bevande nonche', per quanto riguarda gli esercizi di cui
al comma 1, lettera a), i pasti che somministrano e, per quanto riguarda
gli esercizi di cui al medesimo comma 1, lettera b), i prodotti di
gastronomia e i dolciumi, compresi i generi di gelateria e di
pasticceria. In ogni caso l'attività di vendita e' sottoposta alle
stesse norme osservate negli esercizi di vendita al minuto.
5. Negli esercizi di cui al presente articolo il latte può essere
venduto per asporto a condizione che il titolare sia munito
dell'autorizzazione alla vendita prescritta dalla legge 3 maggio 1989,
n. 169, e vengano osservate le norme della medesima.
6. E' consentito il rilascio, per un medesimo locale, di piu'
autorizzazioni corrispondenti ai tipi di esercizio di cui al comma 1,
fatti salvi i divieti di legge. Gli esercizi possono essere trasferiti
da tale locale ad altra sede anche separatamente, previa la specifica
autorizzazione di cui all'articolo 3.
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Art. 6. Commissioni
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1. Nei comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti e'
istituita una commissione composta:
a) dal sindaco, o da un suo delegato, che la presiede;
b) da un funzionario delegato dal questore;
c) dal direttore dell'ufficio provinciale dell'industria, del commercio
e dell'artigianato o da un funzionario dallo stesso delegato;
d) da due rappresentanti designati dalle organizzazioni del commercio,
del turismo e dei servizi maggiormente rappresentative a livello
provinciale;
e) da un rappresentante designato dall'azienda di promozione turistica,
ove esista;
f) da tre esperti nel settore della somministrazione di alimenti e di
bevande, designati dalle organizzazioni nazionali di categoria
maggiormente rappresentative;
g) da un rappresentante designato dalle organizzazioni sindacali dei
lavoratori del settore maggiormente rappresentative a livello
provinciale;
h) da un rappresentante designato dalle associazioni dei consumatori e
degli utenti maggiormente rappresentative a livello nazionale.
2. La commissione di cui al comma 1 e' nominata dal consiglio comunale
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
3. Per i comuni con popolazione non superiore a diecimila abitanti e'
istituita un'unica commissione per ciascuna provincia, composta:
a) dal presidente della giunta provinciale o da un suo delegato ovvero,
per la regione Valle d'Aosta, dal presidente della giunta regionale o da
un suo delegato, che la presiede;
b) dal sindaco del comune di volta in volta interessato o da un suo
delegato;
c) da un funzionario delegato dal prefetto;
d) da un funzionario delegato dal questore;
e) dal direttore dell'ufficio provinciale dell'industria, del commercio
e dell'artigianato, o da un funzionario dallo stesso delegato;
f) da due rappresentanti designati dalle organizzazioni del commercio,
del turismo e dei servizi maggiormente rappresentative a livello
provinciale;
g) da tre esperti nel settore della somministrazione di alimenti e di
bevande designati dalle organizzazioni nazionali di categoria
maggiormente rappresentative;
h) da un rappresentante designato dalle aziende di promozione turistica
della provincia;
i) da un rappresentante designato dalle organizzazioni sindacali dei
lavoratori del settore maggiormente rappresentative a livello
provinciale;
l) da un rappresentante designato dalle associazioni dei consumatori e
degli utenti maggiormente rappresentative a livello nazionale.
4. La commissione di cui al comma 3 e' nominata dal presidente della
giunta provinciale ovvero, per la regione Valle d'Aosta, dal presidente
della giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
5. Le commissioni di cui ai commi 1 e 3 durano in carica quattro anni.
Nei sei mesi antecedenti la scadenza, il sindaco per la commissione di
cui al comma 1 e il presidente della giunta provinciale ovvero, per la
regione Valle d'Aosta, il presidente della giunta regionale, per la
commissione di cui al comma 3, richiedono le prescritte designazioni;
qualora queste non siano pervenute alla data di scadenza, il sindaco e
il presidente della giunta provinciale ovvero, per la regione Valle
d'Aosta, il presidente della giunta regionale, procedono comunque alla
nomina delle commissioni.
6. Il parere della commissione di cui al comma 3 del presente articolo,
previsto dall'articolo 3, comma 1, ai fini del rilascio
dell'autorizzazione, si intende favorevole qualora siano trascorsi
quarantacinque giorni dalla richiesta di parere da parte del sindaco,
senza che la commissione medesima si sia espressa in merito.
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Art. 7. Subingresso
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1. Il trasferimento della gestione o della titolarità di un
esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e di bevande per
atto tra vivi o a causa di morte comporta la cessione all'avente causa
dell'autorizzazione di cui all'articolo 3, sempre che sia provato
l'effettivo trasferimento dell'attività e il subentrante sia
regolarmente iscritto nel registro di cui all'articolo 2.
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Art. 8. Orario di attività
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1. Il sindaco, sentite le associazioni di categoria maggiormente
rappresentative e l'azienda di promozione turistica nonche' le
associazioni dei consumatori e degli utenti maggiormente rappresentative
a livello nazionale, determina l'orario minimo e massimo di attività,
che può essere differenziato nell'ambito dello stesso comune in ragione
delle diverse esigenze e caratteristiche delle zone considerate.
