Legge
27 dicembre 2002, n. 289
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2002 - Supplemento Ordinario n. 240
Testo della legge
TITOLO I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO
Art. 1
(Risultati differenziali)
1. Per l'anno 2003, il livello massimo del saldo netto da finanziare resta determinato in termini di competenza in 48.200 milioni di euro, al netto di 5.760 milioni di euro per regolazioni debitorie. Tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ivi compreso l'indebitamento all'estero per un importo complessivo non superiore a 2.000 milioni di euro relativo ad interventi non considerati nel bilancio di previsione per il 2003, resta fissato, in termini di competenza, in 281.000 milioni di euro per l'anno finanziario 2003.
2. Per gli anni 2004 e 2005 il livello massimo del saldo netto da finanziare del bilancio pluriennale a legislazione vigente, tenuto conto degli effetti della presente legge, e' determinato, rispettivamente, in 42.500 milioni di euro ed in 37.500 milioni di euro, al netto di 4.210 milioni di euro per l'anno 2004 e 4.210 milioni di euro per l'anno 2005, per le regolazioni debitorie; il livello massimo del ricorso al mercato e' determinato, rispettivamente, in 285.000 milioni di euro ed in 298.000 milioni di euro. Per il bilancio programmatico degli anni 2004 e 2005, il livello massimo del saldo netto da finanziare e' determinato, rispettivamente, in 46.500 milioni di euro ed in 42.000 milioni di euro ed il livello massimo del ricorso al mercato e' determinato, rispettivamente, in 289.000 milioni di euro ed in 303.000 milioni di euro.
3. I livelli del ricorso al mercato di cui ai commi 1 e 2 si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o ristrutturare passivita' preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.
4. Per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, le maggiori entrate rispetto alle previsioni derivanti dalla normativa vigente sono interamente utilizzate per la riduzione del saldo netto da finanziare, salvo che si tratti di assicurare la copertura finanziaria di interventi urgenti ed imprevisti necessari per fronteggiare calamita' naturali, improrogabili esigenze connesse con la tutela della sicurezza del Paese, situazioni di emergenza economico-finanziaria ovvero riduzioni della pressione fiscale finalizzate al conseguimento degli obiettivi indicati nel Documento di programmazione economico-finanziaria.
TITOLO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATA
Capo I
PRIMO MODULO DELLA RIFORMA DEL SISTEMA FISCALE STATALE
Art. 2
(Riduzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche)
1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, relativo alla base imponibile, nel comma 1, dopo le parole: "al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10" sono aggiunte le seguenti: ", nonche' della deduzione spettante ai sensi dell'articolo 10-bis";
b) dopo l'articolo 10, relativo agli oneri deducibili, e' inserito il
seguente:
"Articolo 10-bis. (Deduzione per assicurare la progressivita'
dell'imposizione) - 1. Dal reddito complessivo, aumentato del credito
d'imposta di cui all'articolo 14 e al netto degli oneri deducibili di cui
all'articolo 10, si deduce l'importo di 3.000 euro.
2. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o piu'
redditi di cui agli articoli 46, con esclusione di quelli indicati nel comma 2,
lettera a), e 47, comma 1, lettere a), b), c), c-bis),
d), h-bis) e l), la deduzione di cui al comma 1 e'
aumentata di un importo pari a 4.500 euro, non cumulabile con quello previsto
dai commi 3 e 4, rapportato al periodo di lavoro nell'anno.
3. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o piu'
redditi di cui all'articolo 46, comma 2, lettera a), la deduzione di cui
al comma 1 e' aumentata di un importo pari a 4.000 euro, non cumulabile con
quello previsto dai commi 2 e 4, rapportato al periodo di pensione nell'anno.
4. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o piu'
redditi di lavoro autonomo di cui al comma 1 dell'articolo 49 o di impresa di
cui all'articolo 79, la deduzione di cui al comma 1 e' aumentata di un importo
pari a 1.500 euro, non cumulabile con quello previsto dai commi 2 e 3.
5. La deduzione di cui ai commi precedenti spetta per la parte
corrispondente al rapporto tra l'ammontare di 26.000 euro, aumentato delle
deduzioni indicate nei commi da 1 a 4 e degli oneri deducibili di cui
all'articolo 10 e diminuito del reddito complessivo e del credito d'imposta di
cui all'articolo 14, e l'importo di 26.000 euro. Se il predetto rapporto e'
maggiore o uguale a 1, la deduzione compete per intero; se lo stesso e' zero o
minore di zero, la deduzione non compete; negli altri casi, ai fini del predetto
rapporto, si computano le prime quattro cifre decimali";
c) all'articolo 11, relativo alla determinazione dell'imposta:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. L'imposta lorda e' determinata applicando al reddito
complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10 e della
deduzione per assicurare la progressivita' dell'imposizione di cui all'articolo
10-bis, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:
a) fino a 15.000 euro, 23 per cento
b) oltre 15.000 euro e fino a 29.000 euro, 29 per cento;
c) oltre 29.000 euro e fino a 32.600 euro, 31 per cento;
d) oltre 32.600 euro e fino a 70.000 euro, 39 per cento;
e) oltre 70.000 euro, 45 per cento";
2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
"1-bis. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono
soltanto redditi di pensione non superiori a 7.500 euro, redditi di terreni per
un importo non superiore a 185,92 euro e quello dell'unita' immobiliare adibita
ad abitazione principale e delle relative pertinenze l'imposta non e' dovuta.
Se, alle medesime condizioni previste nel periodo precedente, i redditi di
pensione sono superiori a 7.500 euro ma non a 7.800 euro, non e' dovuta la parte
d'imposta netta eventualmente eccedente la differenza tra il reddito complessivo
e 7.500 euro";
d) l'articolo 13, relativo alle altre detrazioni, e' sostituito dal
seguente:
"Articolo 13. (Altre detrazioni) - 1. Se alla formazione del reddito
concorrono uno o piu' redditi di cui agli articoli 46, con esclusione di quelli
indicati nel comma 2, lettera a), e 47, comma 1, lettere a), b),
c), c-bis), d), h-bis) e l), spetta una
detrazione dall'imposta lorda pari a:
a) 130 euro se il reddito complessivo e' superiore a 27.000 euro ma non a
29.500 euro;
b) 235 euro se il reddito complessivo e' superiore a 29.500 euro ma non a
36.500 euro;
c) 180 euro se il reddito complessivo e' superiore a 36.500 euro ma non a
41.500 euro;
d) 130 euro se il reddito complessivo e' superiore a 41.500 euro ma non a
46.700 euro;
e) 25 euro se il reddito complessivo e' superiore a 46.700 euro ma non a
52.000 euro.
2. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o piu'
redditi di cui all'articolo 46, comma 2, lettera a), spetta una
detrazione dall'imposta lorda pari a:
a) 70 euro se il reddito complessivo e' superiore a 24.500 euro ma non a
27.000 euro;
b) 170 euro se il reddito complessivo e' superiore a 27.000 euro ma non a
29.000 euro;
c) 290 euro se il reddito complessivo e' superiore a 29.000 euro ma non a
31.000 euro;
d) 230 euro se il reddito complessivo e' superiore a 31.000 euro ma non a
36.500 euro;
e) 180 euro se il reddito complessivo e' superiore a 36.500 euro ma non a
41.500 euro;
f) 130 euro se il reddito complessivo e' superiore a 41.500 euro ma non a
46.700 euro;
g) 25 euro se il reddito complessivo e' superiore a 46.700 euro ma non a
52.000 euro.
3. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o piu'
redditi di lavoro autonomo di cui al comma 1 dell'articolo 49 o di impresa di
cui all'articolo 79, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari a:
a) 80 euro se il reddito complessivo e' superiore a 25.500 euro ma non a
29.400 euro;
b) 126 euro se il reddito complessivo e' superiore a 29.400 euro ma non a
31.000 euro;
c) 80 euro se il reddito complessivo e' superiore a 31.000 euro ma non a
32.000 euro.
4. Le detrazioni di cui ai commi da 1 a 3 non sono cumulabili tra
loro".
2. All'articolo 23, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo le parole: "i corrispondenti scaglioni annui di reddito" sono inserite le seguenti: ", al netto della deduzione di cui all'articolo 10-bis del medesimo testo unico,".
3. Ai fini della determinazione dell'imposta sui redditi delle persone fisiche dovuta sul reddito complessivo per l'anno 2003, i contribuenti, in sede di dichiarazione dei redditi, possono applicare le disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in vigore al 31 dicembre 2002, se piu' favorevoli.
4. La deduzione di cui all'articolo 10-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dal comma 1 del presente articolo, non rileva ai fini della determinazione della base imponibile delle addizionali all'imposta sul reddito delle persone fisiche, fermo restando, comunque, quanto previsto dall'articolo 50, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e dall'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.
5. La detrazione fiscale spettante per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, ivi compresi gli interventi di bonifica dall'amianto, compete, per le spese sostenute fino al 30 settembre 2003, per un ammontare complessivo non superiore a 48.000 euro, per una quota pari al 36 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, da ripartire in dieci quote annuali di pari importo. Nel caso in cui gli interventi di recupero del patrimonio edilizio realizzati fino al 30 settembre 2003 consistano nella mera prosecuzione di interventi iniziati successivamente al 1º gennaio 1998, ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione si tiene conto anche delle spese sostenute negli stessi anni. Resta fermo, in caso di trasferimento per atto tra vivi dell'unita' immobiliare oggetto degli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n . 449, e successive modificazioni, che spettano all'acquirente persona fisica dell'unita' immobiliare esclusivamente le detrazioni non utilizzate in tutto o in parte dal venditore. In caso di decesso dell'avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all'erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene. Per i soggetti, proprietari o titolari di un diritto reale sull'immobile oggetto dell'intervento edilizio, di eta' non inferiore a 75 e a 80 anni, la detrazione puo' essere ripartita, rispettivamente, in cinque e tre quote annuali costanti di pari importo.
6. All'articolo 9, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: "31 dicembre 2002" e: "30 giugno 2003" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "31 dicembre 2003" e: "30 giugno 2004"; all'alinea del comma 1 dell'articolo 7 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, le parole: "31 dicembre 2002" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2003".
7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono determinati i criteri per l'attribuzione alle persone fisiche di un contributo, finalizzato alla riduzione degli oneri effettivamente rimasti a carico per l'attivita' educativa di altri componenti del medesimo nucleo familiare presso scuole paritarie, nel limite complessivo massimo di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.
8. Dopo il comma 4 dell'articolo 14 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e'
inserito il seguente:
"4-bis. Nella determinazione dei redditi di cui all'articolo 6,
comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non sono ammessi in
deduzione i costi o le spese riconducibili a fatti, atti o attivita'
qualificabili come reato, fatto salvo l'esercizio di diritti costituzionalmente
riconosciuti".
9. Sono indeducibili ai sensi dell'articolo 75 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni, i costi sostenuti per l'acquisto di beni o servizi destinati, anche indirettamente, a medici, veterinari o farmacisti, allo scopo di agevolare, in qualsiasi modo, la diffusione di specialita' medicinali o di ogni altro prodotto ad uso farmaceutico.
10. La revisione delle aliquote e degli scaglioni di reddito prevista nel comma 1, lettera c), del presente articolo, ha effetto per i periodi di imposta che hanno inizio dopo il 31 dicembre 2004 per gli emolumenti arretrati di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
11. Per l'anno 2003 i redditi derivanti da lavoro dipendente prestato, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all'estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato concorrono a formare il reddito complessivo per l'importo eccedente 8.000 euro.
12. Il primo periodo del sesto comma dell'articolo 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e' sostituito dal seguente: "Per le prestazioni rese dagli incaricati alle vendite a domicilio di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, la ritenuta e' applicata a titolo d'imposta ed e' commisurata all'ammontare delle provvigioni percepite ridotto del 22 per cento a titolo di deduzione forfetaria delle spese di produzione del reddito".
13. Al comma 4 dell'articolo 30 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, concernente l'indetraibilita' dell'IVA afferente le operazioni aventi ad oggetto ciclomotori, motocicli, autovetture ed autoveicoli di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 19-bis1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: "31 dicembre 2002" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2003".
Art. 3
Sospensione degli aumenti delle addizionali all'imposta sul reddito delle
persone fisiche)
1. In funzione dell'attuazione del titolo V della parte seconda della
Costituzione e in attesa della legge quadro sul federalismo fiscale:
a) gli aumenti delle addizionali all'imposta sul reddito delle persone
fisiche per i comuni e le regioni, nonche' la maggiorazione dell'aliquota
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive di cui all'articolo 16, comma
3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, deliberati successivamente
al 29 settembre 2002 e che non siano confermativi delle aliquote in vigore per
l'anno 2002, sono sospesi fino a quando non si raggiunga un accordo ai sensi del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in sede di Conferenza unificata tra
Stato, regioni ed enti locali sui meccanismi strutturali del federalismo
fiscale;
b) fermo restando quanto stabilito dall'accordo interistituzionale tra il
Governo, le regioni, i comuni, le province e le comunita' montane stipulato il
20 giugno 2002, e' istituita l'Alta Commissione di studio per indicare al
Governo, sulla base dell'accordo di cui alla lettera a), i principi
generali del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, ai
sensi degli articoli 117, terzo comma, 118 e 119 della Costituzione. Per
consentire l'applicazione del principio della compartecipazione al gettito dei
tributi erariali riferibili al territorio di comuni, province, citta'
metropolitane e regioni, previsto dall'articolo 119 della Costituzione, l'Alta
Commissione di cui al precedente periodo propone anche i parametri da utilizzare
per la regionalizzazione del reddito delle imprese che hanno la sede legale e
tutta o parte dell'attivita' produttiva in regioni diverse. In particolare, ai
fini dell'applicazione del disposto dell'articolo 37 dello statuto della Regione
siciliana, di cui al regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, l'Alta
Commissione propone le modalita' mediante le quali, sulla base dei criteri
stabiliti dall'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
446, e successive modificazioni, i soggetti passivi dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, che
esercitano imprese industriali e commerciali con sede legale fuori dal
territorio della Regione siciliana, ma che in essa dispongono di stabilimenti o
impianti, assolvono la relativa obbligazione tributaria nei confronti della
Regione stessa. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
per gli affari regionali, con il Ministro dell'interno e con il Ministro per le
riforme istituzionali e la devoluzione, e' definita la composizione dell'Alta
Commissione, della quale fanno parte anche rappresentanti delle regioni e degli
enti locali, designati dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono emanate le disposizioni
occorrenti per il suo funzionamento ed e' stabilita la data di inizio delle sue
attivita'. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al
precedente periodo e' emanato entro il 31 gennaio 2003. L'Alta Commissione di
studio presenta al Governo la sua relazione entro il 31 marzo 2003. Il Governo
presenta al Parlamento entro il 30 aprile 2003 una relazione nella quale viene
dato conto degli interventi, anche di carattere legislativo, necessari per dare
attuazione all'articolo 119 della Costituzione. Per l'espletamento della sua
attivita' l'Alta Commissione si avvale della struttura di supporto della
Commissione tecnica per la spesa pubblica, la quale e' soppressa con decorrenza
dalla data di costituzione dell'Alta Commissione. Il Ministero dell'economia e
delle finanze fornisce i mezzi necessari per il funzionamento dell'Alta
Commissione. A tal fine, le risorse, anche finanziarie, previste per il
funzionamento della soppressa Commissione tecnica per la spesa pubblica sono
destinate al funzionamento dell'Alta Commissione, ivi compresi gli oneri
relativi agli emolumenti da corrispondere ai componenti, fissati con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze.
2. All'articolo 52 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, dopo il terzo comma,
e' aggiunto il seguente:
"Per l'espletamento dei suoi compiti la Commissione fruisce di personale,
ivi comprese eventuali collaborazioni esterne, locali e strumenti operativi,
messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa fra loro".
Art. 4
(Riduzione dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche)
1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 14, comma 1, in materia di credito d'imposta per gli
utili distribuiti da societa' ed enti, le parole: "al 53,85 per cento"
sono sostituite dalle seguenti: "al 51,51 per cento";
b) all'articolo 91, comma 1, in materia di aliquota dell'imposta sul
reddito delle persone giuridiche, le parole: "del 35 per cento" sono
sostituite dalle seguenti: "del 34 per cento";
c) all'articolo 105, comma 4, in materia di credito d'imposta ai soci o
partecipanti sugli utili distribuiti, le parole: "del 53,85 per cento"
sono sostituite dalle seguenti: "del 51,51 per cento", e, al comma 5,
le parole: "al 53,85 per cento" sono sostituite dalle seguenti:
"al 51,51 per cento".
2. Ai fini della determinazione dell'ammontare delle imposte di cui al comma 4 dell'articolo 105 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, relativamente alle plusvalenze assoggettate all'imposta sostitutiva in applicazione degli articoli 1 e 4, comma 2, del decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358, la percentuale del 45,72 per cento indicata nel comma 2 dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 467, e' ridotta al 44,12 per cento.
Art. 5
(Riduzioni dell'imposta regionale sulle attivita' produttive)
1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 10, comma 1, secondo periodo, le parole: "attribuiti
fino al 31 dicembre 1999" sono soppresse; b) all'articolo 10-bis,
comma 1, secondo periodo, le parole: "attribuite fino al 31 dicembre
1999" sono soppresse.
2. All'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante
disposizioni comuni per la determinazione del valore della produzione netta,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
"a) sono ammessi in deduzione i contributi per le assicurazioni
obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro, le spese relative agli
apprendisti, ai disabili e le spese per il personale assunto con contratti di
formazione lavoro";
2) alla lettera b), il numero 2) e' sostituito dal seguente:
"2) i compensi per attivita' commerciali e per prestazioni di lavoro
autonomo non esercitate abitualmente, di cui all'articolo 81, comma 1, lettere
i) e l), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917";
b) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
"1-bis. Per le imprese autorizzate all'autotrasporto di merci, sono
ammesse in deduzione le indennita' di trasferta previste contrattualmente, per
la parte che non concorre a formare il reddito del dipendente ai sensi
dell'articolo 48, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.";
c) al comma 2, primo periodo, le parole: "alla generalita' dei
dipendenti e dei collaboratori " sono sostituite dalle seguenti: "alla
generalita' o a categorie dei dipendenti e dei collaboratori";
d) il comma 4-bis e' sostituito dal seguente:
"4-bis. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a)
ad e), sono ammessi in deduzione, fino a concorrenza, i seguenti importi:
a) euro 7.500 se la base imponibile non supera euro 180.759,91;
b) euro 5.625 se la base imponibile supera euro 180.759,91 ma non euro
180.834,91;
c) euro 3.750 se la base imponibile supera euro 180.834,91 ma non euro
180.909,91;
d) euro 1.875 se la base imponibile supera euro 180.909,91 ma non euro
180.984,91.";
e) dopo il comma 4-bis sono inseriti i seguenti:
"4-bis.1. Ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a)
ad e), con componenti positivi che concorrono alla formazione del valore
della produzione non superiori nel periodo d'imposta a euro 400.000, spetta una
deduzione dalla base imponibile pari a euro 2.000 per ogni lavoratore dipendente
impiegato nel periodo d'imposta fino a un massimo di cinque; la deduzione e'
ragguagliata ai giorni di durata del rapporto di lavoro nel corso del periodo
d'imposta e nel caso di contratti di lavoro a tempo parziale e' ridotta in
misura proporzionale. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e),
la deduzione spetta solo in relazione ai dipendenti impiegati nell'esercizio di
attivita' commerciali e, in caso di dipendenti impiegati anche nelle attivita'
istituzionali, l'importo di cui al primo periodo e' ridotto in base al rapporto
di cui all'articolo 10, comma 2. Ai fini del computo del numero di lavoratori
dipendenti per i quali spetta la deduzione di cui al presente comma non si tiene
conto degli apprendisti, dei disabili e del personale assunto con contratti di
formazione lavoro.
4-bis.2. In caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a
dodici mesi e in caso di inizio e cessazione dell'attivita' in corso d'anno, gli
importi delle deduzioni e della base imponibile di cui al comma 4-bis e
dei componenti positivi di cui al comma 4-bis.1 sono ragguagliati
all'anno solare. ";
f) al comma 4-ter, le parole: "di cui al comma 4-bis"
sono sostituite dalle seguenti: "di cui ai commi 4-bis e 4-bis.1".
3. Il comma 2-quinquies dell'articolo 3 del decreto-legge 24 settembre
2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n.
265, e' sostituito dal seguente:
"2-quinquies. La disposizione contenuta nell'articolo 11, comma 3,
del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, secondo la quale i contributi
erogati a norma di legge concorrono alla determinazione della base imponibile
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, fatta eccezione per quelli
correlati a componenti negativi non ammessi in deduzione, deve interpretarsi nel
senso che tale concorso si verifica anche in relazione a contributi per i quali
sia prevista l'esclusione dalla base imponibile delle imposte sui redditi,
sempre che l'esclusione dalla base imponibile dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive non sia prevista dalle leggi istitutive dei singoli
contributi ovvero da altre disposizioni di carattere speciale".
Capo II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONCORDATO
Art. 6
(Concordato preventivo)
1. e' istituito il concordato triennale preventivo. Al concordato possono accedere i contribuenti titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche, nonche' all'imposta regionale sulle attivita' produttive che hanno realizzato, nel periodo di imposta che immediatamente precede quello in corso alla data della definizione del concordato, ricavi o compensi non superiori a cinque milioni di euro. Il concordato ha per oggetto la definizione per tre anni della base imponibile delle imposte di cui al periodo precedente. Gli eventuali maggiori imponibili, rispetto a quelli oggetto del concordato, non sono soggetti ad imposta e quest'ultima non e' ridotta per gli imponibili eventualmente minori.
2. Con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuate le singole categorie di contribuenti nei cui riguardi progressivamente si applicano le disposizioni di cui al comma 1, a decorrere dalle date stabilite con il medesimo regolamento, e sono emanate le relative norme di attuazione.
Art. 7
(Definizione automatica di redditi di impresa e di lavoro autonomo per gli
anni pregressi mediante autoliquidazione)
1. I soggetti titolari di reddito di impresa e gli esercenti arti e
professioni, nonche' i soggetti di cui all'articolo 5 del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, possono effettuare la
definizione automatica dei redditi di impresa, di lavoro autonomo e di quelli
imputati ai sensi del predetto articolo 5, relativi ad annualita' per le quali
le dichiarazioni sono state presentate entro il 31 ottobre 2002, secondo le
disposizioni del presente articolo. La definizione automatica, relativamente a
uno o piu' periodi d'imposta, ha effetto ai fini delle imposte sui redditi e
relative addizionali, dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta regionale
sulle attivita' produttive e si perfeziona con il versamento, mediante
autoliquidazione, dei tributi derivanti dai maggiori ricavi o compensi
determinati sulla base dei criteri e delle metodologie stabiliti con il decreto
di cui al comma 14, tenendo conto, in alternativa:
a) dell'ammontare dei ricavi o compensi determinabili sulla base degli
studi di settore di cui all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto
1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n.
427, e successive modificazioni, per i contribuenti cui si applicano in ciascun
periodo d'imposta i predetti studi;
b) dell'ammontare dei ricavi o compensi determinabili sulla base dei
parametri di cui all'articolo 3, commi da 181 a 189, della legge 28 dicembre
1995, n. 549, e successive modificazioni, per i contribuenti cui si applicano in
ciascun periodo d'imposta i predetti parametri;
c) della distribuzione, per categorie economiche raggruppate in classi
omogenee sulla base dei processi produttivi, dei contribuenti per fasce di
ricavi o di compensi di importo non superiore a 5.164.569 euro annui e di
redditivita' risultanti dalle dichiarazioni, qualora non siano determinabili i
ricavi o compensi con le modalita' di cui alle lettere a) e b).
2. La definizione automatica puo' altresi' essere effettuata, con riferimento alle medesime annualita' di cui al comma 1, dagli imprenditori agricoli titolari esclusivamente di reddito agrario ai sensi dell'articolo 29 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni, nonche' dalle imprese di allevamento di cui all'articolo 78 del medesimo testo unico, e successive modificazioni, ed ha effetto ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive. La definizione automatica da parte dei soggetti di cui al periodo precedente avviene mediante pagamento degli importi determinati, per ciascuna annualita', sulla base di una specifica metodologia di calcolo, approvata con il decreto di cui al comma 14, che tiene conto del volume di affari dichiarato ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.
3. La definizione automatica di cui ai commi 1 e 2 e' esclusa per i soggetti:
a) che hanno omesso di presentare la dichiarazione, ovvero non hanno
indicato nella medesima reddito di impresa o di lavoro autonomo, ovvero il
reddito agrario di cui all'articolo 29 del citato testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986;
b) che hanno dichiarato ricavi o compensi di importo annuo superiore a
5.164.569 euro;
c) ai quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, e'
stato notificato processo verbale di constatazione con esito positivo, ovvero
avviso di accertamento ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul
valore aggiunto ovvero dell'imposta regionale sulle attivita' produttive,
nonche' invito al contraddittorio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo
19 giugno 1997, n. 218;
d) nei cui riguardi e' stato avviato procedimento penale per i reati
previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, di cui il contribuente ha
formale conoscenza.
4. In caso di avvisi di accertamento parziale di cui all'articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, relativi a redditi oggetto della definizione automatica, ovvero di avvisi di accertamento di cui all'articolo 54, quinto e sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, la definizione e' ammessa a condizione che il contribuente versi entro il 20 giugno 2003 le somme derivanti dall'accertamento parziale notificato entro la predetta data.
5. Per il periodo di imposta 1997, i soggetti di cui al comma 1 possono effettuare la definizione automatica con il versamento entro il 20 giugno 2003 esclusivamente di una somma pari a 300 euro. Per i periodi di imposta successivi, la definizione automatica si perfeziona con il versamento entro il 20 giugno 2003 delle somme determinate secondo la metodologia di calcolo di cui al comma 1 applicabile al contribuente. Gli importi calcolati a titolo di maggiore ricavo o compenso non possono essere inferiori a 600 euro per le persone fisiche e a 1.500 euro per gli altri soggetti. Sulle relative maggiori imposte non sono dovuti gli interessi e le sanzioni. Le maggiori imposte complessivamente dovute a titolo di definizione automatica sono ridotte nella misura del 50 per cento per la parte eccedente l'importo di 5.000 euro per le persone fisiche e l'importo di 10.000 euro per gli altri soggetti. Gli importi dovuti a titolo di maggiore imposta sono aumentati di una somma pari a 300 euro per ciascuna annualita' oggetto di definizione, escluso il 1997. La somma di cui al periodo precedente non e' dovuta dai soggetti di cui al comma 2. Qualora gli importi da versare complessivamente per la definizione automatica eccedano, per le persone fisiche, la somma di 2.000 euro e, per gli altri soggetti, la somma di 5.000 euro, gli importi eccedenti possono essere versati in due rate, di pari importo, entro il 20 giugno 2004 ed entro il 20 giugno 2005, maggiorati degli interessi legali a decorrere dal 21 giugno 2003. L'omesso versamento nei termini indicati nel periodo precedente non determina l'inefficacia della definizione automatica; per il recupero delle somme non corrisposte alle predette scadenze si applicano le disposizioni dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, e sono altresi' dovuti una sanzione amministrativa pari al 30 per cento delle somme non versate, ridotta alla meta' in caso di versamento eseguito entro i trenta giorni successivi alle rispettive scadenze, e gli interessi legali.
6. I soggetti che hanno dichiarato ricavi e compensi di ammontare non inferiore a quelli determinabili sulla base degli studi di settore di cui all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, e nei confronti dei quali non sono riscontrabili anomalie negli indici di coerenza economica, nonche' i soggetti che hanno dichiarato ricavi e compensi di ammontare non inferiore a quelli determinabili sulla base dei parametri di cui all'articolo 3, commi da 181 a 189, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni, possono effettuare la definizione automatica di cui al comma 1 con il versamento di una somma pari a 300 euro per ciascuna annualita'.
7. La definizione automatica non si perfeziona se essa si fonda su dati non corrispondenti a quelli contenuti nella dichiarazione originariamente presentata, ovvero se la stessa viene effettuata dai soggetti che versano nelle ipotesi di cui al comma 3 del presente articolo; non si fa luogo al rimborso degli importi versati che, in ogni caso, valgono quali acconti sugli importi che risulteranno eventualmente dovuti in base agli accertamenti definitivi.
8. La definizione automatica dei redditi d'impresa o di lavoro autonomo esclude la rilevanza a qualsiasi effetto delle eventuali perdite risultanti dalla dichiarazione. e' pertanto escluso e, comunque, inefficace il riporto a nuovo delle predette perdite. Se il riporto delle perdite di impresa riguarda periodi d'imposta per i quali la definizione automatica non e' intervenuta, il recupero della differenza di imposta dovuta comporta l'applicazione delle sanzioni nella misura di un ottavo del minimo, senza applicazione di interessi.
9. La definizione automatica ai fini del calcolo dei contributi previdenziali, rileva nella misura del 60 per cento per la parte eccedente il minimale reddituale ovvero per la parte eccedente il dichiarato se superiore al minimale stesso, e non sono dovuti interessi e sanzioni.
10. Le societa' o associazioni di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, nonche' i titolari dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria o dell'impresa familiare, che hanno effettuato la definizione automatica secondo le modalita' del presente articolo, comunicano alle persone fisiche titolari dei redditi prodotti in forma associata l'avvenuta definizione, entro il 20 luglio 2003. La definizione automatica da parte delle persone fisiche titolari dei redditi prodotti in forma associata si perfeziona con il versamento delle somme dovute entro il 16 settembre 2003, secondo le disposizioni del presente articolo; gli interessi di cui al comma 5, ottavo periodo, decorrono dal 17 settembre 2003. La definizione effettuata dai soggetti indicati dal primo periodo del presente comma costituisce titolo per l'accertamento ai sensi dell'articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, nei confronti delle persone fisiche che non hanno definito i redditi prodotti in forma associata. Per il periodo di imposta 1997, la definizione automatica effettuata dalle societa' o associazioni nonche' dai titolari dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria o dell'impresa familiare rende definitivi anche i redditi prodotti in forma associata. La disposizione di cui al periodo precedente si applica, altresi', per gli altri periodi d'imposta definiti a norma del comma 6 dai predetti soggetti che abbiano dichiarato ricavi e compensi di ammontare non inferiore a quelli determinabili sulla base degli studi di settore di cui all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, e nei confronti dei quali non siano riscontrabili anomalie negli indici di coerenza economica, nonche' qualora abbiano dichiarato ricavi e compensi di ammontare non inferiore a quelli determinabili sulla base dei parametri di cui all'articolo 3, commi da 181 a 189, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni.
11. La definizione automatica inibisce, a decorrere dalla data del primo versamento e con riferimento a qualsiasi organo inquirente, salve le disposizioni del codice penale e del codice di procedura penale, limitatamente all'attivita' di impresa e di lavoro autonomo, l'esercizio dei poteri di cui agli articoli 32, 33, 38, 39 e 40 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e agli articoli 51, 52, 54 e 55 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, ed esclude l'applicabilita' delle presunzioni di cessioni e di acquisto, previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 441. L'inibizione dell'esercizio dei poteri e l'esclusione dell'applicabilita' delle presunzioni previsti dal periodo precedente sono opponibili dal contribuente mediante esibizione degli attestati di versamento e dell'atto di definizione in suo possesso.
12. La definizione automatica non e' revocabile ne´ soggetta a impugnazione e non e' integrabile o modificabile da parte del competente ufficio dell'Agenzia delle entrate, e non rileva ai fini penali ed extratributari, fatto salvo quanto previsto dal comma 9.
13. La definizione automatica, limitatamente a ciascuna annualita', rende definitiva la liquidazione delle imposte risultanti dalla dichiarazione con riferimento alla spettanza di deduzioni e agevolazioni indicate dal contribuente o all'applicabilita' di esclusioni. Sono fatti salvi gli effetti della liquidazione delle imposte e del controllo formale in base rispettivamente all'articolo 36-bis ed all'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, nonche' gli effetti derivanti dal controllo delle dichiarazioni IVA ai sensi dell'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; le variazioni dei dati dichiarati non rilevano ai fini del calcolo delle maggiori imposte dovute ai sensi del presente articolo. La definizione automatica non modifica l'importo degli eventuali rimborsi e crediti derivanti dalle dichiarazioni presentate ai fini delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' dell'imposta regionale sulle attivita' produttive.
14. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuto anche conto delle informazioni dell'Anagrafe tributaria, sono definite le classi omogenee delle categorie economiche, le metodologie di calcolo per la individuazione degli importi previsti al comma 1, tenuto conto degli indici di coerenza economica, nonche' i criteri per la determinazione delle relative maggiori imposte, mediante l'applicazione delle ordinarie aliquote vigenti in ciascun periodo di imposta.
15. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalita' tecniche per l'utilizzo esclusivo del sistema telematico per la presentazione delle comunicazioni delle definizioni da parte dei contribuenti, da effettuare comunque entro il 31 luglio 2003, e le modalita' di versamento, secondo quanto previsto dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, esclusa in ogni caso la compensazione ivi prevista.
16. I contribuenti che hanno presentato successivamente al 30 settembre 2002 una dichiarazione integrativa ai sensi dell'articolo 2, comma 8-bis, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, possono avvalersi delle disposizioni di cui al presente articolo sulla base delle dichiarazioni originarie presentate. L'esercizio della facolta' di cui al periodo precedente costituisce rinuncia agli effetti favorevoli delle dichiarazioni integrative presentate.
Art. 8
(Integrazione degli imponibili per gli anni pregressi)
1. Le dichiarazioni relative ai periodi d'imposta per i quali i termini per la loro presentazione sono scaduti entro il 31 ottobre 2002, possono essere integrate secondo le disposizioni del presente articolo. L'integrazione puo' avere effetto ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive, dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese, dell'imposta sul valore aggiunto, dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, dei contributi previdenziali e di quelli al Servizio sanitario nazionale. I soggetti indicati nel titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, obbligati ad operare ritenute alla fonte, possono integrare, secondo le disposizioni del presente articolo, le ritenute relative ai periodi di imposta di cui al presente comma.
2. I versamenti delle imposte di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), numero 2), del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e all'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, relativamente ai quali il termine e' scaduto entro il 31 ottobre 2002 e, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sono stati notificati avvisi di accertamento, possono essere definiti, su richiesta dei contribuenti, mediante la presentazione di dichiarazione integrativa. La definizione avviene con il pagamento di un importo pari al 20 per cento delle imposte non versate. Le controversie, sulle quali non sia ancora intervenuto accertamento definitivo o pronunzia non piu' impugnabile, possono essere definite con il pagamento di un importo pari al 30 per cento del dovuto o della maggiorazione accertata dagli uffici alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. L'integrazione si perfeziona con il pagamento dei maggiori importi dovuti entro il 16 marzo 2003, mediante l'applicazione delle disposizioni vigenti in ciascun periodo di imposta relative ai tributi indicati nel comma 1 nonche' dell'intero ammontare delle ritenute e contributi, sulla base di una dichiarazione integrativa da presentare, entro la medesima data, in luogo di quella omessa ovvero per rettificare in aumento la dichiarazione gia' presentata. La predetta dichiarazione integrativa e' presentata in via telematica direttamente ovvero avvalendosi degli intermediari abilitati indicati dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, salvo che per i periodi d'imposta 1996 e 1997, per i quali la dichiarazione e' presentata su supporto cartaceo. Qualora gli importi da versare per ciascun periodo di imposta eccedano, per le persone fisiche, la somma di 2.000 euro e, per gli altri soggetti, la somma di 5.000 euro, gli importi eccedenti possono essere versati in due rate, di pari importo, entro il 16 marzo 2004 ed il 16 marzo 2005, maggiorati degli interessi legali a decorrere dal 17 marzo 2003. L'omesso versamento delle predette eccedenze entro le date indicate non determina l'inefficacia della integrazione; per il recupero delle somme non corrisposte a tali scadenze si applicano le disposizioni dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, e sono altresi' dovuti una sanzione amministrativa di ammontare pari al 30 per cento delle somme non versate, ridotta alla meta' in caso di versamento eseguito entro i trenta giorni successivi alla scadenza medesima, e gli interessi legali. La dichiarazione integrativa non costituisce titolo per il rimborso di ritenute, acconti e crediti d'imposta precedentemente non dichiarati, ne' per il riconoscimento di esenzioni o agevolazioni non richieste in precedenza, ovvero di detrazioni d'imposta diverse da quelle originariamente dichiarate; la differenza tra l'importo dell'eventuale maggior credito risultante dalla dichiarazione originaria e quello del minor credito spettante in base alla dichiarazione integrativa, e' versata secondo le modalita' previste dal presente articolo. e' in ogni caso preclusa la deducibilita' delle maggiori imposte e contributi versati. Per le ritenute indicate nelle dichiarazioni integrative non puo' essere esercitata la rivalsa sui percettori delle somme o dei valori non assoggettati a ritenuta. I versamenti delle somme dovute ai sensi del presente comma sono effettuati secondo le modalita' previste dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, esclusa la compensazione ivi prevista.
4. In alternativa alle modalita' di dichiarazione e versamento di cui al comma 3, i soggetti di cui al comma 1, ad eccezione di quelli che hanno omesso la presentazione delle dichiarazioni relative a tutti i periodi d'imposta di cui al medesimo comma, possono presentare la dichiarazione integrativa in forma riservata ai soggetti convenzionati di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Questi ultimi rilasciano agli interessati copia della dichiarazione integrativa riservata, versano, entro il 21 marzo 2003, le maggiori somme dovute secondo le disposizioni contenute nel capo III del predetto decreto legislativo n. 241 del 1997, esclusa la compensazione di cui all'articolo 17 dello stesso decreto legislativo, e comunicano all'Agenzia delle entrate l'ammontare complessivo delle medesime somme senza indicazione dei nominativi dei soggetti che hanno presentato la dichiarazione integrativa riservata. e' esclusa la rateazione di cui al comma 3.
5. Per i redditi e gli imponibili conseguiti all'estero con qualunque modalita', anche tramite soggetti non residenti o loro strutture interposte, e' dovuta un'imposta sostitutiva di quelle indicate al comma 1, pari al 13 per cento. Per la dichiarazione e il versamento della predetta imposta sostitutiva si applicano le disposizioni dei commi 3 e 4.
6. Salvo quanto stabilito al comma 7, il perfezionamento della procedura
prevista dal presente articolo comporta, limitatamente alle annualita' oggetto
di integrazione ai sensi del comma 3 e del comma 4 e ai maggiori imponibili
ovvero alle maggiori ritenute risultanti dalle dichiarazioni integrative
aumentati, rispettivamente, del 100 e del 50 per cento per ciascun periodo
d'imposta:
a) la preclusione, nei confronti del dichiarante e dei soggetti
coobbligati, di ogni accertamento tributario e contributivo;
b) l'estinzione delle sanzioni amministrative tributarie e previdenziali,
ivi comprese quelle accessorie, nonche', ove siano stati integrati i redditi di
cui al comma 5, e ove ricorra la ipotesi di cui all'articolo 14, comma 4, delle
sanzioni previste dalle disposizioni sul monitoraggio fiscale di cui al
decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge
4 agosto 1990, n. 227;
c) l'esclusione ad ogni effetto della punibilita' per i reati tributari
di cui agli articoli 2, 3, 4, 5 e 10 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n.
74;
d) l'esclusione ad ogni effetto della punibilita' per i reati previsti
dagli articoli 482, 483, 484, 485, 489, 490, 491-bis e 492 del codice
penale, nonche' dagli articoli 2621, 2622 e 2623 del codice civile, quando tali
reati siano stati commessi per eseguire od occultare i reati di cui alla lettera
c), ovvero per conseguirne il profitto e siano riferiti alla stessa
pendenza o situazione tributaria. L'esclusione di cui alla presente lettera non
si applica ai procedimenti in corso.
7. Per i redditi di cui al comma 5 non opera l'aumento del 100 per cento previsto dal comma 6 e gli effetti di cui alle lettere c) e d) del medesimo comma operano a condizione che, ricorrendo la ipotesi di cui all'articolo 14, comma 4, si provveda alla regolarizzazione contabile delle attivita' detenute all'estero secondo le modalita' ivi previste.
8. Gli effetti di cui ai commi 6 e 7 si estendono anche nei confronti dei soggetti diversi dal dichiarante se considerati possessori effettivi dei maggiori imponibili.
9. In caso di accesso, ispezione o verifica, ovvero di altra attivita' di controllo fiscale, il soggetto che ha presentato la dichiarazione riservata di cui al comma 4 puo' opporre agli organi competenti gli effetti preclusivi, estintivi e di esclusione della punibilita' di cui ai commi 6 e 7 con invito a controllare la congruita' delle somme di cui ai commi 3 e 5, in relazione all'ammontare dei maggiori redditi e imponibili nonche' delle ritenute e dei contributi indicati nella dichiarazione integrativa.
10. Le disposizioni del presente articolo non si applicano qualora:
a) alla data di entrata in vigore della presente legge, sia stato
notificato processo verbale di constatazione con esito positivo, ovvero avviso
di accertamento ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore
aggiunto ovvero dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, nonche'
invito al contraddittorio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19
giugno 1997, n. 218; in caso di avvisi di accertamento di cui all'articolo 41-bis
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
successive modificazioni, relativamente ai redditi oggetto di integrazione,
ovvero di cui all'articolo 54, quinto comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, l'integrazione
e' ammessa a condizione che il contribuente versi entro il 16 marzo 2003 le
somme derivanti dall'accertamento parziale notificato entro la predetta data;
b) alla data di presentazione della dichiarazione integrativa sia stato
gia' avviato un procedimento penale per gli illeciti di cui alle lettere c)
e d) del comma 6, di cui il soggetto che presenta la dichiarazione ha
avuto formale conoscenza.
11. Le societa' o associazioni di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, nonche' i titolari dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria e dell'impresa familiare, che hanno presentato la dichiarazione integrativa secondo le modalita' del presente articolo, comunicano, entro il 16 aprile 2003, alle persone fisiche titolari dei redditi prodotti in forma associata l'avvenuta presentazione della relativa dichiarazione. La integrazione da parte delle persone fisiche titolari dei redditi prodotti in forma associata si perfeziona presentando, entro il 20 giugno 2003, la dichiarazione integrativa di cui al comma 3 e versando contestualmente le imposte e i relativi contributi secondo le modalita' di cui al medesimo comma 3. La presentazione della dichiarazione integrativa da parte dei soggetti di cui al primo periodo del presente comma costituisce titolo per l'accertamento, ai sensi dell'articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, nei confronti dei soggetti che non hanno integrato i redditi prodotti in forma associata.
12. La conoscenza dell'intervenuta integrazione dei redditi e degli imponibili ai sensi del presente articolo non genera obbligo o facolta' della segnalazione di cui all'articolo 331 del codice di procedura penale. L'integrazione effettuata ai sensi del presente articolo non costituisce notizia di reato.
13. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sono definite le modalita' applicative del presente articolo.
Art. 9
(Definizione automatica per gli anni pregressi)
1. I contribuenti, al fine di beneficiare delle disposizioni di cui al presente articolo, presentano una dichiarazione con le modalita' previste dai commi 3 e 4 dell'articolo 8, chiedendo, a pena di nullita', la definizione automatica per tutte le imposte e concernente tutti i periodi d'imposta per i quali i termini per la presentazione delle relative dichiarazioni sono scaduti entro il 31 ottobre 2002. Non possono essere oggetto di definizione automatica i redditi soggetti a tassazione separata, nonche' i redditi di cui al comma 5 dell'articolo 8, ferma restando, per i predetti redditi, la possibilita' di avvalersi della dichiarazione integrativa di cui al medesimo articolo 8, secondo le modalita' ivi indicate.
2. La definizione automatica si perfeziona con il versamento per ciascun
periodo d'imposta:
a) ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle
imposte sostitutive, dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, nonche'
dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese, fermi restando i versamenti
minimi di cui ai commi 3 e 4, di un importo pari al 18 per cento delle imposte
lorde e delle imposte sostitutive risultanti dalla dichiarazione originariamente
presentata; se ciascuna imposta lorda o sostitutiva e' risultata di ammontare
superiore a 10.000 euro, la percentuale applicabile all'eccedenza e' pari al 16
per cento, mentre se e' risultata di ammontare superiore a 20.000 euro, la
percentuale applicabile a quest'ultima eccedenza e' pari al 13 per cento;
b) ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, fermi restando i versamenti
minimi di cui al comma 6, di un importo pari alla somma del 2 per cento
dell'imposta relativa alle operazioni imponibili effettuate nel periodo di
imposta e del 2 per cento dell'imposta detraibile nel medesimo periodo; se
l'imposta relativa alle operazioni imponibili ovvero l'imposta detraibile
superano gli importi di 200.000 euro, le percentuali applicabili a ciascuna
eccedenza sono pari all'1,5 per cento, e se i predetti importi di imposta
superano 300.000 euro le percentuali applicabili a ciascuna eccedenza sono pari
all'1 per cento.
3. Il versamento delle maggiori imposte calcolate in base al comma 2, lettera
a), deve comunque essere, in ciascun periodo d'imposta, almeno pari:
a) a 100 euro, per le persone fisiche e le societa' semplici titolari di
redditi diversi da quelli di impresa e da quelli derivanti dall'esercizio di
arti o professioni;
b) ai seguenti importi, per le persone titolari di reddito d'impresa, per
gli esercenti arti e professioni, per le societa' e le associazioni di cui
all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, nonche' per i soggetti di cui all'articolo 87 del medesimo testo
unico:
1) 450 euro, se l'ammontare dei ricavi e dei compensi non e' superiore a 10.000
euro;
2) 900 euro, se l'ammontare dei ricavi e dei compensi non e' superiore a 100.000
euro;
3) 1.200 euro, se l'ammontare dei ricavi e dei compensi non e' superiore a
200.000 euro;
4) 1.600 euro, se l'ammontare dei ricavi o compensi non e' superiore a 500.000
euro;
5) 2.000 euro, se l'ammontare dei ricavi o compensi non e' superiore a 5.000.000
di euro;
6) 450 euro, per ogni 500.000 euro in piu'.
4. Ai fini della definizione automatica, le persone fisiche titolari dei redditi prodotti in forma associata ai sensi dell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, il titolare e i collaboratori dell'impresa familiare nonche' il titolare e il coniuge dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria, indicano nella dichiarazione integrativa, per ciascun periodo d'imposta, l'ammontare dell'importo minimo da versare determinato, con le modalita' indicate nel comma 3, lettera b), in ragione della propria quota di partecipazione. In nessun caso tale importo puo' risultare di ammontare inferiore a 200 euro.
5. In presenza di importi minimi di cui ai commi 3 e 4 deve essere versato quello di ammontare maggiore.
6. Il versamento delle maggiori imposte calcolate in base al comma 2, lettera
b), deve comunque essere, in ciascun periodo d'imposta, almeno pari a:
a) 500 euro, per i soggetti con volume d'affari fino a 10.000 euro;
b) 1.000 euro, per quelli con volume d'affari superiore a 10.000 euro ma
non a 200.000 euro;
c) 2.000 euro, per gli altri soggetti.
7. Ai fini della definizione automatica e' esclusa la rilevanza a qualsiasi effetto delle eventuali perdite risultanti dalle dichiarazioni originarie. e' pertanto escluso e, comunque, inefficace il riporto a nuovo delle predette perdite. Per la definizione automatica dei periodi d'imposta chiusi in perdita o in pareggio e' versato un importo almeno pari a quello minimo di cui al comma 3, lettera b), per ciascuno dei periodi stessi.
8. Nel caso di omessa presentazione delle dichiarazioni relative ai tributi di cui al comma 1, e' dovuto, per ciascuna di esse e per ciascuna annualita', un importo pari a 1.500 euro per le persone fisiche, elevato a 3.000 euro per le societa' e le associazioni di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e per i soggetti di cui all'articolo 87 del medesimo testo unico.