2. E' consentito all'esercente di posticipare l'apertura e anticipare la
chiusura dell'esercizio fino a un massimo di un'ora rispetto all'orario
minimo stabilito e di effettuare una chiusura intermedia dell'esercizio
fino al limite massimo di due ore consecutive.
3. Gli esercenti hanno l'obbligo di comunicare preventivamente al comune
l'orario adottato e di renderlo noto al pubblico con l'esposizione di
apposito cartello, ben visibile.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano agli
esercizi di cui all'articolo 3, comma 6.
5. Il sindaco, al fine di assicurare all'utenza, specie nei mesi estivi,
idonei livelli di servizio, predispone, sentite le organizzazioni di
categoria interessate nonche' le associazioni dei consumatori e degli
utenti maggiormente rappresentative a livello nazionale, programmi di
apertura per turno degli esercizi di cui alla presente legge. Gli
esercenti devono rendere noti i turni al pubblico mediante
l'esposizione, con anticipo di almeno venti giorni, di un apposito
cartello ben visibile.
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Art. 9. Tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica
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1. Per i fini di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica,
il sindaco comunica al prefetto, entro dieci giorni dal rilascio, gli
estremi delle autorizzazioni di cui all'articolo 3.
2. Ai medesimi fini di cui al comma 1, gli ufficiali e agenti di
pubblica sicurezza effettuano i controlli e le autorità di pubblica
sicurezza adottano i provvedimenti previsti dalle leggi vigenti.
3. La sospensione del titolo autorizzatorio prevista dall'articolo 100
del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, non può avere durata superiore a
quindici giorni; e' fatta salva la facoltà di disporre la sospensione
per una durata maggiore, quando sia necessario per particolari esigenze
di ordine e sicurezza pubblica specificamente motivate.
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Art. 10. Sanzioni
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1. A chiunque eserciti l'attività di somministrazione al
pubblico di alimenti e di bevande senza l'autorizzazione di cui
all'articolo 3, oppure quando questa sia stata revocata o sospesa, si
applica una sanzione amministrativa pecuniaria da lire due milioni a
lire venti milioni nonche' la chiusura dell'esercizio, disposta dal
sindaco.
2. Salvo quanto previsto dal comma 1, a chiunque violi le altre
disposizioni della presente legge si applica una sanzione amministrativa
pecuniaria da lire duecentomila a lire dieci milioni.
3. Per i casi di particolare gravità delle infrazioni di cui ai commi 1
e 2 nonche' alla seconda e alle successive applicazioni delle relative
sanzioni, l'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione di cui
all'articolo 3 ne dispone la sospensione per un periodo non superiore a
trenta giorni.
4. L'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e
dell'artigianato riceve il rapporto di cui all'articolo 17 della legge
24 novembre 1981, n. 689, e applica le sanzioni amministrative
pecuniarie di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo; inoltre
trasmette alle autorità competenti le informazioni necessarie per
l'applicazione della sanzione di cui al comma 3.
5. Per il mancato rispetto dei turni stabiliti ai sensi dell'articolo 8,
comma 5, il sindaco dispone la sospensione dell'autorizzazione di cui
all'articolo 3 per un periodo non inferiore a dieci giorni e non
superiore a venti giorni, che ha inizio dal termine del turno non
osservato.
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Art. 11. Disposizioni transitorie
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1. A coloro che, alla data di entrata in vigore della presente
legge, sono in possesso delle autorizzazioni previste dalla legge 14
ottobre 1974, n. 524, e successive modificazioni, e dall'articolo 32 del
decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4
agosto 1988, n. 375, ovvero di altro titolo per l'esercizio delle
attività disciplinate dalla presente legge, sono rilasciate d'ufficio
le corrispondenti autorizzazioni previste dalla medesima.
2. Sono fatti salvi i diritti acquisiti da coloro che, alla data di
entrata in vigore della presente legge, risultano regolarmente iscritti
al registro degli esercenti il commercio di cui all'articolo 1 della
legge 11 giugno 1971, n. 426.
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Art. 12. Regolamento di esecuzione
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1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge e' emanato il relativo regolamento di esecuzione da
adottarsi, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, con decreto dei Ministri dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e dell'interno, di concerto con il Ministro della sanità,
sentite le organizzazioni nazionali del commercio, del turismo e dei
servizi.
2. Il regolamento può prevedere, per le infrazioni alle norme in esso
contenute, sanzioni amministrative pecuniarie da lire duecentomila a
lire otto milioni applicate dall'ufficio provinciale dell'industria, del
commercio e dell'artigianato e, nei casi piu' gravi, la sospensione
dell'autorizzazione di cui all'articolo 3 della presente legge, disposta
dal sindaco per una durata non superiore a quindici giorni.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E'
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come
legge dello Stato.
Data a Roma, addì 25 agosto 1991
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