9. La definizione automatica, limitatamente a ciascuna annualita', rende definitiva la liquidazione delle imposte risultanti dalla dichiarazione con riferimento alla spettanza di deduzioni e agevolazioni indicate dal contribuente o all'applicabilita' di esclusioni. Sono fatti salvi gli effetti della liquidazione delle imposte e del controllo formale in base rispettivamente all'articolo 36-bis ed all'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, nonche' gli effetti derivanti dal controllo delle dichiarazioni IVA ai sensi dell'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni; le variazioni dei dati dichiarati non rilevano ai fini del calcolo delle maggiori imposte dovute ai sensi del presente articolo. La definizione automatica non modifica l'importo degli eventuali rimborsi e crediti derivanti dalle dichiarazioni presentate ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, de ll'imposta sul valore aggiunto, nonche' dell'imposta regionale sulle attivita' produttive. La dichiarazione integrativa non costituisce titolo per il rimborso di ritenute, acconti e crediti d'imposta precedentemente non dichiarati, ne´ per il riconoscimento di esenzioni o agevolazioni non richieste in precedenza, ovvero di detrazioni d'imposta diverse da quelle originariamente dichiarate.
10. Il perfezionamento della procedura prevista dal presente articolo
comporta:
a) la preclusione, nei confronti del dichiarante e dei soggetti
coobbligati, di ogni accertamento tributario;
b) l'estinzione delle sanzioni amministrative tributarie, ivi comprese
quelle accessorie;
c) l'esclusione della punibilita' per i reati tributari di cui agli
articoli 2, 3, 4, 5 e 10 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, nonche'
per i reati previsti dagli articoli 482, 483, 484, 485, 489, 490, 491-bis
e 492 del codice penale, nonche' dagli articoli 2621, 2622 e 2623 del codice
civile, quando tali reati siano stati commessi per eseguire od occultare i
predetti reati tributari, ovvero per conseguirne il profitto e siano riferiti
alla stessa pendenza o situazione tributaria; i predetti effetti operano a
condizione che, ricorrendo le ipotesi di cui all'articolo 14, comma 5, della
presente legge si provveda alla regolarizzazione contabile di tutte le attivita',
anche detenute all'estero, secondo le modalita' ivi previste, ferma restando la
decadenza dal beneficio in caso di parziale regolarizzazione delle attivita'
medesime. L'esclusione di cui alla presente lettera non si applica ai
procedimenti in corso.
11. Restano ferme, ad ogni effetto, le disposizioni sul monitoraggio fiscale di cui al decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, salvo che, ricorrendo le ipotesi di cui all'articolo 14, comma 5, della presente legge si provveda alla regolarizzazione contabile di tutte le attivita' detenute all'estero secondo le modalita' ivi previste, ferma restando la decadenza dal beneficio in caso di parziale regolarizzazione delle attivita' medesime.
12. Qualora gli importi da versare ai sensi del presente articolo, per ciascun periodo di imposta, eccedano complessivamente, per le persone fisiche, la somma di 2.000 euro e, per gli altri soggetti, la somma di 5.000 euro, gli importi eccedenti possono essere versati in due rate, di pari importo, entro il 16 marzo 2004 ed il 16 marzo 2005, maggiorati degli interessi legali a decorrere dal 17 marzo 2003. L'omesso versamento delle predette eccedenze entro le date indicate non determina l'inefficacia della integrazione; per il recupero delle somme non corrisposte a tali scadenze si applicano le disposizioni dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, e sono altresi' dovuti una sanzione amministrativa pari al 30 per cento delle somme non versate, ridotta alla meta' in caso di versamento eseguito entro i trenta giorni successivi alla scadenza medesima, e gli interessi legali.
13. In caso di accesso, ispezione o verifica, ovvero di altra attivita' di controllo fiscale, il soggetto che ha presentato la dichiarazione riservata puo' opporre agli organi competenti gli effetti preclusivi, estintivi e di esclusione della punibilita' di cui al comma 10, con invito a controllare la congruita' delle somme versate ai fini della definizione e indicate nella medesima dichiarazione.
14. Le disposizioni del presente articolo non si applicano qualora:
a) alla data di entrata in vigore della presente legge, sia stato
notificato processo verbale di constatazione con esito positivo, ovvero avviso
di accertamento ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore
aggiunto ovvero dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, nonche'
invito al contraddittorio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19
giugno 1997, n. 218; in caso di avvisi di accertamento parziale di cui
all'articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, ovvero di avvisi di
accertamento di cui all'articolo 54, quinto e sesto comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni,
la definizione e' ammessa a condizione che il contribuente versi entro il 16
marzo 2003 le somme derivanti dall'accertamento parziale notificato alla
predetta data;
b) alla data di presentazione della dichiarazione per la definizione
automatica di cui al presente articolo sia stato gia' avviato un procedimento
penale per gli illeciti di cui alla lettera c) del comma 10, di cui il
soggetto che presenta la dichiarazione ha avuto formale conoscenza;
c) il contribuente abbia omesso la presentazione di tutte le dichiarazioni
relative a tutti i tributi di cui al comma 2 e per tutti i periodi d'imposta di
cui al comma 1.
15. Le preclusioni di cui alle lettere a) e b) del comma 14 si applicano con esclusivo riferimento ai periodi d'imposta ai quali si riferiscono gli atti e i procedimenti ivi indicati. La definizione automatica non si perfeziona se essa si fonda su dati non corrispondenti a quelli contenuti nella dichiarazione originariamente presentata, ovvero se la stessa viene effettuata dai soggetti che versano nelle ipotesi di cui al comma 14 del presente articolo; non si fa luogo al rimborso degli importi versati che, in ogni caso, valgono quali acconti sugli importi che risulteranno eventualmente dovuti in base agli accertamenti definitivi.
16. I contribuenti che hanno presentato successivamente al 30 settembre 2002 una dichiarazione integrativa ai sensi dell'articolo 2, comma 8-bis, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, possono avvalersi delle disposizioni di cui al presente articolo sulla base delle dichiarazioni originarie presentate. L'esercizio della facolta' di cui al periodo precedente costituisce rinuncia agli effetti favorevoli delle dichiarazioni integrative presentate.
17. I soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, individuati ai sensi dell'articolo 3 dell'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 21 dicembre 1990, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 24 dicembre 1990, destinatari dei provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributi e contributi, possono definire in maniera automatica la propria posizione relativa agli anni 1990, 1991 e 1992. La definizione si perfeziona versando, entro il 16 marzo 2003, l'intero ammontare dovuto per ciascun tributo a titolo di capitale, al netto dei versamenti gia' eseguiti a titolo di capitale ed interessi, diminuito al 10 per cento; il perfezionamento della definizione comporta gli effetti di cui al comma 10. Qualora gli importi da versare complessivamente ai sensi del presente comma eccedano la somma di 5.000 euro, gli importi eccedenti possono essere versati in un massimo di otto rate semestrali con l'applicazione degli interessi legali a decorrere dal 17 marzo 2003. L'omesso versamento delle predette eccedenze entro le scadenze delle rate semestrali non determina l'inefficacia della definizione automatica; per il recupero delle somme non corrisposte si applicano le disposizioni dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, e sono altresi' dovuti una sanzione amministrativa pari al 30 per cento delle somme non versate, ridotta alla meta' in caso di versamento eseguito entro i trenta giorni successivi alla scadenza medesima, e gli interessi legali.
18. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sono definite le modalita' applicative del presente articolo.
Art. 10
(Proroga di termini)
1. Per i contribuenti che non si avvalgono delle disposizioni recate dagli articoli da 7 a 9 della presente legge, i termini di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono prorogati di un anno.
Art. 11
(Definizione agevolata ai fini delle imposte di registro, ipotecaria,
catastale, sulle successioni e donazioni e sull'incremento di valore degli
immobili)
1. Ai fini delle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni e sull'incremento di valore degli immobili, per gli atti pubblici formati, le scritture private autenticate e le scritture private registrate entro la data del 30 novembre 2002 nonche' per le denunce e le dichiarazioni presentate entro la medesima data, i valori dichiarati per i beni ovvero gli incrementi di valore assoggettabili a procedimento di valutazione sono definiti, ad istanza dei contribuenti da presentare entro il 16 marzo 2003, con l'aumento del 25 per cento, a condizione che non sia stato precedentemente notificato avviso di rettifica e liquidazione della maggiore imposta.
2. Alla liquidazione dei tributi provvede il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate, tenuto conto di quanto corrisposto in via principale, con esclusione di sanzioni e interessi.
3. Qualora non venga eseguito il pagamento dell'imposta entro sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di liquidazione, la domanda di definizione e' priva di effetti.
4. Se alla data di entrata in vigore della presente legge sono decorsi i termini per la registrazione ovvero per la presentazione delle denunce o dichiarazioni, non sono dovute sanzioni e interessi qualora si provveda al pagamento dei tributi e all'adempimento delle formalita' omesse entro il 16 marzo 2003.
Art. 12
(Definizione dei carichi di ruolo pregressi)
1. Relativamente ai carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali e
affidati ai concessionari del servizio nazionale della riscossione fino al 30
giugno 1999, i debitori possono estinguere il debito senza corrispondere gli
interessi di mora e con il pagamento:
a) di una somma pari al 25 per cento dell'importo iscritto a ruolo;
b) delle somme dovute al concessionario a titolo di rimborso per le spese
sostenute per le procedure esecutive eventualmente effettuate dallo stesso.
2. Nei trenta giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, relativamente ai ruoli affidati tra il 1º gennaio 1997 e il 30 giugno 1999, i concessionari informano i debitori di cui al comma 1 che, entro il 31 marzo 2003, possono sottoscrivere apposito atto con il quale dichiarano di avvalersi della facolta' attribuita dal medesimo comma 1. Sulle somme riscosse, ai concessionari spetta un aggio pari al 4 per cento.
3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate e' approvato il modello dell'atto di cui al comma 2 e sono stabilite le modalita' di versamento delle somme pagate dai debitori, di riversamento in tesoreria da parte dei concessionari, di rendicontazione delle somme riscosse, di invio dei relativi flussi informativi e di definizione dei rapporti contabili connessi all'operazione.
Art. 13
(Definizione dei tributi locali)
1. Con riferimento ai tributi propri, le regioni, le province e i comuni possono stabilire, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare i tributi stessi, la riduzione dell'ammontare delle imposte e tasse loro dovute, nonche' l'esclusione o la riduzione dei relativi interessi e sanzioni, per le ipotesi in cui, entro un termine appositamente fissato da ciascun ente, non inferiore a sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell'atto, i contribuenti adempiano ad obblighi tributari precedentemente in tutto o in parte non adempiuti.
2. Le medesime agevolazioni di cui al comma 1 possono essere previste anche per i casi in cui siano gia' in corso procedure di accertamento o procedimenti contenziosi in sede giurisdizionale. In tali casi, oltre agli eventuali altri effetti previsti dalla regione o dall'ente locale in relazione ai propri procedimenti amministrativi, la richiesta del contribuente di avvalersi delle predette agevolazioni comporta la sospensione, su istanza di parte, del procedimento giurisdizionale, in qualunque stato e grado questo sia eventualmente pendente, sino al termine stabilito dalla regione o dall'ente locale, mentre il completo adempimento degli obblighi tributari, secondo quanto stabilito dalla regione o dall'ente locale, determina l'estinzione del giudizio.
3. Ai fini delle disposizioni del presente articolo, si intendono tributi propri delle regioni, delle province e dei comuni i tributi la cui titolarita' giuridica ed il cui gettito siano integralmente attribuiti ai predetti enti, con esclusione delle compartecipazioni ed addizionali a tributi erariali, nonche' delle mere attribuzioni ad enti territoriali del gettito, totale o parziale, di tributi erariali.
4. Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano l'attuazione delle disposizioni del presente articolo avviene in conformita' e compatibilmente con le forme e condizioni di speciale autonomia previste dai rispettivi statuti.
Art. 14
(Regolarizzazione delle scritture contabili)
1. Le societa' di capitali e gli enti equiparati, le societa' in nome collettivo e in accomandita semplice e quelle ad esse equiparate, nonche' le persone fisiche e gli enti non commerciali, relativamente ai redditi d'impresa posseduti, che si avvalgono delle disposizioni di cui all'articolo 8, possono specificare in apposito prospetto i nuovi elementi attivi e passivi o le variazioni di elementi attivi e passivi, da cui derivano gli imponibili, i maggiori imponibili o le minori perdite indicati nelle dichiarazioni stesse; con riguardo ai predetti imponibili, maggiori imponibili o minori perdite non si applicano le disposizioni del comma 4 dell'articolo 75 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e del terzo comma dell'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. Il predetto prospetto e' conservato per il periodo previsto dall'articolo 43, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e deve essere esibito o trasmesso su richiesta dell'ufficio competente.
2. Sulla base delle quantita' e valori evidenziati ai sensi del comma 1, i soggetti ivi indicati possono procedere ad ogni effetto alla regolarizzazione delle scritture contabili apportando le conseguenti variazioni nell'inventario, nel rendiconto ovvero nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2002, ovvero in quelli del periodo di imposta in corso a tale data. Le quantita' e i valori cosi' evidenziati si considerano riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive relative ai periodi di imposta successivi, con esclusione dei periodi d'imposta per i quali non e' stata presentata la dichiarazione integrativa ai sensi dell'articolo 8, salvo che non siano oggetto di accertamento o rettifica d'ufficio.
3. I soggetti indicati nel comma 1 possono altresi' procedere, nei medesimi documenti di cui al comma 2, alla eliminazione delle attivita' o delle passivita' fittizie, inesistenti o indicate per valori superiori a quelli effettivi. Dette variazioni non comportano emergenza di componenti positivi o negativi ai fini della determinazione del reddito d'impresa ne' la deducibilita' di quote di ammortamento o accantonamento corrispondenti alla riduzione dei relativi fondi.
4. I soggetti indicati al comma 1, che si sono avvalsi delle disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 8, possono procedere, nel rispetto dei principi civilistici di redazione del bilancio, alla regolarizzazione contabile, ai sensi dei commi da 1 a 3, delle attivita' detenute all'estero alla data del 31 dicembre 2001, con le modalita' anche dichiarative di cui ai commi 3 e 4 del medesimo articolo 8. Dette attivita' si considerano riconosciute ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive a decorrere dal terzo periodo di imposta successivo a quello chiuso o in corso al 31 dicembre 2002.
5. I soggetti di cui al comma 1 che si sono avvalsi delle disposizioni di cui all'articolo 9 possono procedere alla regolarizzazione delle scritture contabili di cui al comma 3 con gli effetti ivi previsti, nonche', nel rispetto dei principi civilistici di redazione del bilancio, alle iscrizioni nell'inventario, nel rendiconto o nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2002, ovvero in quelli del periodo di imposta in corso a tale data, di attivita' in precedenza omesse; in tal caso, sui valori o maggiori valori dei beni iscritti e' dovuta un'imposta sostitutiva del 13 per cento dei predetti valori. L'imposta sostitutiva di cui al periodo precedente e' dovuta anche con riferimento alle attivita' detenute all'estero alla data del 31 dicembre 2001 che siano oggetto di regolarizzazione contabile ai sensi del periodo precedente. In tale ultima ipotesi si applicano le modalita' dichiarative di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 8. L'imposta sostitutiva del 13 per cento non e' dovuta se i soggetti si sono avvalsi anche della facolta' prevista dal comma 5 dell'articolo 8. I maggiori valori iscritti ai sensi del presente comma si considerano riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive a decorrere dal terzo periodo di imposta successivo a quello chiuso o in corso al 31 dicembre 2002. L'imposta sostitutiva e' indeducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive.
6. I soggetti che effettuano la definizione automatica del reddito d'impresa di cui all'articolo 7, relativa a tutte le annualita' per le quali le dichiarazioni sono state presentate entro il 31 ottobre 2002, possono procedere all'adeguamento delle esistenze iniziali dei beni ai sensi dell'articolo 59 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni. L'adeguamento puo' essere effettuato mediante l'iscrizione come esistenze iniziali delle rimanenze in precedenza omesse e con il versamento dell'imposta sostitutiva di cui al comma 5, ovvero mediante l'eliminazione delle esistenze iniziali di quantita' o valori superiori a quelli effettivi. L'adeguamento non rileva ai fini sanzionatori di alcun genere. I maggiori valori iscritti si considerano riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive relative ai periodi d'imposta successivi.
Art. 15
(Definizione degli accertamenti, degli inviti al contraddittorio e dei
processi verbali di constatazione)
1. Gli avvisi di accertamento per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge non sono ancora spirati i termini per la proposizione del ricorso, gli inviti al contraddittorio di cui agli articoli 5 e 11 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non e' ancora intervenuta la definizione, nonche' i processi verbali di constatazione relativamente ai quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non e' stato notificato avviso di accertamento ovvero ricevuto invito al contraddittorio, possono essere definiti secondo le modalita' previste dal presente articolo, senza applicazione di interessi e sanzioni. La definizione non e' ammessa per i soggetti nei cui confronti sia stato avviato procedimento penale per i reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, di cui il contribuente ha formale conoscenza.
2. La definizione degli avvisi di accertamento e degli inviti al
contraddittorio di cui al comma 1, si perfeziona mediante il pagamento, entro il
16 marzo 2003, degli importi che risultano dovuti per effetto dell'applicazione
delle percentuali di seguito indicate, con riferimento a ciascuno scaglione:
a) 30 per cento delle maggiori imposte e contributi complessivamente
accertati ovvero indicati negli inviti al contraddittorio, non superiori a
15.000 euro;
b) 32 per cento delle maggiori imposte e contributi complessivamente
accertati ovvero indicati negli inviti al contraddittorio, superiori a 15.000
euro ma non superiori a 50.000 euro;
c) 35 per cento delle maggiori imposte e contributi complessivamente
accertati ovvero indicati negli inviti al contraddittorio, superiori a 50.000
euro.
3. La definizione di cui al comma 2 e' altresi' ammessa nelle ipotesi di rettifiche relative a perdite dichiarate, qualora dagli atti di cui al medesimo comma 2 emergano imposte o contributi dovuti. In tal caso la sola perdita risultante dall'atto e' riportabile nell'esercizio successivo nei limiti previsti dalla legge.
4. La definizione dei processi verbali di constatazione di cui al comma 1 si
perfeziona mediante il pagamento, entro il 16 marzo 2003, di un importo
calcolato:
a) per le imposte sui redditi, relative addizionali ed imposte
sostitutive, applicando l'aliquota del 20 per cento alla somma dei maggiori
componenti positivi e minori componenti negativi complessivamente risultanti dal
verbale medesimo;
b) per l'imposta regionale sulle attivita' produttive, l'imposta sul
valore aggiunto e le altre imposte indirette, riducendo del 50 per cento
l'aliquota applicabile alle operazioni risultanti dal verbale stesso.
5. I pagamenti delle somme dovute ai sensi del presente articolo sono effettuati entro il 16 marzo 2003, secondo le modalita' previste dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, esclusa la compensazione ivi prevista. Qualora gli importi da versare complessivamente per la definizione eccedano, per le persone fisiche, la somma di 2.000 euro e, per gli altri soggetti, la somma di 5.000 euro, gli importi eccedenti possono essere versati in due rate, di pari importo, entro il 16 marzo 2004 ed entro il 16 marzo 2005, maggiorati degli interessi legali a decorrere dal 17 marzo 2003. L'omesso versamento delle predette eccedenze entro le date indicate non determina l'inefficacia della definizione; per il recupero delle somme non corrisposte a tali scadenze si applicano le disposizioni dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, e sono altresi' dovuti una sanzione amministrativa pari al 30 per cento delle somme non versate, ridotta alla meta' in caso di versamento eseguito entro i trenta giorni successivi alla scadenza medesima, e gli interessi legali. Entro dieci giorni dal versamento dell'intero importo o di quello della prima rata il contribuente fa pervenire all'ufficio competente la quietanza dell'avvenuto pagamento unitamente ad un prospetto esplicativo delle modalita' di calcolo seguite.
6. La definizione non si perfeziona se essa si fonda su dati non corrispondenti a quelli contenuti negli atti indicati al comma 1, ovvero se la stessa viene effettuata dai soggetti che versano nelle ipotesi di cui all'ultimo periodo del medesimo comma; non si fa luogo al rimborso degli importi versati che, in ogni caso, valgono quali acconti sugli importi che risulteranno eventualmente dovuti in base agli accertamenti definitivi.
7. Il perfezionamento della definizione comporta l'esclusione, ad ogni effetto, della punibilita' per i reati tributari di cui agli articoli 2, 3, 4, 5 e 10 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, nonche' per i reati previsti dagli articoli 482, 483, 484, 485, 489, 490, 491-bis e 492 del codice penale, nonche' dagli articoli 2621, 2622 e 2623 del codice civile, quando tali reati siano stati commessi per eseguire od occultare i citati reati tributari, ovvero per conseguirne il profitto e siano riferiti alla stessa pendenza o situazione tributaria. L'esclusione di cui al presente comma non si applica ai procedimenti in corso.
8. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 18 marzo 2003 restano sospesi i termini per la proposizione del ricorso avverso gli avvisi di accertamento di cui al comma 1, nonche' quelli per il perfezionamento della definizione di cui al citato decreto legislativo n. 218 del 1997, relativamente agli inviti al contraddittorio di cui al medesimo comma 1.
Art. 16
(Chiusura delle liti fiscali pendenti)
1. Le liti fiscali pendenti dinanzi alle commissioni tributarie in ogni grado
del giudizio, anche a seguito di rinvio, nonche' quelle gia' di competenza del
giudice ordinario, ancora pendenti dinanzi al tribunale o alla corte di appello,
possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto
introduttivo del giudizio, con il pagamento della somma:
a) di 150 euro, se il valore della lite e' di importo fino a 2.000 euro;
b) pari al 10 per cento del valore della lite, se questo e' di importo
superiore a 2.000 euro.
2. Le somme dovute ai sensi del comma 1 sono versate entro il 16 marzo 2003, secondo le ordinarie modalita' previste per il versamento diretto dei tributi cui la lite si riferisce, esclusa in ogni caso la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Dette somme possono essere versate anche ratealmente in un massimo di sei rate trimestrali di pari importo o in un massimo di dodici rate trimestrali se le somme dovute superano 50.000 euro. L'importo della prima rata e' versato entro il termine indicato nel primo periodo. Gli interessi legali sono calcolati dal 17 marzo 2003 sull'importo delle rate successive. L'omesso versamento delle rate successive alla prima entro le date indicate non determina l'inefficacia della definizione; per il recupero delle somme non corrisposte a tali scadenze si applicano le disposizioni dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, e sono altresi' dovuti una sanzione amministrativa pari al 30 per cento delle somme non versate, ridotta alla meta' in caso di versamento eseguito entro i trenta giorni successivi alla scadenza medesima, e gli interessi legali.
3. Ai fini del presente articolo si intende:
a) per lite pendente, quella avente ad oggetto avvisi di accertamento,
provvedimenti di irrogazione delle sanzioni e ogni altro atto di imposizione,
per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge, e' stato
proposto l'atto introduttivo del giudizio, nonche' quella per la quale l'atto
introduttivo sia stato dichiarato inammissibile con pronuncia non passata in
giudicato. Si intende, comunque, pendente la lite per la quale, alla data del 29
settembre 2002, non sia intervenuta sentenza passata in giudicato;
b) per lite autonoma, quella relativa a ciascuno degli atti indicati alla
lettera a) e comunque quella relativa all'imposta sull'incremento del
valore degli immobili;
c) per valore della lite, da assumere a base del calcolo per la
definizione, l'importo dell'imposta che ha formato oggetto di contestazione in
primo grado, al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni collegate al
tributo, anche se irrogate con separato provvedimento; in caso di liti relative
alla irrogazione di sanzioni non collegate al tributo, delle stesse si tiene
conto ai fini del valore della lite; il valore della lite e' determinato con
riferimento a ciascun atto introduttivo del giudizio, indipendentemente dal
numero di soggetti interessati e dai tributi in esso indicati.
4. Per ciascuna lite pendente e' effettuato, entro il termine di cui al comma 2, un separato versamento ed e' presentata, entro il 21 marzo 2003, una distinta domanda di definizione in carta libera, secondo le modalita' stabilite con provvedimento del direttore del competente ufficio dell'amministrazione finanziaria dello Stato parte nel giudizio.
5. Restano comunque dovute a titolo definitivo, con esclusione delle sanzioni, le somme il cui pagamento e' previsto dalle vigenti disposizioni in pendenza di lite, anche se non ancora iscritte a ruolo o liquidate. Dette somme, se non pagate in precedenza o non iscritte in ruoli notificati mediante cartella di pagamento, sono versate secondo le modalita' e nei termini specificati al comma 2; se iscritte a ruolo e gia' notificate alla data del versamento di cui al comma 2, le predette somme sono pagate alla scadenza della relativa cartella. La definizione non da' comunque luogo alla restituzione delle somme gia' versate.
6. Le liti fiscali che possono essere definite ai sensi del presente articolo sono sospese fino al 30 giugno 2003; qualora sia stata gia' fissata la trattazione della lite nel suddetto periodo, i giudizi sono sospesi a richiesta del contribuente che dichiari di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo.
7. Per le liti di cui al comma 6 sono altresi' sospesi fino al 17 marzo 2003 i termini per impugnare le sentenze delle commissioni tributarie nonche' quelle dei tribunali e delle corti di appello.
8. Gli uffici di cui al comma 1 trasmettono alle commissioni tributarie, ai tribunali e alle corti di appello, entro il 30 giugno 2003, un elenco delle liti pendenti per le quali e' stata presentata domanda di definizione. Tali liti sono sospese fino al 31 luglio 2005. L'estinzione del giudizio viene dichiarata a seguito di comunicazione degli uffici di cui al comma 1 attestante la regolarita' della domanda di definizione ed il pagamento integrale di quanto dovuto. La predetta comunicazione deve essere depositata nella segreteria della commissione o nella cancelleria degli uffici giudiziari entro il 31 luglio 2005. Entro la stessa data l'eventuale diniego della definizione, oltre ad essere comunicato alla segreteria della commissione o alla cancelleria degli uffici giudiziari, viene notificato, con le modalita' di cui all'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, all'interessato, il quale entro sessanta giorni lo puo' impugnare dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la lite. Nel caso in cui la definizione della lite e' richiesta in pendenza del termine per impugnare, la sentenza puo' essere impugnata unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla sua notifica.
9. In caso di pagamento in misura inferiore a quella dovuta, qualora sia riconosciuta la scusabilita' dell'errore, e' consentita la regolarizzazione del pagamento medesimo entro trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione dell'ufficio.
10. La definizione di cui al comma 1 effettuata da parte di uno dei coobbligati esplica efficacia a favore degli altri, inclusi quelli per i quali la lite non sia piu' pendente, fatta salva la disposizione dell'ultimo periodo del comma 5.
Art. 17
(Regolarizzazione di inadempienze di natura fiscale)
1. Le violazioni relative al canone previsto dal regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, nonche' alla tassa di concessione governativa prevista, da ultimo, dall'articolo 17 della tariffa annessa al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 30 dicembre 1995, e successive modificazioni, commesse fino al 31 dicembre 2002, possono essere definite, entro il 16 marzo 2003, anche nelle ipotesi in cui vi sia un procedimento amministrativo o giurisdizionale in corso, con il versamento di una somma pari a 10 euro per ogni annualita' dovuta. Il versamento e' effettuato con le modalita' di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, esclusa in ogni caso la compensazione ivi prevista. Non si fa comunque luogo a restituzione di quanto gia' versato.
2. Le violazioni ripetute e continuate delle norme in materia di affissioni e pubblicita' commesse fino al 30 novembre 2002 mediante affissioni di manifesti politici possono essere sanate in qualunque ordine e grado di giudizio nonche' in sede di riscossione delle somme eventualmente iscritte a titolo sanzionatorio, mediante il versamento, a carico del committente responsabile, di un'imposta pari, per il complesso delle violazioni commesse e ripetute a 750 euro per anno e per provincia. Tale versamento deve essere effettuato a favore della tesoreria del comune competente o della provincia qualora le violazioni siano state compiute in piu' di un comune della stessa provincia; in tal caso la provincia provvede al ristoro dei comuni interessati. La sanatoria di cui al presente comma non da' luogo ad alcun diritto al rimborso di somme eventualmente gia' riscosse a titolo di sanzioni per le predette violazioni. Il termine per il versamento e' fissato, a pena di decadenza dal beneficio di cui al presente comma, al 31 marzo 2003. Non si applicano le disposizioni dell'articolo 15, commi 2 e 3, della legge 10 dicembre 1993, n. 515.
Capo III
PROROGHE E ALTRE DISPOSIZIONI
Art. 18
(Disposizioni in materia di reimmatricolazione dei veicoli e di tassa
automobilistica su alcuni quadricicli)
1. Per i veicoli storici e d'epoca nonche' per i veicoli storici-d'epoca in deroga alla normativa vigente, e' consentita la reiscrizione nei rispettivi registri pubblici previo pagamento delle tasse arretrate maggiorate del 50 per cento. Le predette tasse non possono superare la retroattivita' triennale. La reiscrizione consente il mantenimento delle targhe e dei documenti originari del veicolo.
2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, a decorrere dal 1º gennaio 2003, per i veicoli a motore a quattro ruote, di cui all'articolo 1, comma 4, lettera a), del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 5 aprile 1994, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30 aprile 1994, l'importo minimo della tassa automobilistica e' pari a 50 euro.
Art. 19
(Proroghe di agevolazioni per il settore agricolo)
1. All'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante disposizioni transitorie in materia di imposta regionale sulle attivita' produttive, le parole da: "per i periodi d'imposta in corso" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "per il periodo d'imposta in corso al 1º gennaio 1998 e per i quattro periodi successivi l'aliquota e' stabilita nella misura dell'1,9 per cento; per il periodo d'imposta in corso al 1º gennaio 2003 l'aliquota e' stabilita nella misura del 3,75 per cento".
2. All'articolo 11 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313,
concernente il regime speciale per gli imprenditori agricoli, come modificato,
da ultimo, dall'articolo 9, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, ovunque ricorrano, le parole: "anni dal 1998 al
2002" sono sostituite dalle seguenti: "anni dal 1998 al 2003";
b) al comma 5-bis, le parole: "a decorrere dal 1º gennaio
2003" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1º gennaio
2004".
3. Il beneficio fiscale di cui all'articolo 9, comma 6, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, previsto per la tutela e salvaguardia dei boschi, e' prorogato fino al 31 dicembre 2003 fino all'importo complessivo di 100.000 euro di spese, per le esigenze di tutela ambientale e di difesa del territorio e del suolo dai rischi da dissesto idrogeologico.
4. Per l'anno 2003 il gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra e' esente da accisa. Per le modalita' di erogazione del beneficio si applicano le disposizioni contenute nel regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 14 dicembre 2001, n. 454.
5. Al comma 6-bis dell'articolo 23 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, come da ultimo modificato dall'articolo 52, comma 73, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: "30 giugno 2002" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2003".
6. Al comma 2 dell'articolo 22 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: "dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1º gennaio 2003".
Art. 20
(Emersione di attivita' detenute all'estero)
1. Le disposizioni del capo III del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, nonche'
dell'articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, si applicano
alle operazioni di rimpatrio e regolarizzazione effettuate tra il 1º gennaio
2003 e il 30 giugno 2003, fatte salve le disposizioni che seguono:
a) la somma da versare e' pari al 4 per cento dell'importo dichiarato. Il
versamento della somma e' effettuato in denaro ed e' conseguentemente esclusa la
facolta' di corrisponderla nelle forme previste dall'articolo 12, comma 2, del
predetto decreto-legge n. 350 del 2001;
b) il tasso di cambio per la determinazione del controvalore in euro
delle attivita' finanziarie e degli investimenti rimpatriati o regolarizzati e'
stabilito entro il 15 gennaio 2003;
c) il modello di dichiarazione riservata e' approvato entro dieci giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge;
d) relativamente alle attivita' finanziarie oggetto di rimpatrio o di
regolarizzazione, la presentazione della dichiarazione riservata esclude la
punibilita' per le sanzioni previste dall'articolo 5 del decreto-legge 28 giugno
1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227,
riguardanti le dichiarazioni di cui agli articoli 2 e 4 del citato decreto-legge
per gli anni 2000 e 2001. Relativamente alle medesime attivita', gli interessati
non sono tenuti ad effettuare le dichiarazioni di cui agli articoli 2 e 4 del
decreto-legge n. 167 del 1990 per il periodo d'imposta in corso alla data di
presentazione della dichiarazione riservata nonche' per il periodo d'imposta
precedente. Restano fermi gli obblighi di dichiarazione all'Ufficio italiano dei
cambi previsti dall'articolo 3 del predetto decreto-legge;
e) la determinazione dei redditi derivanti dalle attivita' finanziarie
rimpatriate percepiti dal 1º agosto 2001 e fino alla data di presentazione
della dichiarazione riservata puo' essere effettuata sulla base del criterio
presuntivo indicato nell'articolo 6 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive
modificazioni. In tale caso sui redditi cosi' determinati l'intermediario al
quale e' presentata la dichiarazione riservata applica un'imposta sostitutiva
delle imposte sui redditi con l'aliquota del 27 per cento. L'imposta sostitutiva
e' prelevata dall'intermediario, anche ricevendo apposita provvista dagli
interessati, ed e' versata entro il sedicesimo giorno del mese successivo a
quello in cui si e' perfezionata l'operazione di rimpatrio;
f) per i redditi derivanti dalle attivita' regolarizzate percepiti dal 27
settembre 2001 fino al 31 dicembre 2001, la presentazione della dichiarazione
riservata esclude la punibilita' per le sanzioni amministrative, tributarie e
previdenziali nonche' la punibilita' per i reati indicati negli articoli 4 e 5
del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, a condizione che entro il 31
ottobre 2003 sia eseguito il pagamento dei tributi e contributi di legge,
aumentato degli interessi moratori calcolati al tasso legale, e che tali redditi
siano indicati nella dichiarazione dei redditi integrativa relativa al periodo
d'imposta 2001 da trasmettere esclusivamente in via telematica.
2. All'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonche' per i trasferimenti dall'estero relativi ad operazioni suscettibili di produrre redditi di capitale sempreche' detti redditi siano stati assoggettati dall'intermediario residente a ritenuta o ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi".
3. Il comma 3 dell'articolo 1 del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e' sostituito
dal seguente:
"3. Le evidenze di cui ai commi 1 e 2 sono tenute a disposizione
dell'amministrazione finanziaria per cinque anni e trasmesse alla stessa secondo
le modalita' stabilite con i provvedimenti di cui all'articolo 7, comma 1".
4. Il comma 4-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 28 giugno 1990, n.
167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e'
sostituito dal seguente:
"4-bis. Gli intermediari di cui ai commi 1 e 2 possono effettuare,
per conto dei soggetti indicati nell'articolo 4, comma 1, non residenti,
trasferimenti verso l'estero nei limiti dei trasferimenti dall'estero
complessivamente effettuati o ricevuti, e dei corrispettivi o altri introiti
realizzati in Italia, documentati all'intermediario secondo i criteri stabiliti
con i provvedimenti di cui all'articolo 7, comma 1".
5. Il comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e' sostituito
dal seguente:
"1. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sono
stabilite particolari modalita' per l'adempimento degli obblighi, nonche' per la
trasmissione delle evidenze di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 1 e degli altri
dati e notizie di cui al presente decreto. Con gli stessi provvedimenti tali
obblighi ed adempimenti possono essere limitati per specifiche categorie o
causali e possono esserne variati gli importi".
6. La definizione degli imponibili secondo le disposizioni dell'articolo 7 non ha effetto relativamente ai redditi di fonte estera e alle violazioni riguardanti le disposizioni di cui al decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227.
Art. 21
(Disposizioni in materia di accise)
1. Le disposizioni in materia di riduzione di aliquote di accisa sulle emulsioni stabilizzate, di cui all'articolo 24, comma 1, lettera d), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, prorogate, da ultimo, fino al 31 dicembre 2002, dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, sono ulteriormente prorogate fino al 30 giugno 2003. La disposizione contenuta nell'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, si applica fino al 30 giugno 2003.
2. Le disposizioni in materia di aliquota di accisa sul gas metano per combustione per uso industriale di cui all'articolo 4 del decreto-legge 1º ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, prorogate, da ultimo, al 31 dicembre 2002, dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, sono ulteriormente prorogate fino al 30 giugno 2003.
3. Le disposizioni in materia di agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle zone montane ed in altri specifici territori nazionali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1º ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, prorogate, da ultimo, fino al 31 dicembre 2002, dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, sono ulteriormente prorogate fino al 30 giugno 2003.
4. Le disposizioni in materia di agevolazione per le reti di teleriscaldamento alimentate con biomassa ovvero con energia geotermica, di cui all'articolo 6 del decreto-legge 1º ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, prorogate, da ultimo, fino al 31 dicembre 2002, dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, sono ulteriormente prorogate fino al 30 giugno 2003.
5. Le disposizioni in materia di aliquote di accisa sul gas metano per combustione per usi civili, di cui all'articolo 27, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono prorogate al 30 giugno 2003.
6. Il regime agevolato previsto dall'articolo 7, comma 1-ter, del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, concernente il gasolio per autotrazione destinato al fabbisogno della provincia di Trieste e dei comuni della provincia di Udine, individuati dal decreto del Ministro delle finanze 30 luglio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 27 settembre 1993, e' prorogato fino al 31 dicembre 2003. Il quantitativo e' stabilito in litri 23 milioni per la provincia di Trieste ed in litri 5 milioni per i comuni della provincia di Udine.
7. Per l'anno 2002 non si fa luogo all'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dall'articolo 8, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, con il quale sono stabiliti gli aumenti intermedi delle aliquote delle accise sugli oli minerali, sul carbone, sul coke di petrolio, sull'"orimulsion", nonche' sulle emulsioni stabilizzate di cui all'articolo 24, comma 1, lettera d), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, occorrenti per il raggiungimento progressivo della misura delle aliquote decorrenti dal 1º gennaio 2005.
8. Il Ministro dell'economia e delle finanze puo' disporre con propri decreti, entro il 30 aprile 2003, l'aumento dell'aliquota di base dell'imposta di consumo sulle sigarette prevista dal comma 1, lettera a) dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.
9. I decreti di cui al comma 8, tenuto anche conto dei provvedimenti di variazione delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati, eventualmente intervenuti ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, devono assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 435 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003.
10. I benefici di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, per il periodo 2003-2005 sono estesi nel limite del 25 per cento alle imprese armatoriali per le navi che esercitano, anche in via non esclusiva, per l'intero anno, attivita' di cabotaggio, ad esclusione delle navi di proprieta' dello Stato o di imprese che hanno in vigore con esso convenzioni o contratti di servizio.
11. Il comma 1-quater dell'articolo 62 del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, e' sostituito dal seguente:
"1-quater. Le imprese autorizzate all'autotrasporto di merci, in
luogo della deduzione, anche analitica, delle spese sostenute in relazione alle
trasferte effettuate dal proprio dipendente fuori del territorio comunale,
possono dedurre un importo pari a euro 59,65 al giorno, elevate a euro 95,80 per
le trasferte all'estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto".
12. Le disposizioni del comma 11 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta avente inizio successivamente al 31 dicembre 2001.
13. All'articolo 61, comma 4, della legge 21 novembre 2000, n. 342, le parole: "di lire 74 miliardi per l'anno 2002 e di lire 75 miliardi a decorrere dall'anno 2003" sono sostituite dalle seguenti: "di euro 48.546.948,51 per l'anno 2002 e di euro 49.063.405,41 a decorrere dall'anno 2003".
14. Fino al 31 dicembre 2003 e' sospeso l'adeguamento delle tariffe applicabili per le operazioni in materia di motorizzazione ai sensi dell'articolo 18 della legge 1º dicembre 1986, n. 870.
15. Il numero 11) del primo comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e' abrogato.
Art. 22
(Misure di contrasto dell'uso illegale di apparecchi e congegni da
divertimento
e intrattenimento. Disposizioni concernenti le scommesse ippiche e
sportive)
1. Per una piu' efficiente ed efficace azione di prevenzione e contrasto dell'uso illegale di apparecchi e congegni da divertimento e intrattenimento nonche' per favorire il recupero del fenomeno dell'evasione fiscale, la produzione, l'importazione e la gestione degli apparecchi e congegni da divertimento e intrattenimento, come tali idonei per il gioco lecito, sono soggette a regime di autorizzazione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, sulla base delle regole tecniche definite d'intesa con il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza. Sulla base delle autorizzazioni rilasciate, previa verifica della conformita' degli apparecchi e dei congegni alle caratteristiche stabilite per la loro idoneita' al gioco lecito, il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, in attesa del collegamento in rete obbligatorio entro il 31 dicembre 2003 per la gestione telematica degli apparecchi e dei congegni per il gioco lecito, organizza e gestisce un apposito archivio elettronico, costituente la banca dati della distribuzione e cessione dei predetti apparecchi e congegni per il gioco lecito.
2. L'articolo 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' sostituito dal
seguente:
"Articolo 38. - (Nulla osta rilasciato dall'Amministrazione finanziaria
per gli apparecchi da divertimento e intrattenimento). - 1. Il
Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli
di Stato rilascia nulla osta ai produttori e agli importatori degli apparecchi e
congegni di cui all'articolo 110, comma 7, del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive
modificazioni, nonche' ai loro gestori. A questo fine, con la richiesta di nulla
osta per la distribuzione di un numero predeterminato di apparecchi e congegni,
ciascuno identificato con un apposito e proprio numero progressivo, i produttori
e gli importatori autocertificano che gli apparecchi e i congegni sono conformi
alle prescrizioni stabilite dall'articolo 110, comma 7, del predetto testo
unico, e che gli stessi sono muniti di dispositivi che ne garantiscono la
immodificabilita' delle caratteristiche tecniche e delle modalita' di
funzionamento e di distribuzione dei premi, con l'impiego di misure, anche in
forma di programmi o schede, che ne bloccano il funzionamento in caso di
manomissione o, in alternativa, con l'impiego di dispositivi che impediscono
l'accesso alla memoria. I produttori e gli importatori autocertificano altresi'
che la manomissione dei dispositivi ovvero dei programmi o delle schede, anche
solo tentata, risulta automaticamente indicata sullo schermo video
dell'apparecchio o del congegno ovvero che essa e' dagli stessi comunque
altrimenti segnalata. I produttori e gli importatori approntano, per ogni
apparecchio e congegno oggetto della richiesta di nulla osta, un'apposita scheda
esplicativa delle caratteristiche tecniche, anche relative alla memoria, delle
modalita' di funzionamento e di distribuzione dei premi, dei dispositivi di
sicurezza, propri di ciascun apparecchio e congegno. I produttori e gli
importatori consegnano ai cessionari degli apparecchi e dei congegni una copia
del nulla osta e, sempre per ogni apparecchio e congegno ceduto, la relativa
scheda esplicativa. La copia del nulla osta e la scheda sono altresi'
consegnate, insieme agli apparecchi e congegni, in occasi one di ogni loro
ulteriore cessione.
2. I gestori degli apparecchi e dei congegni di cui al comma 1 prodotti o
importati dopo il 1º gennaio 2003 richiedono il nulla osta previsto dal
medesimo comma 1 per gli apparecchi e congegni dagli stessi gestiti, precisando
per ciascuno, in particolare, l'appartenenza ad una delle tipologie di cui
all'articolo 110, comma 7, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di
cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni.
3. Gli importatori e i produttori degli apparecchi e dei congegni di cui
all'articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di
cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni,
presentano un esemplare di ogni modello di apparecchio o congegno che essi
intendono produrre o importare al Ministero dell'economia e delle finanze -
Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato per la verifica tecnica della
loro conformita' alle prescrizioni stabilite con l'articolo 110, comma 6, del
predetto testo unico, e della loro dotazione di dispositivi che ne garantiscono
la immodificabilita' delle caratteristiche tecniche e delle modalita' di
funzionamento e di distribuzione dei premi, con l'impiego di programmi o schede
che ne bloccano il funzionamento in caso di manomissione o, in alternativa, con
l'impiego di dispositivi che impediscono l'accesso alla memoria. La verifica
tecnica vale altresi' a constatare che la manomissione dei dispositivi ovvero
dei programmi o delle schede, anche solo tentata, risulta automaticamente
indicata sullo schermo video dell'apparecchio o del congegno ovvero che essa e'
dagli stessi comunque altrimenti segnalata. La verifica tecnica vale inoltre a
constatare la rispondenza delle caratteristiche tecniche, anche relative alla
memoria, delle modalita' di funzionamento e di distribuzione dei premi, dei
dispositivi di sicurezza, propri di ciascun apparecchio e congegno, ad
un'apposita scheda esplicativa fornita dal produttore o dall'importatore in
relazione all'apparecchio o al congegno sottoposto ad esame. Dell'esito positivo
della verifica e' rilasciata apposita certificazione. Il Ministero dell'economia
e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato puo' stipulare
convenzioni per l'effettuazione della verifica tecnica.
4. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma
dei Monopoli di Stato rilascia nulla osta ai produttori e agli importatori degli
apparecchi e dei congegni di cui all'articolo 110, comma 6, del citato testo
unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931, nonche' ai loro gestori. A questo
fine, con la richiesta di nulla osta per la distribuzione di un numero
predeterminato di apparecchi e congegni, ciascuno identificato con un apposito e
proprio numero progressivo, i produttori e gli importatori autocertificano che
gli apparecchi e i congegni sono conformi al modello per il quale e' stata
conseguita la certificazione di cui al comma 3. I produttori e gli importatori
dotano ogni apparecchio e congegno, oggetto della richiesta di nulla osta, della
scheda esplicativa di cui al comma 3. I produttori e gli importatori consegnano
ai cessionari degli apparecchi e dei congegni una copia del nulla osta e, sempre
per ogni apparecchio e congegno ceduto, la relativa scheda esplicativa. La copia
del nulla osta e la scheda esplicativa sono altresi' consegnate, insieme agli
apparecchi e congegni, in occasione di ogni loro ulteriore cessione.
5. I gestori degli apparecchi e dei congegni di cui al comma 3 prodotti o
importati dopo il 1º gennaio 2003 richiedono il nulla osta previsto dal
medesimo comma 3, precisando in particolare il numero progressivo di ogni
apparecchio o congegno per il quale la richiesta e' effettuata nonche' gli
estremi del nulla osta del produttore o dell'importatore ad essi relativo.
6. Il nulla osta previsto dai commi 4 e 5 vale anche ai fini del nulla
osta di cui al terzo comma dell'articolo 86 del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive
modificazioni.
7. Gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza, secondo le direttive
del Ministero dell'interno-Dipartimento della pubblica sicurezza, nonche' il
Ministero dell'economia e delle finanze e gli ufficiali ed agenti di polizia
tributaria effettuano il controllo degli apparecchi, anche a campione e con
accesso alle sedi dei produttori, degli importatori e dei gestori degli
apparecchi e dei congegni di cui ai commi 1 e 3 ovvero di coloro che comunque li
detengono anche temporaneamente, verificando altresi' che, per ogni apparecchio
e congegno, risulti rilasciato il nulla osta, che gli stessi siano
contrassegnati dal numero progressivo e dotati della relativa scheda
esplicativa. In caso di irregolarita', e' revocato il nulla osta al produttore o
all'importatore ovvero al gestore, relativamente agli apparecchi e congegni
irregolari, e il relativo titolo e' ritirato, ovvero dallo stesso sono espunti
gli identificativi degli apparecchi e congegni irregolari.
8. Il Corpo della Guardia di finanza, in coordinamento con gli uffici
finanziari competenti per l'attivita' finalizzata all'applicazione delle imposte
dovute sui giochi, ai fini dell'acquisizione e del reperimento degli elementi
utili per la repressione delle violazioni alle leggi in materia di lotto,
lotterie, concorsi pronostici, scommesse e degli altri giochi amministrati dallo
Stato, procede, di propria iniziativa o su richiesta dei predetti uffici,
secondo le norme e con le facolta' di cui agli articoli 32 e 33 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni, ed agli articoli 51 e 52 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni".
3. L'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui
al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, e'
sostituito dal seguente:
"Articolo 110. - 1. In tutte le sale da biliardo o da gioco e negli
altri esercizi, compresi i circoli privati, autorizzati alla pratica del gioco o
alla installazione di apparecchi da gioco e' esposta una tabella, vidimata dal
questore, nella quale sono indicati, oltre ai giochi d'azzardo, quelli che la
stessa autorita' ritiene di vietare nel pubblico interesse, nonche' le
prescrizioni e i divieti specifici che ritiene di disporre nel pubblico
interesse.
2. Nella tabella di cui al comma 1 e' fatta espressa menzione del divieto
delle scommesse.
3. L'installabilita' degli apparecchi automatici di cui ai commi 6 e 7,
lettera b), del presente articolo e' consentita negli esercizi
assoggettati ad autorizzazione ai sensi degli articoli 86 o 88.
4. L'installazione e l'uso di apparecchi e congegni automatici,
semiautomatici ed elettronici da gioco d'azzardo sono vietati nei luoghi
pubblici o aperti al pubblico e nei circoli ed associazioni di qualunque specie.
5. Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed
elettronici per il gioco d'azzardo quelli che hanno insita la scommessa o che
consentono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in
natura o vincite di valore superiore ai limiti fissati al comma 6, escluse le
macchine vidimatrici per i giochi gestiti dallo Stato.
6. Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed
elettronici da trattenimento o da gioco di abilita', come tali idonei per il
gioco lecito, quelli che si attivano solo con l'introduzione di moneta
metallica, nei quali gli elementi di abilita' o trattenimento sono preponderanti
rispetto all'elemento aleatorio, il costo della partita non supera 50 centesimi
di euro, la durata di ciascuna partita non e' inferiore a dieci secondi e che
distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a
venti volte il costo della singola partita, erogate dalla macchina subito dopo
la sua conclusione ed esclusivamente in monete metalliche. In tal caso le
vincite, computate dall'apparecchio e dal congegno, in modo non
predeterminabile, su un ciclo complessivo di 7.000 partite, devono risultare non
inferiori al 90 per cento delle somme giocate. In ogni caso tali apparecchi non
possono riprodurre il gioco del poker o comunque anche in parte le sue
regole fondamentali.
7. Si considerano, altresi', apparecchi e congegni per il gioco lecito:
a) quelli elettromeccanici privi di monitor attraverso i quali il
giocatore esprime la sua abilita' fisica, mentale o strategica, attivabili
unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non
superiore, per ciascuna partita, a un euro, che distribuiscono, direttamente e
immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti
di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di
diversa specie. In tal caso il valore complessivo di ogni premio non e'
superiore a venti volte il costo della partita;
b) quelli automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento o da
gioco di abilita' che si attivano solo con l'introduzione di moneta metallica,
di valore non superiore per ciascuna partita a 50 centesimi di euro, nei quali
gli elementi di abilita' o trattenimento sono preponderanti rispetto
all'elemento aleatorio, che possono consentire per ciascuna partita, subito dopo
la sua conclusione, il prolungamento o la ripetizione della partita, fino a un
massimo di dieci volte. Dal 1º gennaio 2003, gli apparecchi di cui alla
presente lettera possono essere impiegati solo se denunciati ai sensi
dell'articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, e se per essi sono state
assolte le relative imposte. Dal 1º gennaio 2004, tali apparecchi non possono
consentire il prolungamento o la ripetizione della partita e, ove non ne sia
possibile la conversione in uno degli apparecchi per il gioco lecito, essi sono
rimossi. Per la conversione degli apparecchi restano ferme le disposizioni di
cui all'articolo 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive
modificazioni;
c) quelli, basati sulla sola abilita' fisica, mentale o strategica, che
non distribuiscono premi, per i quali la durata della partita puo' variare in
relazione all'abilita' del giocatore e il costo della singola partita puo'
essere superiore a 50 centesimi di euro.
8. L'utilizzo degli apparecchi e dei congegni di cui al comma 6 e'
vietato ai minori di anni 18.
9. Ferme restando le sanzioni previste dal codice penale per il gioco
d'azzardo, chiunque procede all'installazione o comunque consente l'uso in
luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque
specie degli apparecchi e congegni di cui al comma 4 ovvero di apparecchi e
congegni, diversi da quelli di cui al comma 4, non rispondenti alle
caratteristiche e prescrizioni indicate nei commi 6 e 7, e' punito con l'ammenda
da 4.000 a 40.000 euro. e' inoltre sempre disposta la confisca degli apparecchi
e congegni, che devono essere distrutti. In caso di recidiva la sanzione e'
raddoppiata. Con l'ammenda da 500 a 1.000 euro e' punito chiunque, gestendo
apparecchi e congegni di cui al comma 6, ne consente l'uso in violazione del
divieto posto dal comma 8. Fermo quanto previsto dall'articolo 86, nei confronti
di chiunque procede alla distribuzione od installazione o comunque consente
l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di
qualunque specie di apparecchi e congegni in assenza del nulla osta previsto
dall'articolo 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive
modificazioni, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 5.000
euro e puo', inoltre, essere disposta la confisca degli apparecchi e congegni.
In caso di sequestro degli apparecchi, l'autorita' procedente provvede a darne
comunicazione all'amministrazione finanziaria.
10. Se l'autore degli illeciti di cui al comma 9 e' titolare di licenza
per pubblico esercizio, la licenza e' sospesa per un periodo da uno a sei mesi
e, in caso di recidiva ovvero di reiterazione delle violazioni ai sensi
dell'articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, e' revocata dal
sindaco competente, con ordinanza motivata e con le modalita' previste
dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.
616, e successive modificazioni.
11. Oltre a quanto previsto dall'articolo 100, il questore, quando sono
riscontrate violazioni alle disposizioni concernenti gli apparecchi di cui al
presente articolo, puo' sospendere la licenza dell'autore degli illeciti,
informandone l'autorita' competente al rilascio, per un periodo non superiore a
tre mesi. Il periodo di sospensione disposto a norma del presente comma e'
computato nell'esecuzione della sanzione accessoria".
4. L'articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 640, e' sostituito dal seguente:
"Articolo 14-bis. - (Apparecchi da divertimento e
intrattenimento). - 1. Per gli apparecchi e congegni per il gioco
lecito di cui all'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive
modificazioni, il pagamento delle imposte, determinate sulla base
dell'imponibile medio forfetario annuo di cui ai commi 2 e 3, e' effettuato in
unica soluzione, con le modalita' stabilite dall'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, entro il 16 marzo
di ogni anno ovvero entro il giorno 16 del mese successivo a quello di prima
installazione per gli apparecchi e congegni installati dopo il 1º marzo. Entro
il 15 febbraio 2003 gli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed
elettronici per il gioco lecito, come definiti ai sensi dell'articolo 110, comma
7, del predetto testo unico, installati prima del 1º gennaio 2003, devono
essere denunciati, con apposito modello approvato con decreto dirigenziale, al
Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli
di Stato, che rilascia apposito nulla osta, per ciascun apparecchio, a
condizione del contestuale pagamento delle imposte dovute previa dimostrazione,
nelle forme di cui all'articolo 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e
successive modificazioni, della sussistenza dei requisiti tecnici previsti dal
citato articolo 110. In tal caso, nell'ipotesi di pagamento entro la predetta
data del 15 febbraio 2003 degli importi dovuti per l'anno 2003, nulla e' dovuto
per gli anni precedenti e non si fa luogo al rimborso di eventuali somme gia'
pagate a tale titolo. In caso di inadempimento delle prescrizioni di cui al
secondo e terzo periodo, gli apparecchi ivi indicati sono confiscati e, nel caso
in cui i proprietari e gestori siano soggetti concessionari dell'Amministrazione
autonoma dei Monopoli di Stato ovvero titolari di autorizzazione di polizia ai
sensi dell'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, si
provvede al ritiro del relativo titolo.
2. Fino alla attivazione della rete per la gestione telematica di cui al
comma 4, per gli apparecchi e congegni per il gioco lecito di cui all'articolo
110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, e' stabilito, ai
fini dell'imposta sugli intrattenimenti, un imponibile medio forfetario annuo di
10.000 euro per l'anno 2003 e per ciascuno di quelli successivi.
3. Per gli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 7, del
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno
1931, n. 773, e successive modificazioni, ai fini dell'imposta sugli
intrattenimenti la misura dell'imponibile medio forfetario annuo, per essi
previsto alla data del 1º gennaio 2001, e' per l'anno 2001 e per ciascuno di
quelli successivi:
a) di 1.500 euro, per gli apparecchi di cui alla lettera a) del
predetto comma 7 dell'articolo 110;
b) di 4.100 euro, per gli apparecchi di cui alla lettera b) del
predetto comma 7 dell'articolo 110;
c) di 800 euro, per gli apparecchi di cui alla lettera c) del
predetto comma 7 dell'articolo 110.
4. Entro il 31 dicembre 2003, per la gestione telematica degli apparecchi
per il gioco lecito di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e
successive modificazioni, e' istituita una o piu' reti dell'Amministrazione
autonoma dei Monopoli di Stato. Per la gestione della rete o delle reti
l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato puo' avvalersi di uno o piu'
concessionari individuati con procedure ad evidenza pubblica, nel rispetto della
normativa nazionale e comunitaria. Con regolamento adottato ai sensi
dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni,
sono dettate disposizioni per la attuazione del presente comma.
5. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, adottato
entro il 31 gennaio dell'anno cui gli stessi si riferiscono, possono essere
stabilite variazioni degli imponibili medi forfetari di cui ai commi 2 e 3,
nonche' stabilita forfetariamente la base imponibile per gli apparecchi
meccanici o elettromeccanici, in relazione alle caratteristiche tecniche degli
apparecchi medesimi".
5. Per gli apparecchi per il gioco lecito impiegati nell'ambito dello spettacolo viaggiante continuano ad applicarsi le disposizioni di cui agli articoli 86 e 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, e quelle dell'articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni.
6. Con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze -
Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, di concerto con il Ministero
dell'interno, tenuto conto del parere della Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali, sono individuati il numero massimo di apparecchi con riferimento alle
loro diverse tipologie di cui all'articolo 110, commi 6 e 7, del testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n.
773, e successive modificazioni, che possono essere installati presso pubblici
esercizi o punti di raccolta di altri giochi autorizzati, fermo restando quanto
stabilito dall'articolo 1, comma 2, del regolamento di cui al decreto del
Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29, nonche' le prescrizioni da
osservare ai fini dell'installazione, sulla base dei seguenti criteri direttivi:
a) dimensione e natura dell'attivita' prevalente svolta presso
l'esercizio o il locale;
b) ubicazione dell'esercizio o del locale.
7. Una quota pari a 10 milioni di euro delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo e' assegnata all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato per essere destinata alla copertura delle spese connesse all'espletamento dei compiti ad essa affidati in materia di apparecchi da intrattenimento e divertimento. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
8. Il trasferimento delle concessioni relative all'esercizio della raccolta delle scommesse ippiche e sportive, previste dai regolamenti emanati sulla base degli articoli 3, commi 77 e 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, e 3, commi 229, 230 e 231, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni, e' consentito previo assenso del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, di concerto con il Ministero delle politiche agricole e forestali. L'assenso e' subordinato, anche in caso di trasferimento in altro comune della stessa provincia, al riscontro, in particolare, della disponibilita' da parte del richiedente di locali, idonei all'uso, in funzione anche dell'avvenuto rilascio di ogni altro atto di assenso, comunque denominato, da parte delle diverse amministrazioni competenti, posti a distanza adeguata da quelli per i quali, al momento della richiesta, sono gia' in atto altre concessioni, tenuto conto della possibile capacita' di raccolta delle scommesse in rapporto alla densita' e alla composizione demografica della zona.
9. Relativamente alle concessioni di cui al comma 8 e' consentita, previo assenso del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, il cui il rilascio e' comunque subordinato alla valutazione del non decremento della complessiva capacita' di raccolta, definita in funzione di quella gia' riferibile a ciascuno dei concessionari interessati, l'accettazione di scommesse ippiche e sportive negli stessi locali da parte di non piu' di due concessionari esercenti la raccolta di scommesse diverse, purche' rappresentati da un unico soggetto fornito di autorizzazione di pubblica sicurezza.
10. Ai concessionari per la raccolta delle scommesse di cui al comma 8 e' consentito gestire nei locali destinati alla raccolta delle scommesse, nel rispetto delle discipline derivanti da ogni fonte di pianificazione regionale e locale vigente e previa acquisizione di ogni occorrente atto di assenso, comunque denominato, rilasciato da ogni amministrazione competente, anche statale, attivita' diverse dalla raccolta ma ad essa comunque strettamente connesse, in ogni caso finalizzate al migliore agio della pratica della scommessa, non escluse quelle di cessione di alimenti, di bevande e di oggettistica avente attinenza con le pratiche oggetto di scommessa, nonche' di audio-video diffusione di programmi inerenti le medesime pratiche, individuate con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato.
11. Alle procedure concorrenziali di affidamento delle concessioni di cui al comma 8, nonche' di quelle disciplinate dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29, possono partecipare anche le societa' di capitali.
12. Il divieto di utilizzazione del sistema del riferimento alle quote del totalizzatore, previsto dall'articolo 4, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, non si applica alle scommesse multiple libere con piu' di due eventi.
13. L'effettuazione delle scommesse al totalizzatore presso gli sportelli all'interno degli ippodromi e' consentita, esclusivamente nei giorni di svolgimento delle gare, anche per le corse che si svolgono su altri campi.
14. Lo scommettitore decade dal diritto al rimborso se non chiede per iscritto, al soggetto che ha accettato la scommessa, la restituzione della somma scommessa entro sessanta giorni decorrenti dalla data di effettuazione della corsa oggetto della scommessa. Lo scommettitore decade, altresi', dal diritto alla vincita se non ne chiede il pagamento entro il termine indicato al periodo precedente.
15. Le misure massime delle percentuali di allibramento per le scommesse previste dall'articolo 33 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 2 giugno 1998, n. 174, e successive modificazioni, su avvenimenti che prevedono fino a tre possibili esiti, per quelle su avvenimenti che prevedono da quattro a otto possibili esiti e per quelle su avvenimenti che prevedono oltre otto possibili esiti, sono elevate, rispettivamente, a 116, 136 e 152, ferma nel resto la disciplina vigente.
16. I decreti ministeriali di attribuzione dei proventi, adottati in attuazione dei regolamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, e al decreto del Ministro delle finanze 2 giugno 1998, n. 174, possono essere modificati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato nel primo caso di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, al fine di ridefinire il rapporto tra la determinazione del corrispettivo spettante al concessionario della raccolta delle scommesse ippiche e sportive e la misura della quota di prelievo residualmente destinata all'UNIRE e al CONI. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze puo' essere disposta la riduzione, in misura non superiore ad un punto percentuale, dell'aliquota dell'imposta unica di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, sulla quota di prelievo stabilita per ciascuna scommessa, per le scommesse di cui al numero 2) della predetta lettera b).
17. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, secondo, terzo e quarto periodo, della legge 13 maggio 1999, n. 133.
TITOLO III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA
Capo I
SPESE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
Art. 23
(Razionalizzazione delle spese e flessibilita' del bilancio)
1. Per il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, le dotazioni iniziali delle unita' previsionali di base degli stati di previsione dei Ministeri per l'anno finanziario 2003 concernenti spese per consumi intermedi non aventi natura obbligatoria sono ridotte del 10 per cento. In ciascuno stato di previsione della spesa e' istituito un fondo da ripartire nel corso della gestione per provvedere ad eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spese per consumi intermedi, la cui dotazione iniziale e' costituita dal 10 per cento dei rispettivi stanziamenti come risultanti dall'applicazione del periodo precedente. La ripartizione del fondo e' disposta con decreti del Ministro competente, comunicati, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite gli Uffici centrali del bilancio, nonche' alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti.
2. Ai fini del conseguimento dell'obiettivo di cui al comma 1 le dotazioni relative agli enti indicati nella Tabella C allegata alla presente legge sono rideterminate nella medesima Tabella, con una riduzione complessiva del 2,5 per cento rispetto alla legislazione vigente; analoga riduzione e' disposta per gli stanziamenti di bilancio destinati al finanziamento degli enti pubblici diversi da quelli indicati nella Tabella C, intendendosi conseguentemente modificate le relative autorizzazioni di spesa.
3. Gli enti previdenziali pubblici si adeguano ai principi di cui al presente articolo riducendo le proprie spese di funzionamento per consumi intermedi in misura non inferiore al 10 per cento rispetto al consuntivo 2001. A decorrere dal 1º gennaio 2003, in considerazione dell'istituzione, ai sensi dell'articolo 69, comma 14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, della gestione finanziaria e patrimoniale unica dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP), ai fini della determinazione dell'apporto dello Stato di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 8 agosto 1995, n. 335, come modificato dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662, si tiene conto dell'ammontare complessivo di tutte le disponibilita' finanziarie dell'ente.
4. Agli enti territoriali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 29.
5. I provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente procura della Corte dei conti.
Art. 24
(Acquisto di beni e servizi)
1. Per ragioni di trasparenza e concorrenza, le amministrazioni aggiudicatrici, quali individuate nell'articolo 1 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modificazioni, e nell'articolo 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive modificazioni, per l'aggiudicazione, rispettivamente, delle pubbliche forniture e degli appalti pubblici di servizi disciplinati dalle predette disposizioni, espletano procedure aperte o ristrette, con le modalita' previste dalla normativa nazionale di recepimento della normativa comunitaria, anche quando il valore del contratto e' superiore a 50.000 euro. e' comunque fatto salvo, per l'affidamento degli incarichi di progettazione, quanto previsto dall'articolo 17, commi 10, 11 e 12, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.
2. Sono esclusi dall'obbligo di cui al comma 1:
a) i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti;
b) le pubbliche amministrazioni, nell'ipotesi in cui facciano ricorso
alle convenzioni quadro definite dalla CONSIP Spa ai sensi degli articoli 26
della legge 23 dicembre 1999, n. 488, 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e
32 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, ovvero facciano ricorso al mercato
elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 11 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n.
101;
c) le cooperative sociali, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera b),
della legge 8 novembre 1991, n. 381.
3. Fermo quanto previsto dagli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, 2, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e 24 e 32 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le pubbliche amministrazioni considerate nella Tabella C allegata alla presente legge e, comunque, gli enti pubblici istituzionali hanno l'obbligo di utilizzare le convenzioni quadro definite dalla CONSIP Spa. Per procedere ad acquisti in maniera autonoma gli enti di cui all'articolo 24, comma 6, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, adottano i prezzi delle convenzioni di cui sopra come base d'asta al ribasso. Gli atti relativi sono trasmessi ai rispettivi organi di revisione contabile per consentire l'esercizio delle funzioni di controllo. Al fine di consentire il conseguimento di risparmi di spesa, alle predette convenzioni possono, altresi', aderire i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 3 giugno 1999 , n. 157.
4. I contratti stipulati in violazione del comma 1 o dell'obbligo di utilizzare le convenzioni quadro definite dalla CONSIP Spa sono nulli. Il dipendente che ha sottoscritto il contratto risponde, a titolo personale, delle obbligazioni eventualmente derivanti dai predetti contratti. La stipula degli stessi e' causa di responsabilita' amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale, si tiene anche conto della differenza tra il prezzo previsto nelle convenzioni anzidette e quello indicato nel contratto.
5. Anche nelle ipotesi in cui la vigente normativa consente la trattativa privata, le pubbliche amministrazioni possono farvi ricorso solo in casi eccezionali e motivati, previo esperimento di una documentata indagine di mercato, dandone comunicazione alla sezione regionale della Corte dei conti.
6. Al fine di razionalizzare e contenere la spesa pubblica e per consentire il monitoraggio dei consumi pubblici, la CONSIP Spa puo' stipulare convenzioni quadro ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, per l'approvvigionamento di beni o servizi di specifico interesse di una o piu' amministrazioni di cui al comma 1 del presente articolo nel rispetto di quanto stabilito al comma 3, ovvero puo' svolgere facoltativamente ed a titolo gratuito, per conto e su richiesta delle amministrazioni medesime, le attivita' di stazione appaltante, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria sugli appalti pubblici.
7. Per gli organismi di cui agli articoli 3, 4 e 6 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, i casi e le modalita' differenziati di ricorso alla procedura di acquisizione di beni e servizi in economia, ovvero a trattativa privata, sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato su proposta del Comitato di cui all'articolo 2 della citata legge n. 801 del 1977, previe intese con il Ministro dell'economia e delle finanze.
8. I servizi prestati dalla CONSIP Spa alle societa' per azioni interamente partecipate dallo Stato ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nei confronti delle quali e' previsto il controllo della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259, e successive modificazioni, sono remunerati nel rispetto della normativa comunitaria di settore.
9. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 5 costituiscono, per le regioni, norme di principio e di coordinamento.
Art. 25.
(Pagamento e riscossione di somme di modesto ammontare)
1. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, disposizioni relative alla disciplina del pagamento e della riscossione di crediti di modesto ammontare e di qualsiasi natura, anche tributaria, applicabile a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, compresi gli enti pubblici economici.
2. Con i decreti di cui al comma 1 sono stabiliti gli importi corrispondenti alle somme considerate di modesto ammontare, le somme onnicomprensive di interessi o sanzioni comunque denominate nonche' norme riguardanti l'esclusione di qualsiasi azione cautelativa, ingiuntiva ed esecutiva. Tali disposizioni si possono applicare anche per periodi d'imposta precedenti e non devono in ogni caso intendersi come franchigia.
3. Sono esclusi i corrispettivi per servizi resi dalle pubbliche amministrazioni a pagamento.
4. Gli importi sono, in ogni caso, arrotondati all'unita' euro. In sede di prima applicazione dei decreti di cui al comma 1, l'importo minimo non puo' essere inferiore a 12 euro.
Art. 54
(Livelli essenziali di assistenza)
1. Dal 1º gennaio 2001 sono confermati i livelli essenziali di assistenza previsti dall'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.
2. Le prestazioni riconducibili ai suddetti livelli di assistenza e garantite dal Servizio sanitario nazionale sono quelle individuate all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 33 dell'8 febbraio 2002, con le esclusioni e i limiti di cui agli allegati 2 e 3 del citato decreto, con decorrenza dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto.
3. La individuazione di prestazioni che non soddisfano i principi e le condizioni stabiliti dall'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, nonche' le modifiche agli allegati richiamati al comma 2 del presente articolo sono definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
Art. 55
(Interventi di ristrutturazione edilizia e ammodernamento tecnologico del
patrimonio sanitario pubblico)
1. All'articolo 5-bis, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, dopo le parole: "nei limiti delle disponibilita' finanziarie, iscritte nel bilancio dello Stato" sono inserite le seguenti: "e nei bilanci regionali".
Art. 56
(Fondo per progetti di ricerca)
1. e' istituito un fondo finalizzato al finanziamento di progetti di ricerca, di rilevante valore scientifico, anche con riguardo alla tutela della salute e all'innovazione tecnologica, con una dotazione finanziaria di 225 milioni di euro per l'anno 2003 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004. Alla ripartizione del fondo, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, tra le diverse finalita' provvede il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sentiti i Ministri dell'economia e delle finanze, della salute e per l'innovazione tecnologica. Con lo stesso decreto sono stabiliti procedure, modalita' e strumenti per l'utilizzo delle risorse, assicurando in via prioritaria il finanziamento dei progetti presentati da soggetti che abbiano ottenuto, negli anni precedenti, un eccellente risultato nell'utilizzo e nella capacita' di spesa delle risorse comunitarie assegnate e delle risorse finanziarie provenienti dai programmi quadro di ricerca dell'Unione europea o dai fondi strutturali.
Art. 57
(Commissione unica sui dispositivi medici)
1. Presso il Ministero della salute e' istituita, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, la Commissione unica sui dispositivi medici, organo consultivo tecnico del Ministero della salute, con il compito di definire e aggiornare il repertorio dei dispositivi medici, di classificare tutti i prodotti in classi e sottoclassi specifiche con l'indicazione del prezzo di riferimento.
2. La Commissione unica sui dispositivi medici e' nominata con decreto del Ministro della salute, sentite le competenti Commissioni parlamentari, e presieduta dal Ministro stesso o dal vice presidente da lui designato ed e' composta da cinque membri nominati dal Ministro della salute, da uno nominato dal Ministro dell'economia e delle finanze e da sette membri nominati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Sono, inoltre, componenti di diritto il Direttore generale della Direzione generale della valutazione dei medicinali e della farmaco-vigilanza del Ministero della salute e il presidente dell'Istituto superiore di sanita' o un suo direttore di laboratorio.
3. La Commissione dura in carica due anni e i componenti possono essere confermati una sola volta.
4. La Commissione puo' invitare a partecipare alle sue riunioni esperti nazionali e stranieri.
5. Le aziende sanitarie devono esporre on line via Internet i costi unitari dei dispositivi medici acquistati semestralmente, specificando aziende produttrici e modelli. Tali informazioni devono essere disponibili entro il 31 marzo 2003 e devono essere aggiornate almeno ogni sei mesi.
Art. 58
(Incentivi per la ricerca farmaceutica)
1. Nell'ambito della procedura negoziale del prezzo dei farmaci innovativi registrati con procedura centralizzata o di mutuo riconoscimento e' riconosciuto un sistema di "premio di prezzo" (premium price) alle aziende farmaceutiche che effettuano investimenti sul territorio nazionale finalizzati alla ricerca e allo sviluppo del settore farmaceutico. Tale procedura negoziale si applica anche ai farmaci innovativi registrati con procedura nazionale ove l'Italia sia designata Paese di riferimento per la procedura di mutuo riconoscimento in Europa.
2. Il "premio di prezzo" previsto dal comma 1, la cui entita' e'
sottoposta a verifica annuale, e' determinato sulla base dei seguenti criteri
nell'ambito delle disponibilita' finanziarie prefissate per la spesa
farmaceutica:
a) volume annuale assoluto di investimenti produttivi ed in ricerca;
b) rapporto investimenti in officine di produzione dell'anno considerato
rispetto alla media degli investimenti del triennio precedente;
c) livelli annuali delle esportazioni;
d) rapporto incrementale
delle esportazioni (prodotti finiti e semilavorati) rispetto all'anno
precedente;
e) numero degli occupati in ricerca e numero addetti per la ricerca, al
netto del personale per il marketing, rapportato alla media degli addetti dei
tre anni precedenti;
f) incremento del rapporto tra la spesa per la ricerca effettuata sul
territorio nazionale ed il fatturato relativo agli anni precedenti. I
coefficienti dei criteri di cui al presente comma e l'entita' massima del
"premio di prezzo" in rapporto al prezzo negoziato sono definiti con
decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'economia e
delle finanze, delle attivita' produttive e dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, su proposta del Comitato interministeriale per la programmazione
economica (CIPE), nei limiti di un importo finanziario pari allo 0,1 per cento
del finanziamento complessivo per la spesa farmaceutica.
3. I criteri di cui al comma 2 si applicano anche ai prodotti in licenza.
Art. 59
(Deducibilita' delle erogazioni liberali a favore della ricerca sulle
malattie neoplastiche)
1. Le erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore a 500 euro, effettuate nei primi quattro mesi dell'anno 2003 da persone fisiche a favore di enti, istituti, anche universitari, pubblici e privati, e associazioni senza scopo di lucro che alla data di entrata in vigore della presente legge svolgono direttamente o indirettamente attivita' di studio e di ricerca scientifica sulle malattie neoplastiche, presso laboratori universitari, ospedali e istituti, sono deducibili dal reddito complessivo determinato per l'anno 2003 ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Capo V
FINANZIAMENTI DEGLI INVESTIMENTI
Art. 60
(Finanziamento degli investimenti per lo sviluppo)
1. Gli stanziamenti del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della presente legge nonche' le risorse del Fondo unico per gli incentivi alle imprese di cui all'articolo 52 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, limitatamente agli interventi territorializzati rivolti alle aree sottoutilizzate e segnatamente alle autorizzazioni di spesa di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e alle disponibilita' assegnate agli strumenti di programmazione negoziata, in fase di regionalizzazione, possono essere diversamente allocati dal CIPE, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri in maniera non delegabile. La diversa allocazione, limitata esclusivamente agli interventi finanziati con le risorse di cui sopra e ricadenti nelle aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della presente legge, e' effettuata in relazione rispettivamente allo stato di attuazione degli interventi finanziati o alle esigenze espresse dal mercato i n merito alle singole misure di incentivazione.
2. Il CIPE informa ogni quattro mesi il Parlamento delle operazioni effettuate in base al comma 1. A tal fine i soggetti gestori delle diverse forme di intervento, con la medesima cadenza, comunicano al CIPE i dati sugli interventi effettuati, includenti quelli sulla relativa localizzazione.
3. Presso il Ministero delle attivita' produttive e' istituito un apposito Fondo in cui confluiscono le risorse del Fondo unico per gli incentivi alle imprese di cui all'articolo 52 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, con riferimento alle autorizzazioni di spesa di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, le disponibilita' assegnate alla programmazione negoziata per patti territoriali, contratti d'area e contratti di programma, nonche' le risorse che gli siano allocate in attuazione del comma 1. Allo stesso Fondo confluiscono le economie derivanti da provvedimenti di revoca totale o parziale degli interventi citati, nonche' quelle di cui al comma 6 dell'articolo 8 della legge 7 agosto 1997, n. 266. Gli oneri relativi al funzionamento dell'Istituto per la promozione industriale, di cui all'articolo 14, comma 3, della legge 5 marzo 2001, n. 57, riguardanti le iniziative e le attivita' di assistenza tecnica afferenti le autorizzazioni di spesa di cui al Fondo istituito dal presente comma, gravano su detto Fondo. A tal fine provvede, con proprio decreto, il Ministro delle attivita' produttive.
4. Il 3 per cento degli stanziamenti previsti per le infrastrutture e' destinato alla spesa per la tutela e gli interventi a favore dei beni e delle attivita' culturali. Con regolamento del Ministro per i beni e le attivita' culturali, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono definiti i criteri e le modalita' per l'utilizzo e la destinazione della quota percentuale di cui al precedente periodo.
5. Ai fini del riequilibrio socio-economico e del completamento delle dotazioni infrastrutturali del Paese, nell'ambito del programma di infrastrutture strategiche di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, puo' essere previsto il rifinanziamento degli interventi di cui all'articolo 145, comma 21, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
6. Per le attivita' iniziate entro il 31 dicembre 2002 relative alle istruttorie dei patti territoriali e dei contratti d'area, nonche' per quelle di assistenza tecnico-amministrativa dei patti territoriali, il Ministero delle attivita' produttive e' autorizzato a corrispondere i compensi previsti dalle convenzioni a suo tempo stipulate dal Ministero dell'economia e delle finanze a valere sulle somme disponibili in relazione a quanto previsto dalle delibere CIPE 17 marzo 2000, n. 31, e 21 dicembre 2001, n. 123, pubblicate rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31 maggio 2000 e n. 88 del 15 aprile 2002. Il Ministero delle attivita' produttive e' altresi' autorizzato, aggiornando le condizioni operative per gli importi previsti dalle convenzioni, a stipulare con gli stessi soggetti contratti a trattativa privata per il completamento delle attivita' previste dalle stesse convenzioni.
Art. 61
(Fondo per le aree sottoutilizzate ed interventi nelle medesime aree)
1. A decorrere dall'anno 2003 e' istituito il Fondo per le aree sottoutilizzate, coincidenti con l'ambito territoriale delle aree depresse di cui alla legge 30 giugno 1998, n. 208, al quale confluiscono le risorse disponibili autorizzate dalle disposizioni legislative, comunque evidenziate contabilmente in modo autonomo, con finalita' di riequilibrio economico e sociale di cui all'allegato 1, nonche' la dotazione aggiuntiva di 400 milioni di euro per l'anno 2003, di 650 milioni di euro per l'anno 2004 e di 7.000 milioni di euro per l'anno 2005.
2. A decorrere dall'anno 2004 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
3. Il Fondo e' ripartito esclusivamente tra gli interventi previsti dalle
disposizioni legislative di cui al comma 1, con apposite delibere del CIPE
adottate sulla base del criterio generale di destinazione territoriale delle
risorse disponibili e per finalita' di riequilibrio economico e sociale, nonche':
a) per gli investimenti pubblici, ai quali sono finalizzate le risorse
stanziate a titolo di rifinanziamento degli interventi di cui all'articolo 1
della citata legge n. 208 del 1998, e comunque realizzabili anche attraverso le
altre disposizioni legislative di cui all'allegato 1, sulla base, ove
applicabili, dei criteri e dei metodi indicati all'articolo 73 della legge 28
dicembre 2001, n. 448;
b) per gli incentivi, secondo criteri e metodi volti a massimizzare
l'efficacia complessiva dell'intervento e la sua rapidita' e semplicita', sulla
base dei risultati ottenuti e degli indirizzi annuali del Documento di
programmazione economico-finanziaria, e a rispondere alle esigenze del mercato.
4. Le risorse finanziarie assegnate dal CIPE costituiscono limiti massimi di spesa ai sensi del comma 6-bis dell'articolo 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468.
5. Il CIPE, con proprie delibere da sottoporre al controllo preventivo della Corte dei conti, stabilisce i criteri e le modalita' di attuazione degli interventi previsti dalle disposizioni legislative di cui al comma 1, anche al fine di dare immediata applicazione ai principii contenuti nel comma 2 dell'articolo 72. Sino all'adozione delle delibere di cui al presente comma, ciascun intervento resta disciplinato dalle disposizioni di attuazione vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
6. Al fine di dare attuazione al comma 3, il CIPE effettua un monitoraggio periodico della domanda rivolta ai diversi strumenti e del loro stato di attuazione; a tale fine si avvale, oltre che delle azioni di monitoraggio gia' in atto, di specifici contributi dell'ISTAT e delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Entro il 30 giugno di ogni anno il CIPE approva una relazione sugli interventi effettuati nell'anno precedente, contenente altresi' elementi di valutazione sull'attivita' svolta nell'anno in corso e su quella da svolgere nell'anno successivo. Il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette tale relazione al Parlamento.
7. Partecipano in via ordinaria alle riunioni del CIPE, con diritto di voto, il Ministro per gli affari regionali in qualita' di presidente della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e il presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, o un suo delegato, in rappresentanza della Conferenza stessa. Copia delle deliberazioni del CIPE relative all'utilizzo del Fondo di cui al presente articolo sono trasmesse al Parlamento e di esse viene data formale comunicazione alle competenti Commissioni.
8. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, anche con riferimento all'articolo 60, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e cassa tra le pertinenti unita' previsionali di base degli stati di previsione delle amministrazioni interessate.
9. Le economie derivanti da provvedimenti di revoca totale o parziale delle agevolazioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, nonche' quelle di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 7 agosto 1997, n. 266, sono utilizzate dal Ministero delle attivita' produttive per la copertura degli oneri statali relativi alle iniziative imprenditoriali comprese nei patti territoriali e per il finanziamento di nuovi contratti di programma. Per il finanziamento di nuovi contratti di programma, una quota pari al 70 per cento delle economie e' riservata alle aree sottoutilizzate del Centro-Nord, ricomprese nelle aree ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del Trattato che istituisce la Comunita' europea, nonche' alle aree ricomprese nell'obiettivo 2, di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999.
10. Le economie derivanti da provvedimenti di revoca totale o parziale delle agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, sono utilizzate dal Ministero delle attivita' produttive, oltre che per gli interventi previsti dal citato decreto-legge n. 415 del 1992, anche, nel limite del 30 per cento delle economie stesse, per il finanziamento di nuovi contratti di programma. Per il finanziamento di nuovi contratti di programma una quota pari all'85 per cento delle economie e' riservata alle aree depresse del Mezzogiorno ricomprese nell'obiettivo 1, di cui al citato regolamento (CE) n. 1260/ 1999, e una quota pari al 15 per cento alle aree sottoutilizzate del Centro-Nord, ricomprese nelle aree ammissibili alle deroghe previste dal citato articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del Trattato che istituisce la Comunita' europea, nonche' alle aree ricomprese nell'obiettivo 2, di cui al predetto regolamento.
11. All'articolo 18 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, dopo il
comma 1, e' inserito il seguente:
"1-bis. Sono esclusi dal finanziamento i progetti che si riferiscono
a settori esclusi o sospesi dal CIPE, con propria delibera, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, o da disposizioni comunitaria.".
12. All'articolo 23 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, dopo il
comma 3, e' inserito il seguente:
"3-bis. La societa' di cui al comma 1 puo' essere autorizzata dal
Ministero dell'economia e delle finanze ad effettuare, con le modalita' da esso
stabilite ed a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 27, comma 11,
della legge 23 dicembre 1999, n. 488, una o piu' operazioni di cartolarizzazione
dei crediti maturati con i mutui di cui al presente decreto. Alle predette
operazioni di cartolarizzazione si applicano le disposizioni di cui all'articolo
15 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni. I ricavi
rinvenienti dalle predette operazioni affluiscono al medesimo fondo per essere
riutilizzati per gli interventi di cui al presente decreto. Dell'entita' e della
destinazione dei ricavi suddetti la societa' informa quadrimestralmente il CIPE".
13. Nei limiti delle risorse di cui al comma 3 possono essere concesse agevolazioni in favore delle imprese operanti in settori ammissibili alle agevolazioni ai sensi del decreto-legge del 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, ed aventi sede nelle aree ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato che istituisce la Comunita' europea, nonche' nelle aree ricadenti nell'obiettivo 2 di cui al regolamento (CE) n. 1260/ 1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, che investono, nell'ambito di programmi di penetrazione commerciale, in campagne pubblicitarie localizzate in specifiche aree territoriali del Paese. L'agevolazione e' riconosciuta sulle spese documentate dell'esercizio di riferimento che eccedono il totale delle spese pubblicitarie dell'esercizio precedente e nelle misure massime previste per gli aiuti a finalita' regionale, nel rispetto dei limiti della regola "de minimis" di cui al regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001. Il CIPE, con propria delibera da sottoporre al controllo preventivo della Corte dei conti, stabilisce le risorse da riassegnare all'unita' previsionale di base 6.1.2.7 "Devoluzione di proventi" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ed indica la data da cui decorre la facolta' di presentazione e le modalita' delle relative istanze. I soggetti che intendano avvalersi dei contributi di cui al presente comma devono produrre istanza all'Agenzia delle entrate che provvede entro trenta giorni a comunicare il suo eventuale accoglimento secondo l'ordine cronologico delle domande pervenute. Qualora l'utilizzazione del contributo esposta nell'istanza non risulti effettuata, nell'esercizio di imposta cui si riferisce la domanda, il soggetto interessato decade dal diritto al contributo e non puo' presentare una nuova istanza nei dodici mesi successivi alla conclusione dell'esercizio fiscale.
Art. 62
(Incentivi agli investimenti)
1. Al fine di assicurare una corretta applicazione delle disposizioni in
materia di agevolazioni per gli investimenti nelle aree svantaggiate di cui
all'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni,
nonche' di favorire la prevenzione di comportamenti elusivi, di acquisire
all'amministrazione i dati necessari per adeguati monitoraggi e pianificazioni
dei flussi di spesa, occorrenti per assicurare pieni utilizzi dei contributi,
attribuiti nella forma di crediti di imposta:
a) i soggetti che hanno conseguito il diritto al contributo anteriormente
alla data dell'8 luglio 2002 comunicano all'Agenzia delle entrate, a pena di
decadenza dal contributo conseguito automaticamente, i dati occorrenti per la
ricognizione degli investimenti realizzati e, in particolare, quelli concernenti
le tipologie degli investimenti, gli identificativi dei contraenti con i quali i
soggetti interessati intrattengono i rapporti necessari per la realizzazione
degli investimenti, le modalita' di regolazione finanziaria delle spese relative
agli investimenti, l'ammontare degli investimenti, dei contributi fruiti e di
quelli ancora da utilizzare, nonche' ogni altro dato utile ai predetti fini.
Tali dati sono stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
entrate, emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con il quale sono altresi' approvati il modello di comunicazione
e il termine per la sua effettuazione, comunque non successivo al 28 febbraio
2003. I soggetti di cui al primo periodo sospendono l'effettuazione degli
ulteriori utilizzi del contributo a decorrere dalla data di entrata in vigore
della presente legge e la riprendono a decorrere dal 10 aprile 2003. La ripresa
della utilizzazione dei contributi e' consentita nella misura non superiore al
rapporto tra lo stanziamento in bilancio, pari a 450 milioni di euro per l'anno
2003 e a 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004, e l'ammontare
complessivo dei crediti d'imposta conseguenti ai contributi maturati e non
utilizzati, risultante dalla analisi delle comunicazioni di cui al primo
periodo. L'entita' massima della predetta misura e' determinata con
provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale entro il termine stabilito per la ripresa della utilizzazione dei
contributi;
b) i soggetti che, a decorrere dall'8 luglio 2002, hanno conseguito
l'assenso dell'Agenzia delle entrate relativamente alla istanza presentata ai
sensi del citato articolo 8 della legge n. 388 del 2000 effettuano la
comunicazione di cui alla lettera a), sospendono l'effettuazione degli
ulteriori utilizzi del contributo a decorrere dalla data di entrata in vigore
della presente legge e la riprendono a decorrere dal 10 aprile 2003. La ripresa
della utilizzazione dei contributi e' consentita fino a concorrenza del 35 per
cento del suo ammontare complessivo nell'anno 2003 e, rispettivamente, del 70
per cento e del 100 per cento nei due anni successivi;
c) a decorrere dal 1º gennaio 2003 il contributo di cui al citato
articolo 8 della legge n. 388 del 2000 e' attribuito, nella forma di credito di
imposta, esclusivamente per gli investimenti da effettuare nelle aree
ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera a),
del Trattato che istituisce la Comunita' europea, nonche' nelle aree delle
regioni Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87,
paragrafo 3, lettera c), dello stesso Trattato, individuate dalla Carta
italiana degli aiuti a finalita' regionale per il periodo 2000-2006. Nelle aree
ammissibili alla deroga ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a),
del predetto Trattato, il contributo spetta nel limite dell'85 per cento dell'intensita'
fissata per tali aree dalla Carta italiana degli aiuti a finalita' regionale per
il periodo 2000-2006; nelle aree dell'Abruzzo e del Molise ammesse alla deroga,
ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del Trattato, il
contributo spetta nella misura della intensita' fissata per tali aree dalla
predetta Carta. Per gli investimenti da effettuare nelle aree ammissibili alle
deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), dello stesso
Trattato, diverse da quelle di cui al primo e al secondo periodo della presente
lettera, e' attribuito un contributo nelle forme di credito d'imposta secondo le
stesse modalita' di cui al primo periodo, nei limiti di 30 milioni di euro annui
fino al 2006. L'efficacia delle disposizioni del periodo precedente e'
subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo
della Comunita' europea, alla preventiva approvazione da parte della Commissione
europea;
d) i soggetti che, presentata l'istanza ai sensi delle disposizioni di
cui alla lettera b), non ne hanno ottenuto l'accoglimento per esaurimento
delle risorse finanziarie disponibili per l'anno 2002, e che comunque intendono
conseguire il contributo di cui alla lettera c), a decorrere dalla data
prevista nella medesima lettera, rinnovano l'istanza, esponendo un importo
relativo all'investimento non superiore a quello indicato nell'istanza non
accolta, nonche' gli altri dati di cui alla medesima istanza, integrati con gli
ulteriori elementi stabiliti con il provvedimento del direttore dell'Agenzia
delle entrate previsto dalla lettera a). Rispettate tali condizioni, i
soggetti di cui al periodo precedente conservano l'ordine di priorita'
conseguito con la precedente istanza non accolta, ai sensi del comma 1-ter
del citato articolo 8 della legge n. 388 del 2000;
e) le istanze presentate per la prima volta dai soggetti che intendono
effettuare investimenti a decorrere dal 1º gennaio 2003 contengono le
indicazioni di cui al comma 1-bis del citato articolo 8 della legge n.
388 del 2000, come modificato dall'articolo 10 del citato decreto-legge n. 138
del 2002, integrate con gli ulteriori elementi stabiliti con il provvedimento
del direttore dell'Agenzia delle entrate previsto dalla lettera a);
f) le istanze rinnovate ovvero presentate per la prima volta ai sensi
delle lettere d) ed e) espongono gli investimenti e gli utilizzi
del contributo suddivisi, secondo la pianificazione scelta dai soggetti
interessati, con riferimento all'anno nel quale l'istanza viene presentata e ai
due immediatamente successivi. In ogni caso, l'utilizzo del contributo, in
relazione al singolo investimento, e' consentito esclusivamente entro il secondo
anno successivo a quello nel quale e' presentata l'istanza e, in ogni caso, nel
rispetto di limiti di utilizzazione minimi e massimi pari, in progressione, al
20 e al 30 per cento, nell'anno di presentazione dell'istanza, e al 60 e al 70
per cento, nell'anno successivo;
g) qualora le utilizzazioni del contributo pianificate ed esposte nella
istanza, ai sensi della lettera f), non risultino effettuate nei limiti
previsti, per ciascun anno, dalla medesima lettera, il soggetto interessato
decade dal diritto al contributo e non puo' presentare una nuova istanza prima
dei dodici mesi successivi a quello nel quale la decadenza si e' verificata;
h) l'Agenzia delle entrate, con riferimento alle istanze rinnovate ovvero
presentate per la prima volta ai sensi delle lettere d) ed e),
provvede a dare attuazione al comma 1-ter del citato articolo 8 della
legge n. 388 del 2000, come modificato dall'articolo 10 del citato decreto-legge
n. 138 del 2002, nei limiti dello stanziamento di bilancio pari a 1.000 milioni
di euro per ciascuno degli anni dal 2003 al 2006;
i) i soggetti comunque ammessi ai benefici di cui al citato articolo 8
della legge n. 388 del 2000, indicano nella dichiarazione annuale dei redditi
relativa all'esercizio in cui sono effettuati gli investimenti il settore di
appartenenza, l'ammontare dei nuovi investimenti effettuati suddivisi per area
regionale interessata, l'ammontare del contributo utilizzato in compensazione,
il limite di intensita' di aiuto utilizzabile, nonche' ogni altro elemento
ritenuto utile indicato nelle istruzioni dei modelli della predetta
dichiarazione.
2. E' abrogato il comma 1-quater dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
3. Al comma 1 dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 10, comma 1, lettera b), del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, le parole: "pari a 1.740 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2003 al 2006" sono sostituite dalle seguenti: "pari a 1.725 milioni di euro per l'anno 2003, 1.740 milioni di euro per l'anno 2004, 1.511 milioni di euro per l'anno 2005, 1.250 milioni di euro per l'anno 2006, 700 milioni di euro per l'anno 2007 e 300 milioni di euro per l'anno 2008".
4. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' ridotta di 335 milioni di euro per l'anno 2004 e 250 milioni di euro per l'anno 2005.
5. I contribuenti titolari di reddito d'impresa o di lavoro autonomo che hanno dichiarato ricavi o compensi di ammontare non superiore a 5.164.569 euro sospendono, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 30 settembre 2003, l'effettuazione della compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, limitatamente ai crediti d'imposta derivanti dalla rettifica del reddito d'impresa o di lavoro autonomo risultante da dichiarazioni integrative, presentate successivamente al 30 settembre 2002.
6. In caso di effettuazione della compensazione del credito in violazione di quanto stabilito dal comma 5 non si applicano le riduzioni delle sanzioni previste dalle disposizioni dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462.
7. Sono abrogati gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 12 novembre 2002, n. 253; restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottosi e i rapporti giuridici sorti sulla base delle predette disposizioni.
Art. 63
(Incentivi alle assunzioni)
1. L'incentivo per l'incremento dell'occupazione, costituito da un contributo
attribuito nella forma di credito di imposta, e' prorogato fino al 31 dicembre
2006 nel rispetto delle seguenti disposizioni:
a) gli incrementi occupazionali che rientrano nella misura massima
prevista dall'articolo 2 del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209,
determinano anche per l'anno 2003 il diritto al contributo negli importi
stabiliti dall'articolo 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, relativamente ai
datori di lavoro nei cui riguardi trova applicazione il citato articolo 2 del
decreto-legge n. 209 del 2002. Per lo stesso anno 2003, ogni assunzione che da'
luogo ad un incremento della base occupazionale ulteriore rispetto alla misura
di cui al primo periodo attribuisce ai datori di lavoro indicati nello stesso
periodo, per l'intero territorio nazionale, un contributo di 100 euro ovvero di
150 euro, se l'assunto e' di eta' superiore ai quarantacinque anni, nel limite
finanziario complessivo di 125 milioni di euro. Nei casi di cui al secondo
periodo, se l'assunzione e' effettuata negli ambiti territoriali di cui al comma
10 dell'articolo 7 della citata legge n. 388 del 2000, e' attribuito un
ulteriore contributo di 300 euro, ne l limite finanziario complessivo fissato
con deliberazione del CIPE in attuazione degli articoli 60 e 61 della presente
legge, a valere sui fondi previsti dagli stessi articoli;
b) dal 1º gennaio 2003 al 31 dicembre 2006, relativamente ai datori di
lavoro diversi da quelli di cui alla lettera a), e dal 1º gennaio 2004
al 31 dicembre 2006, relativamente ai datori di lavoro di cui alla lettera a),
per ogni assunzione che da' luogo ad un incremento della base occupazionale,
rispetto alla base occupazionale media riferita al periodo tra il 1º agosto
2001 e il 31 luglio 2002, e' attribuito il contributo di 100 euro ovvero di 150
euro nonche' quello ulteriore di 300 euro, ai sensi del secondo e terzo periodo
della lettera a), a valere, per l'anno 2003, sulle stesse dotazioni
finanziarie di cui alla medesima lettera a) e, per gli anni dal 2004 al
2006, relativamente ai contributi di cui al secondo periodo della lettera a),
nei limiti finanziari complessivi di 125 milioni di euro annui, e, relativamente
al contributo di cui al terzo periodo della lettera a), nel limite
finanziario complessivo annuo fissato con deliberazione del CIPE in attuazione
degli articoli 60 e 61 della presente legge, a valere sui fondi previsti dagli
stessi articoli;
c) per le assunzioni di cui alle lettere a) e b) rimangono
ferme, nel resto, le disposizioni di cui al citato articolo 7 della legge n. 388
del 2000, in particolare quelle relative alle modalita' e ai tempi di
rilevazione delle assunzioni che determinano incremento della base
occupazionale.
2. Il contributo di cui al comma 1, lettera a), primo periodo, puo' essere attribuito comunque non oltre il 31 dicembre 2003; quelli di cui al comma 1, lettera a), secondo e terzo periodo, e lettera b), possono essere attribuiti comunque non oltre il 31 dicembre 2006. In entrambi i casi previsti dal primo periodo, i contributi possono essere fruiti, solo mediante compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, anche successivamente a tali date, in caso di incapienza.
3. Per maturare il diritto ai contributi di cui al comma 1, lettera a), secondo e terzo periodo, e lettera b), i datori di lavoro devono, in ogni caso, inoltrare al centro operativo di Pescara dell'Agenzia delle entrate una istanza preventiva contenente i dati stabiliti con provvedimento del direttore della medesima Agenzia, emanato entro il 31 gennaio 2003, occorrenti per stabilire la base occupazionale di riferimento, il numero, la tipologia, la decorrenza e la durata dell'assunzione, l'entita' dell'incremento occupazionale nonche' gli identificativi del datore di lavoro e dell'assunto. I contributi di cui al periodo precedente possono essere fruiti ai sensi del comma 2 solo dopo l'atto di assenso adottato espressamente dall'Agenzia delle entrate entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza. Nel rendere l'atto di assenso, l'Agenzia delle entrate, d'intesa con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, tiene conto altresi', in funzione dei dati raccolti ai sensi del primo periodo, della proiezione degli effetti finanziari sugli anni successivi, in considerazione dei limiti di spesa progressivamente impegnati nel corso dell'anno in ragione dei contributi assentiti. Per la gestione delle istanze trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 6 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 3 agosto 1998, n. 311.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non incidono sui diritti di utilizzazione dei crediti di imposta previsti dall'articolo 2, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, relativamente ai quali non operano i limiti finanziari di cui al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo.
5. Al maggiore onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 725 milioni di euro per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificata dall'articolo 10, comma 1, lettera b), del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178.
Art. 64
(Misure compensative per le regioni e gli enti locali)
1. A valere e nei limiti delle risorse complessivamente previste all'articolo 62, comma 1, lettera h), e' garantita alle regioni o agli enti locali cui sono attribuiti tributi erariali o quote di compartecipazione agli stessi l'invarianza del gettito tributario attraverso misure compensative determinate con successivo provvedimento ministeriale da emanare d'intesa con gli enti interessati anche sulla base delle risultanze prodotte dall'Agenzia delle entrate - struttura di gestione.
2. Allo scopo di quantificare le minori entrate di tributi di spettanza delle regioni e degli enti locali conseguenti ai crediti d'imposta concessi per gli esercizi pregressi e' istituito, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, un apposito Comitato tecnico, senza oneri a carico del bilancio dello Stato.
Art. 65
(Operazioni sui titoli di Stato)
1. Ai fini dell'articolo 8, ventinovesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, e successive modificazioni, i titoli di Stato di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 26 novembre 1993, n. 483, possono essere concambiati con effetto dal 30 dicembre 2002 con altri titoli di Stato per un ammontare di pari valore di mercato, previa intesa fra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia. Modalita' e termini dell'operazione sono disciplinati con apposita convenzione.
2. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del concambio, la perdita conseguente alla minusvalenza patrimoniale di cui al predetto concambio e' integralmente deducibile anche in deroga al limite temporale previsto dal comma 1 dell'articolo 102 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e comunque non oltre il ventesimo periodo d'imposta successivo.
3. A copertura della minusvalenza di cui al comma 2, la Banca d'Italia puo' utilizzare, in esenzione d'imposta, i fondi costituiti con la rivalutazione dell'oro, per le quote accertate al 1º gennaio 1999 e ancora esistenti alla data del concambio. Il costo fiscalmente riconosciuto dell'oro e' pari al valore iscritto in bilancio, al netto del relativo conto rivalutazione che residua dopo il concambio. 4. e' abrogata la lettera b) del comma 1 dell'articolo 104 del citato testo unico.
Art. 66
(Sostegno della filiera agroalimentare)
1. Al fine di favorire l'integrazione di filiera del sistema agricolo e agroalimentare e il rafforzamento dei distretti agroalimentari nelle aree sottoutilizzate, il Ministero delle politiche agricole e forestali, nel rispetto della programmazione regionale, promuove, nel limite finanziario complessivo fissato con deliberazione del CIPE in attuazione degli articoli 60 e 61 della presente legge, contratti di filiera a rilevanza nazionale con gli operatori delle filiere, ivi comprese le forme associate, finalizzati alla realizzazione di programmi di investimenti aventi carattere interprofessionale, in coerenza con gli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato in agricoltura.
2. I criteri, le modalita' e le procedure per l'attuazione delle iniziative di cui al comma 1 sono definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Al fine di facilitare l'accesso al mercato dei capitali da parte delle imprese agricole e agroalimentari, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e' istituito un regime di aiuti conformemente a quanto disposto dagli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato in agricoltura nonche' dalla comunicazione della Commissione delle Comunita' europee 2001/C 235 03 del 23 maggio 2001, recante aiuti di Stato e capitale di rischio, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee C/235 del 21 agosto 2001. Per le finalita' di cui al presente comma e' autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.
Art. 67
(Disposizioni per l'insediamento nelle zone di montagna)
1. La normativa di cui al decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, e successive modificazioni, concernente misure straordinarie per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditorialita' giovanile nel Mezzogiorno, e' estesa, fino all'ammontare massimo di 10 milioni di euro annui, anche ai comuni montani con meno di 5.000 abitanti non ricadenti nelle delimitazioni di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.
2. I criteri e le procedure applicative per l'estensione di cui al comma 1, ivi compresa la definizione della quota dei fondi in essere di cui al decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, e successive modificazioni, a tale fine riservata, sono determinati dal CIPE, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
Art. 68
(Interventi per fronteggiare la malattia vescicolare dei suini)
1. Al fine di assicurare la realizzazione di interventi urgenti diretti a fronteggiare l'emergenza nel settore zootecnico e in particolare nel comparto suinicolo, causata dalla malattia vescicolare dei suini, nell'ambito delle disponibilita' di cui all'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 15, comma 1, della legge 27 marzo 2001, n. 122, e' destinato, per l'anno 2003, un importo di 5 milioni di euro, in conformita' all'articolo 87, paragrafo 2, lettera b), del Trattato istitutivo della Comunita' europea, e successive modificazioni, a sostegno delle imprese costrette a misure di profilassi per l'eradicazione e la prevenzione delle infezioni da virus della malattia vescicolare dei suini.
2. Il Ministero delle politiche agricole e forestali trasferisce alle regioni colpite dalla malattia vescicolare dei suini, entro il limite di cui al comma 1, gli importi per l'attivazione degli interventi di cui al comma 3, sulla base dei programmi di intervento presentati dalle regioni entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Il programma regionale deve contenere:
a) per quanto concerne l'area di intervento: i territori regionali in cui
sono state riscontrate le infezioni, individuati quali aree di protezione, in
cui sono stati effettuati gli abbattimenti obbligatori, e i territori limitrofi
individuati quali aree di sorveglianza;
b) per quanto concerne gli interventi finanziabili:
1) le spese per controlli sanitari, test e altre indagini;
2) i costi imputabili all'abbattimento del bestiame e al relativo smaltimento;
3) gli oneri relativi al fermo aziendale derivanti dalla difficolta' di
sostituzione del bestiame, dalla quarantena o da altri periodi di attesa imposti
o raccomandati dalle autorita' competenti, con priorita' per le imprese
ricadenti in zona di protezione;
c) per quanto concerne i beneficiari: le imprese i cui allevamenti
ricadono nelle zone indicate alla lettera a) e per le quali l'autorita'
sanitaria abbia previsto un idoneo programma di prevenzione, controllo ed
eradicazione della malattia, predisposto sulla base della normativa sanitaria in
materia;
d) l'entita' del contributo, fino al cento per cento delle spese
sostenute per gli interventi indicati alla lettera b) entro i limiti,
comunque, dell'importo trasferito ai sensi del comma 2.
4. All'articolo 129, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo la
lettera a), e' inserita la seguente:
"a-bis) interventi strutturali e di sostegno per fronteggiare le
conseguenze della malattia scrapie negli allevamenti ovini: 2,5 milioni di
euro;".
Art. 69
(Misure in materia agricola)
1. Al comma 1 dell'articolo 11 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, dopo le parole: "del 17 maggio 1999," sono inserite le seguenti: "ovvero ai sensi di regimi di aiuto nazionali approvati con decisione della Commissione delle Comunita' europee".
2. Al comma 3 dell'articolo 11 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, dopo le parole: "di Trento e di Bolzano" sono inserite le seguenti: "nonche' ai sensi di regimi di aiuto nazionali approvati con decisione della Commissione delle Comunita' europee".
3. Dopo il comma 3 dell'articolo 11 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, e' inserito il
seguente:
"3-bis. Per le domande di cui al comma 3 relative a regimi di aiuto
nazionali, nel caso in cui esse siano state presentate all'ente incaricato, ma
non ancora istruite, la verifica della compatibilita' dei requisiti dei
richiedenti il credito d'imposta con la normativa comunitaria puo' essere
richiesta dai richiedenti stessi al Ministero delle politiche agricole e
forestali, che si esprime entro il termine di quarantacinque giorni dalla data
di ricevimento delle domande".
4. Al comma 5 dell'articolo 11 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, dopo le parole: "85 milioni di euro per l'anno 2002 e 175 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004" e' inserito il seguente periodo: "A decorrere dal 1º gennaio 2003, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali e' determinato l'ammontare delle risorse destinate agli investimenti realizzati nelle aree ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato che istituisce la Comunita' europea, e successive modificazioni".
5. Dopo il comma 5 dell'articolo 11 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, e' inserito il
seguente:
"5-bis. La richiesta del contributo di cui al comma 1 ha validita'
annuale. L'Agenzia delle entrate, con riferimento alle richieste rinnovate
ovvero presentate per la prima volta, provvede a dare attuazione al comma 1-ter
dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, introdotto dall'articolo
10 del presente decreto, in base all'ordine cronologico di presentazione delle
domande a decorrere dal 1º gennaio di ogni anno".
6. Al fine di dare attuazione all'articolo 47, comma 6, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di 2 milioni di euro prevista al comma 7 del medesimo articolo, la Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere all'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) mutui ventennali per gli incentivi relativi allo sviluppo della proprieta' coltivatrice di cui alla legge 14 agosto 1971, n. 817, e successive modificazioni.
7. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 2001, n. 381, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 dicembre 2001, n. 441, le parole: "e' prorogato di un anno" sono sostituite dalle seguenti: "e' prorogato di due anni".
8. Nell'ambito delle risorse finanziarie di cui ai decreti legislativi 18 maggio 2001, n. 227 e n. 228, un importo pari a 30 milioni di euro per l'anno 2003 e' destinato all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura per le esigenze connesse agli adempimenti di cui al regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, ed al regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995.
9. Per l'attuazione degli interventi autorizzati dall'Unione europea nel settore bieticolo-saccarifero e' destinata per l'anno 2003 la somma di 10 milioni di euro. Al predetto onere si provvede, quanto a 5,165 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 145, comma 36, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e, quanto a 4,835 milioni di euro, nell'ambito delle risorse finanziarie di cui ai decreti legislativi 18 maggio 2001, n. 227 e n. 228.
10. Alla legge 14 febbraio 1992, n. 185, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 1, sono soppresse le parole: "con
esclusione di quella zootecnica";
b) all'articolo 3, comma 1, primo periodo, sono soppresse le parole:
"esclusa quella zootecnica".
11. All'articolo 3, comma 2, lettera a), della legge 14 febbraio 1992, n. 185, dopo le parole "primo comma, numero 5),", sono inserite le seguenti: "lettere a) e b)".
12. Le disponibilita' finanziarie accertate al 31 dicembre 2002 sul fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura, di cui all'articolo 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnate alla pertinente unita' previsionale di base dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali ai fini di trasferimento al fondo di cui all'articolo 127, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
13. Al comma 1 dell'articolo 11 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, dopo le parole: "e' esteso" e' inserita la seguente: "esclusivamente".
14. Per armonizzare e coordinare le misure nazionali in favore del settore ittico con le misure comunitarie e consentire il consolidamento della riforma della politica comune della pesca, il periodo di vigenza del VI Piano nazionale della pesca e dell'acquacoltura 2000-2002, di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modificazioni, e' prorogato sino al 31 dicembre 2003.
15. In conseguenza di quanto previsto dal comma 14, le relative dotazioni finanziarie per l'anno 2003 sono finalizzate agli interventi di cui alla proroga del medesimo comma 14.
16. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, su proposta del Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare di cui all'articolo 3 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modificazioni, si provvede all'aggiornamento del Piano di cui al comma 14.
17. All'articolo 67, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e' aggiunto il
seguente comma:
"2-bis. Agli investimenti finanziati ai sensi del comma 2 si
applicano i limiti previsti dalle decisioni comunitarie relative ai regimi di
aiuti di cui all'articolo 11 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, e successive
modificazioni".
18. All'articolo 129, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo le parole: "interventi strutturali e di prevenzione " sono inserite le seguenti: "e di indennizzo".
Art. 70
(Fondo rotativo per la progettualita)
1. I commi 54, 56 e 57 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549,
come sostituiti dall'articolo 8 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, sono
sostituiti dai seguenti:
a) "54. Al fine di razionalizzare e accelerare la spesa per
investimenti pubblici, con particolare riguardo alla realizzazione degli
interventi ammessi al cofinanziamento comunitario, di competenza dello Stato,
delle regioni, degli enti locali e degli altri enti pubblici, e' istituito
presso la Cassa depositi e prestiti il Fondo rotativo per la progettualita'. Il
Fondo anticipa le spese necessarie per la redazione degli studi per
l'individuazione del quadro dei bisogni e delle esigenze, degli studi di
fattibilita', delle valutazioni di impatto ambientale, dei documenti componenti
i progetti preliminari, definitivi ed esecutivi previsti dalla normativa
vigente. La dotazione del Fondo e' stabilita periodicamente dalla Cassa depositi
e prestiti, che provvede alla sua alimentazione, in relazione alle dinamiche di
erogazione e di rimborso delle somme concesse in anticipazione, e comunque nel
rispetto dei limiti annuali di spesa sul bilancio dello Stato fissati dal comma
58. La dotazione del Fondo e' riservata, per un biennio ed entro il limite del
30 per cento, alle esigenze progettuali degli interventi inseriti nel piano
straordinario di messa in sicurezza degli edifici scolastici, con particolare
riguardo a quelli che insistono sul territorio delle zone soggette a rischio
sismico. La quota residua del Fondo e' riservata, per almeno il 60 per cento, in
favore delle aree depresse del territorio nazionale nonche' per l'attuazione di
progetti comunitari da parte di strutture specialistiche universitarie e di alta
formazione europea localizzati in tali aree, ed entro il limite del 10 per cento
per le opere comprese nel programma di infrastrutture strategiche di cui alla
legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, non localizzate
nelle predette aree depresse";
b) "56. I criteri di valutazione, i documenti istruttori, la
procedura, i limiti e le condizioni per l'accesso, l'erogazione e il rimborso
dei finanziamenti del Fondo sono stabiliti con deliberazione del consiglio di
amministrazione della Cassa depositi e prestiti. Le anticipazioni, concesse con
determinazione del direttore generale, non possono superare l'importo
determinato sulla base delle tariffe professionali stabilite dalla vigente
normativa e comunque il dieci per cento del costo presunto dell'opera.
56-bis. Nello stabilire le modalita' di cui al comma 56, relativamente
alle opere di importo previsto superiore a 4 milioni di euro, il consiglio di
amministrazione della Cassa depositi e prestiti e' tenuto ad introdurre, tra i
presupposti istruttori, i seguenti requisiti:
a) studio di fattibilita' valutato positivamente, con parere motivato,
dal nucleo di valutazione e verifica regionale di cui all'articolo 1 della legge
17 maggio 1999, n. 144. Tale parere deve essere emesso entro il termine massimo
di quarantacinque giorni dalla data di ricevimento dello studio, anche in caso
di valutazione negativa. Scaduto il termine, in mancanza di parere espresso, si
da' per acquisita la valutazione positiva;
b) provvedimento del presidente della regione che certifichi la
compatibilita' dell'opera con gli indirizzi della programmazione regionale.";
c) "57. La Cassa depositi e prestiti stabilisce con
deliberazione del consiglio di amministrazione, anche per le anticipazioni gia'
concesse, le cause, le modalita' e i tempi di revoca e riduzione, nel rispetto
della natura rotativa del Fondo, per assicurarne il piu' efficace
utilizzo".
2. Sono abrogati il comma 8 dell'articolo 4 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e l'articolo 68 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
3. Il primo periodo del comma 5 dell'articolo 54 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e' sostituito dai seguenti: "Le disponibilita' del Fondo sono ripartite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, lo schema di decreto e' trasmesso al Parlamento per l'acquisizione del parere da parte delle competenti Commissioni, da esprimere entro quindici giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali il decreto puo' essere emanato".
4. Il primo periodo del comma 3 dell'articolo 55 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e' sostituito dai seguenti: "Le disponibilita' del Fondo sono ripartite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, lo schema di decreto e' trasmesso al Parlamento per l'acquisizione del parere da parte delle competenti Commissioni, da esprimere entro quindici giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali il decreto puo' essere emanato".
Art. 71
(Fondo rotativo per le opere pubbliche)
1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 47 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e dall'articolo 8 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, con il quale e' istituita Infrastrutture Spa, presso la Cassa depositi e prestiti e' istituito il Fondo rotativo per le opere pubbliche (FROP).
2. Il Fondo ha una dotazione iniziale di un miliardo di euro ed e' alimentato dalla Cassa depositi e prestiti. Il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta del direttore generale della Cassa depositi e prestiti, puo' apportare con proprio decreto variazioni alla consistenza del Fondo.
3. Il Fondo e' finalizzato al sostegno finanziario delle opere, di competenza
dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 284, da realizzare mediante:
a) contratto di concessione di cui all'articolo 19 della legge 11
febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni;
b) concessione di costruzione e gestione o affidamento unitario a
contraente generale di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 20 agosto
2002, n. 190.
4. Il Fondo, al fine di ridurre le contribuzioni pubbliche a fondo perduto, presta garanzie, in favore dei soggetti pubblici o privati coinvolti nella realizzazione o nella gestione delle opere, volte ad assicurare il mantenimento del relativo equilibrio economico-finanziario.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del direttore generale della Cassa depositi e prestiti, fissa con proprio decreto limiti, condizioni, modalita', caratteristiche della prestazione delle garanzie e dei relativi rimborsi, tenendo conto della redditivita' potenziale dell'opera e della decorrenza e durata della concessione o della gestione. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze puo' essere disposta la garanzia dello Stato per le operazioni di cui al comma 4. Tale garanzia e' elencata nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 13 della legge 5 agosto 1978, n. 468.
6. Il Governo procede annualmente ad una verifica, e riferisce alle competenti Commissioni parlamentari, sullo stato di attuazione degli interventi di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, con l'obiettivo di consentire al Parlamento di valutare l'efficacia della strumentazione adottata, in funzione della realizzazione tempestiva, a perfetta regola d'arte e nel rispetto delle vigenti disposizioni nazionali e comunitarie, degli interventi di infrastrutturazione strategica di preminente interesse nazionale.
Art. 72
(Fondi rotativi per le imprese)
1. Fatte salve le risorse destinate all'attuazione degli interventi e dei programmi cofinanziati dall'Unione europea, le somme iscritte nei capitoli del bilancio dello Stato aventi natura di trasferimenti alle imprese per contributi alla produzione e agli investimenti affluiscono ad appositi fondi rotativi in ciascuno stato di previsione della spesa.
2. I contributi a carico dei fondi di cui al comma 1, concessi a decorrere
dal 1º gennaio 2003, sono attribuiti secondo criteri e modalita' stabiliti dal
Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro competente,
sulla base dei seguenti principi:
a) l'ammontare della quota di contributo soggetta a rimborso non puo'
essere inferiore al 50 per cento dell'importo contributivo;
b) la decorrenza del rimborso inizia dal primo quinquennio dalla
concessione contributiva, secondo un piano pluriennale di rientro da ultimare
comunque nel secondo quinquennio;
c) il tasso d'interesse da applicare alle somme rimborsate viene
determinato in misura non inferiore allo 0,50 per cento annuo.
3. Al fine di assicurare la continuita' delle concessioni, i decreti interministeriali di natura non regolamentare dovranno essere emanati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. In caso di inadempienza provvede con proprio decreto il Presidente del Consiglio dei ministri.
4. Ai fini del concorso delle autonomie territoriali al rispetto degli obblighi comunitari per la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, le disposizioni di cui al presente articolo costituiscono norme di principio e di coordinamento. Conseguentemente gli enti interessati provvedono ad adeguare i propri interventi alle disposizioni di cui al presente articolo.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai contributi in conto interessi nonche' alla concessione di incentivi per attivita' produttive disposti con le procedure di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, inclusi i patti territoriali, i contratti d'area e i contratti di programma, e alla concessione di incentivi per la ricerca industriale di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297. Al fine di assicurare l'invarianza degli effetti finanziari, di cui al presente articolo, con decreto del Ministro delle attivita' produttive, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, per quanto riguarda gli aspetti finanziari, e' definita la programmazione temporale, per il triennio 2003-2005, degli adempimenti amministrativi di cui alla citata legge n. 488 del 1992.
Art. 73
(Estensione di interventi di promozione industriale)
1. Con delibera del CIPE, da emanare su proposta del Ministro delle attivita' produttive, puo' essere disposto che gli interventi di promozione industriale di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1º aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, siano effettuati anche in aree interessate da crisi di settore nel comparto industriale, diverse da quelle individuate ai sensi del citato articolo 5 del decreto-legge n. 120 del 1989, nonche' nelle aree industriali ricomprese nei territori per i quali con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri e' stato dichiarato o prorogato lo stato di emergenza. Le aree sono individuate dal CIPE su proposta del Ministro delle attivita' produttive tenuto conto dello stato di crisi settoriale con notevoli ripercussioni sull'economia locale.
2. Il programma di promozione imprenditoriale ed attrazione degli investimenti nel settore delle industrie e dei servizi nelle aree individuati dal CIPE ai sensi del comma 1, predisposto da Sviluppo Italia Spa, su direttive del Ministero delle attivita' produttive, approvato dallo stesso Ministero, e' finalizzato in primo luogo alla salvaguardia dei livelli occupazionali esistenti, nonche' allo sviluppo del tessuto economico locale, attraverso il ricorso ad attivita' sostitutive, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.
3. Al fine di effettuare il monitoraggio dell'efficienza e dell'efficacia degli interventi agevolativi, Sviluppo Italia Spa trasmette annualmente al Ministero delle attivita' produttive, che riferisce al CIPE, un rapporto sullo stato di attuazione degli interventi di cui al comma 1 redatto sulla base dei criteri stabiliti dal Ministero delle attivita' produttive.
4. L'applicazione dell'estensione di cui al comma 1 e' subordinata all'approvazione da parte della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunita' europea.
Art. 74
(Incentivi per la riqualificazione e il potenziamento degli apparati di
sicurezza
nelle piccole e medie imprese commerciali)
1. Per l'anno 2003 e' attribuito un contributo di 10 milioni di euro per il cofinanziamento di programmi regionali di investimento per la riqualificazione e il potenziamento dei sistemi e degli apparati di sicurezza nelle piccole e medie imprese commerciali.
2. Il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze e con il Ministro delle attivita' produttive, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, provvede con apposito decreto alla ripartizione
delle risorse di cui al comma 1, nonche' all'individuazione delle aree del
territorio nazionale a maggiore incidenza di fenomeni di criminalita' e
microcriminalita' urbana a danno delle piccole e medie imprese commerciali sulla
base dei seguenti criteri:
a) la sussistenza e l'eventuale natura ed entita' degli incentivi
disposti da leggi regionali o da provvedimenti adottati da province, comuni e
citta' metropolitane, per il sostegno agli investimenti in sicurezza delle
piccole e medie imprese commerciali;
b) la densita' di popolazione delle aree interessate dagli incentivi;
c) gli indici di criminalita' locali.
Art. 75
(Interventi ferroviari)
1. Infrastrutture Spa finanzia prioritariamente, anche attraverso la costituzione di uno o piu' patrimoni separati, gli investimenti per la realizzazione della infrastruttura ferroviaria per il "Sistema alta velocita/alta capacita' ", anche al fine di ridurre la quota a carico dello Stato. Le risorse necessarie per i finanziamenti sono reperite sul mercato bancario e su quello dei capitali secondo criteri di trasparenza ed economicita'. Al fine di preservare l'equilibrio economico e finanziario di Infrastrutture Spa e' a carico dello Stato l'integrazione dell'onere per il servizio della parte del debito nei confronti di Infrastrutture Spa che non e' adeguatamente remunerabile utilizzando i soli flussi di cassa previsionali per il periodo di sfruttamento economico del "Sistema alta velocita/alta capacita'".
2. Nei casi di decadenza e revoca della concessione relativa alla gestione dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, nella sua interezza o anche solo per la parte relativa alla realizzazione e gestione del "Sistema alta velocita/alta capacita'", il nuovo concessionario assume, senza liberazione del debitore originario, il debito residuo nei confronti di Infrastrutture Spa e subentra nei relativi rapporti contrattuali. Le somme eventualmente dovute dal concedente al precedente concessionario per l'utilizzo dei beni necessari per lo svolgimento del servizio, per il riscatto degli stessi o a qualsiasi altro titolo sono destinate prioritariamente al rimborso del debito residuo nei confronti di Infrastrutture Spa. Lo Stato garantisce il debito residuo nei confronti di Infrastrutture Spa fino al rilascio della nuova concessione.
3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti esercita anche nell'interesse di Infrastrutture Spa la funzione di vigilanza e di controllo sull'attuazione della concessione di cui al comma 2 per la parte relativa alla realizzazione e gestione del "Sistema alta velocita/alta capacita'".
4. I crediti e i proventi derivanti dall'utilizzo del "Sistema alta velocita/alta capacita'" sono destinati prioritariamente al rimborso dei finanziamenti concessi da Infrastrutture Spa; su di essi non sono ammesse azioni da parte di creditori diversi da Infrastrutture Spa fino all'estinzione del relativo debito.
5. Il gestore dell'infrastruttura ferroviaria e' autorizzato a compensare l'onere relativo alla manutenzione dell'infrastruttura medesima anche attraverso l'utilizzo del Fondo di ristrutturazione di cui all'articolo 43, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
6. All'articolo 48, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la
lettera c) e' aggiunta la seguente:
"c-bis) per i servizi di trasporto ferroviario di persone prestati
gratuitamente, si assume, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti,
l'importo corrispondente all'introito medio per passeggero/chilometro, desunto
dal Conto nazionale dei trasporti e stabilito con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, per una percorrenza media convenzionale,
riferita complessivamente ai soggetti di cui al comma 3, di 2.600 chilometri. Il
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e' emanato entro il 31
dicembre di ogni anno ed ha effetto dal periodo di imposta successivo a quello
in corso alla data della sua emanazione".
Art. 76
(Interventi stradali)
1. All'articolo 7 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, recante tra l'altro la
trasformazione dell'ANAS in societa' per azioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
"1-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, e' trasferita
all'ANAS societa' per azioni, di seguito denominata "ANAS Spa", in
conto aumento del capitale sociale la rete autostradale e stradale nazionale,
individuata con decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461, e successive
modificazioni. La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di
cui al primo periodo produce gli effetti previsti dall'articolo 2644 del codice
civile in favore dell'ANAS Spa, nonche' effetti sostitutivi dell'iscrizione dei
beni in catasto. Gli uffici competenti provvedono, se necessario, alle
conseguenti attivita' di trascrizione, intavolazione e voltura. Il trasferimento
non modifica il regime giuridico, previsto dagli articoli 823 e 829, primo
comma, del codice civile, dei beni demaniali trasferiti. Modalita' e valori di
trasferimento e di iscrizione dei beni nel bilancio della societa' sono definiti
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, anche in deroga agli articoli
2254 e da 2342 a 2345 del codice civile.
1-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze conferisce all'ANAS Spa,
con proprio decreto, in conto aumento del capitale sociale, in tutto o in parte,
l'ammontare dei residui passivi dovuto all'ANAS Spa medesimae in essere al 31
dicembre 2002. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e'
quantificato l'importo da conferire e sono definite le modalita' di erogazione
dello stesso.
1-quater. L'ANAS Spa e' autorizzata a costituire, a valere sul proprio
netto patrimoniale, un fondo speciale di importo pari alla somma del valore
netto della rete autostradale e stradale nazionale di cui al comma 1-bis
e del valore dei residui passivi dovuto all'ANAS Spa di cui al comma 1-ter.
e' escluso dal fondo il valore delle relative pertinenze ed accessori,
strumentali alle attivita' della stessa societa' e gia' trasferite in proprieta'
all'Ente dall'articolo 3, commi da 115 a 119, della legge 23 dicembre 1996, n.
662, della rete autostradale e stradale nazionale. Detto fondo e' finalizzato
principalmente alla copertura degli oneri di ammortamento, anche relativamente
ai nuovi investimenti, e al mantenimento della rete stradale e autostradale
nazionale, nonche' alla copertura degli oneri inerenti l'eventuale
ristrutturazione societaria";
b) al comma 2, il primo periodo e' sostituito dal seguente: "All'ANAS Spa sono attribuiti con concessione ai sensi dell'articolo 14 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, di seguito denominata "concessione", i compiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere da a) a g), nonche' l), del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143";
c) al comma 2, l'ultimo periodo e' soppresso;
d) al comma 6, il primo periodo e' sostituito dal seguente: "Le azioni sono inalienabili e attribuite al Ministro dell'economia e delle finanze, il quale esercita i diritti dell'azionista d'intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, secondo le direttive del Presidente del Consiglio dei ministri";
e) il comma 10 e' sostituito dal seguente:
"10. Agli atti ed operazioni connesse alla trasformazione dell'ANAS
in societa' per azioni si applica la disciplina tributaria di cui all'articolo
19 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, nell'interpretazione autentica di cui
all'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75";
f) e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"12-bis. I mutui e i prestiti in capo all'Ente nazionale per le
strade in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione sono
da intendere a tutti gli effetti debiti dello Stato. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalita' per l'ammortamento del
debito".
2. Per il completamento degli interventi di adeguamento infrastrutturale previsti dall'articolo 19, comma 1, lettera i), della legge 1º agosto 2002, n. 166, e' autorizzata la spesa di 5,5 milioni di euro per l'anno 2003 e di 6 milioni di euro per l'anno 2004.
Art. 77
(Interventi ambientali)
1. Ai fini dell'accelerazione dell'attivita' istruttoria della commissione per le valutazioni dell'impatto ambientale di cui all'articolo 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e' autorizzato ad avvalersi del supporto dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) e di altri enti o istituti pubblici o privati a prevalente capitale pubblico, mediante la stipula di apposite convenzioni.
2. Per fare fronte al maggiore onere derivante dal comma 1 del presente articolo, il limite di valore dei progetti di opere di competenza statale sottoposti al versamento dello 0,5 per mille di cui all'articolo 27 della legge 30 aprile 1999, n. 136, e' portato a 5 milioni di euro.
3. Sono soggetti ad autorizzazione integrata ambientale statale tutti gli impianti esistenti, nonche' quelli di nuova realizzazione, relativi alle attivita' industriali di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 1988, n. 377, rientranti nelle categorie elencate nell'allegato I della direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attivita' produttive, sono disciplinate le modalita' di autorizzazione nel caso in cui piu' impianti o parti di essi siano localizzati sullo stesso sito, gestiti dal medesimo gestore, e soggetti ad autorizzazione integrata ambientale da rilasciare da piu' di una autorita' competente. L'autorizzazione di cui al comma 3 e' rilasciata con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sentite le regioni interessate.
5. Gli oneri per l'istruttoria e per i controlli di cui ai commi 3 e 4 sono determinati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attivita' produttive e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sono quantificati in relazione alla complessita' delle attivita' svolte dall'autorita' competente, sulla base del numero dei punti di emissione, della tipologia delle emissioni e delle componenti ambientali interessate. Tali oneri sono posti a carico del gestore e versati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad apposita unita' previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, per essere riutilizzati esclusivamente per le predette spese.
6. Al fine della bonifica e del risanamento ambientale dell'area individuata alla lettera p-quater) del comma 4 dell'articolo 1 della legge 9 dicembre 1998, n. 426, e' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2003, di 1 milione di euro per l'anno 2004 e di 1 milione di euro per l'anno 2005.
7. All'articolo 15 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, dopo il comma 2, sono
inseriti i seguenti:
"2-bis. Il pagamento del corrispettivo dei servizi di depurazione e
fognatura deve essere effettuato dal diverso gestore entro sessanta giorni dal
ricevimento delle fatture per effetto del riparto.
2-ter. Previa richiesta del gestore del servizio di acquedotto e
contestuale versamento degli interessi, calcolati con l'applicazione del tasso
legale aumentato di due punti, il termine di pagamento, di cui al comma 2-bis,
e' differito di un anno dal ricevimento delle fatture.
2-quater. Per omesso o ritardato pagamento oltre l'anno dall'emissione
delle fatture e' dovuta una penalita' pari al 10 per cento dell'importo dovuto,
oltre agli interessi.
2-quinquies. Per le fatture o per i corrispettivi dovuti per il servizio
di depurazione e fognatura maturati prima del 1º gennaio 2003 il termine di
pagamento e' fissato al 31 dicembre 2003".
Art. 78
(Fondo per lo sviluppo sostenibile)
1. La dotazione del fondo per lo sviluppo sostenibile di cui all'articolo 109 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' riservata, fino ad una percentuale pari al 25 per cento della dotazione complessiva, alle aree ad elevato rischio di crisi ambientale di cui all'articolo 74 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, istituite a decorrere dal 1º gennaio 2000.
Art. 79
(Limiti di impegno)
1. Al fine di agevolare lo sviluppo dell'economia e dell'occupazione, sono autorizzati nel triennio 2003-2005 i limiti di impegno di cui alla tabella 1 allegata alla presente legge con la decorrenza e l'anno terminale ivi indicati.
Capo VI
ALTRI INTERVENTI
Art. 80
(Misure di razionalizzazione diverse)
1. Alla legge 25 luglio 2000, n. 209, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 1, lettera a), le parole: ", per un
importo non inferiore al controvalore di 3.000 miliardi di lire italiane e non
superiore al controvalore di 4.000 miliardi di lire italiane" sono
soppresse;
b) all'articolo 2, comma 1, lettera b), le parole: ", per un
importo non inferiore al controvalore di 5.000 miliardi di lire italiane e non
superiore al controvalore di 8.000 miliardi di lire italiane" sono
soppresse;
c) all'articolo 2, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. I crediti di cui al presente articolo sono annullati
progressivamente".
2. Le disponibilita' finanziarie esistenti sul conto corrente presso la Tesoreria centrale dello Stato intestato al Fondo rotativo di cui all'articolo 26 della legge 24 maggio 1977, n. 227, e all'articolo 6 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, sono destinate fino ad un massimo del 20 per cento, nel corso del triennio 2003-2005, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro delle attivita' produttive, a fondi rotativi per l'internazionalizzazione finalizzati all'erogazione di prestiti per attivita' di investimento delle imprese italiane nei Paesi in via di sviluppo e nei Paesi in via di transizione.
3. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro, ai fini della valorizzazione dei beni trasferiti alla societa' costituita ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, convoca una o piu' conferenze di servizi o promuove accordi di programma fissandone i termini per sottoporre all'approvazione iniziative per la valorizzazione degli stessi. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i criteri per l'assegnazione agli enti territoriali interessati dal procedimento di una quota del ricavato attribuibile alla rivendita degli immobili valorizzati ovvero, in luogo della quota del ricavato, di uno o piu' beni immobili la cui valutazione, per tale finalita', e' effettuata in conformita' ai criteri fissati nel citato decreto.
4. Al fine della valorizzazione del patrimonio dello Stato, del recupero, della riqualificazione e della eventuale ridestinazione d'uso, entro il 30 aprile di ogni anno, gli enti locali interessati ad acquisire beni immobili del patrimonio dello Stato ubicati nel loro territorio possono fare richiesta di detti beni all'Agenzia del demanio.
5. Entro il 31 agosto di ogni anno, l'Agenzia del demanio, su conforme parere del Ministero dell'economia e delle finanze anche sulle modalita' e sulle condizioni della cessione, comunica agli enti locali la propria disponibilita' all'eventuale cessione.
6. Al fine di favorire l'autonoma iniziativa per lo svolgimento di attivita', di interesse generale, in attuazione dell'articolo 118, quarto comma, della Costituzione, le istituzioni di assistenza e beneficenza e gli enti religiosi che perseguono rilevanti finalita' umanitarie o culturali possono ottenere la concessione o locazione di beni immobili demaniali o patrimoniali dello Stato, non trasferiti alla "Patrimonio dello Stato Spa", costituita ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, ne´ suscettibili di utilizzazione per usi governativi, a un canone ricognitorio determinato ai sensi degli articoli 1 e 4 della legge 11 luglio 1986, n. 390, e successive modificazioni.
7. Le operazioni di alienazione delle partecipazioni di cui al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, qualora i relativi titoli siano gia' negoziati in mercati finanziari regolamentati, sono effettuate ad un prezzo determinato facendo riferimento al valore dei titoli riscontrato su tali mercati nel periodo dell'alienazione stessa e tenendo conto dell'esigenza di incentivare la domanda di titoli al fine di assicurare il buon esito dell'operazione, anche qualora tale valore risulti inferiore al prezzo al quale si sono completate offerte precedenti dei medesimi titoli. La congruita' del prezzo di cui al primo periodo e' attestata da un consulente finanziario terzo, non coinvolto nella strutturazione dell'operazione di alienazione.
8. Per la piena efficacia degli interventi in materia di immigrazione e di asilo, riguardanti tra l'altro le collaborazioni internazionali, l'apertura e la gestione di centri, la rapida attuazione del Programma asilo, l'ammodernamento tecnologico, e' autorizzato l'incremento della spesa per il Ministero dell'interno di 100 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'interno viene definito il riparto tra le singole unita' previsionali di base. Con lo stesso stanziamento di 100 milioni di euro, ai medesimi fini e nell'arco degli anni 2003, 2004 e 2005, e' incrementato l'organico del personale dei ruoli della Polizia di Stato di 1.000 agenti ed e' altresi' autorizzata l'assunzione di personale dei ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno nel limite di 1.000 unita' delle aree funzionali B e C nell'ambito delle vacanze di organico esistenti. Alla copertura dei relativi posti di organico si provvede nei seguenti limiti massimi di spesa: per il personale della Polizia di Stato 9,2 milioni di euro nell'anno 2003, 32,7 milioni di euro per l'anno 2004 e 34,2 milioni di euro per l'anno 2005; per il personale dell'amministrazione civile dell'interno 6,3 milioni di euro per l'anno 2003, 19,3 milioni di euro per l'anno 2004, 25,3 milioni di euro per l'anno 2005. Le assunzioni per il personale della Polizia di Stato e dell'amministrazione civile dell'interno, di cui ai periodi precedenti, sono disposte in deroga all'articolo 34, comma 4, della presente legge.
9. Per il potenziamento dei mezzi aeroportuali, ai fini dell'adeguamento del servizio antincendi negli aeroporti alle norme ICAO (International Civil Aviation Organization) e' autorizzata per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco la spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.
10. All'articolo 5, comma 3-quinquies, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, introdotto dall'articolo 5, comma 1, lettera e), della legge 30 luglio 2002, n. 189, dopo le parole: "ne da' comunicazione anche in via telematica al Ministero dell'interno e all'INPS" sono inserite le seguenti: "nonche' all'INAIL".
11. All'articolo 22, comma 9, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come sostituito dall'articolo 18, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189, dopo le parole: "Le questure forniscono all'INPS" sono inserite le seguenti "e all'INAIL".
12. All'articolo 33, comma 4, della legge 30 luglio 2002, n. 189, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "e' data facolta' all'INAIL di accedere al registro informatizzato".
13. All'articolo 145, comma 40, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come
modificato dall'articolo 22, comma 14, della legge 28 dicembre 2001, n. 448,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: "al 70 per cento" sono sostituite dalle seguenti:
"all'80 per cento";
b) le parole da: "incentivazione per" fino a: "istruzione
universitaria" sono sostituite dalle seguenti: "incentivazione per
l'alta formazione professionale tramite l'istituzione di un forum permanente
realizzato da una o piu' ONLUS per la professionalita' nautica partecipate da
istituti di istruzione universitaria o convenzionate con gli stessi. Tali
misure, in una percentuale non superiore al 50 per cento, possono essere
destinate dai citati enti alla realizzazione, tramite il recupero di beni
pubblici, di idonee infrastrutture".
14. Limitatamente alle misure adottate con riferimento ai disavanzi dell'esercizio 2001, ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo del Servizio sanitario nazionale a carico dello Stato, sono considerate idonee le misure che danno luogo a maggiori entrate, ancorche' le stesse, pur non manifestando i relativi effetti finanziari interamente nell'anno 2002, siano indicate, per le finalita' di cui sopra, alla realizzazione di tali effetti complessivamente in un periodo pluriennale.
15. Per l'organizzazione e la promozione degli eventi culturali del programma "Genova capitale europea della cultura 2004" sono assegnati al comune di Genova 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004.
16. Gli stanziamenti aggiuntivi per aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, sono aumentati, per l'anno 2003, di 10 milioni di euro per programmi di cooperazione internazionale nei Paesi in via di sviluppo, a favore della promozione dell'attuazione delle Convenzioni fondamentali dell'OIL e delle linee guida dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali. Quota parte degli stanziamenti aggiuntivi, per un importo pari a 5 milioni di euro, e' destinata al finanziamento di iniziative di sostegno delle istituzioni rappresentative nel quadro della cooperazione interparlamentare.
17. A decorrere dal 1º gennaio 2003, l'indennita' di comunicazione di cui all'articolo 4 della legge 21 novembre 1988, n. 508, concessa ai sordomuti come definiti al secondo comma dell'articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, e' aumentata dell'importo di 41 euro per dodici mensilita'.
18. Al fine di assicurare l'integrale utilizzo delle risorse comunitarie relative al Programma operativo assistenza tecnica e azioni di sistema 2000-2006, a supporto dei programmi operativi delle regioni dell'obiettivo 1, il fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e' autorizzato ad anticipare, nei limiti delle risorse disponibili, su richiesta del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione - Servizio per le politiche dei fondi strutturali comunitari, le quote dei contributi comunitari e statali previste per il periodo 2000-2004. Per le annualita' successive il fondo procede alle relative anticipazioni sulla base dello stato di avanzamento del Programma.
19. Per il reintegro delle somme anticipate dal fondo ai sensi del comma 18, si provvede, per la parte comunitaria, con imputazione agli accrediti disposti dall'Unione europea a titolo di rimborso delle spese sostenute nell'ambito del Programma operativo assistenza tecnica e azioni di sistema 2000-2006 e, per la parte statale, con imputazione agli stanziamenti autorizzati in favore del medesimo Programma nell'ambito delle procedure di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183.
20. Al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 4, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. I soggetti che svolgono funzioni di indirizzo, amministrazione,
direzione o controllo presso le fondazioni non possono ricoprire funzioni di
amministrazione, direzione o controllo presso la societa' bancaria conferitaria
o altre societa' operanti nel settore bancario, finanziario o assicurativo in
rapporto di partecipazione azionaria o di controllo ai sensi dell'articolo 6 con
tale societa' bancaria conferitaria, ad eccezione di quelle, non operanti nei
confronti del pubblico, di limitato rilievo economico o patrimoniale";
b) all'articolo 25, dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente:
"3-bis. Per le fondazioni con patrimonio netto contabile risultante
dall'ultimo bilancio approvato non superiore a 200 milioni di euro, e per quelle
con sedi operative prevalentemente in regioni a statuto speciale, le parole
"quarto", "quattro" e "quadriennio", contenute
negli articoli 12, 13 e nel comma 1 del presente articolo sono sostituite,
rispettivamente, dalle seguenti: "settimo", "sette" e
"settennio"".
21. Nell'ambito del programma di infrastrutture strategiche di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, possono essere ricompresi gli interventi straordinari di ricostruzione delle aree danneggiate da eventi calamitosi ed e' inserito un piano straordinario di messa in sicurezza degli edifici scolastici con particolare riguardo a quelli che insistono sul territorio delle zone soggette a rischio sismico. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, presenta entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il predetto piano straordinario al CIPE che, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ripartisce una quota parte delle risorse di cui all'articolo 13, comma 1, della legge 1º agosto 2002, n. 166, tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 3 della legge 11 gennaio 1996, n. 23.
22. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui alla legge 3 agosto 1949, n. 623, e successive modificazioni, concernente l'immissione in consumo in Valle d'Aosta di determinati contingenti annui di merci in esenzione fiscale, l'utilizzazione nei processi produttivi, nel territorio della regione medesima, di generi e di merci in esenzione fiscale ai sensi della predetta legge deve essere considerata, a tutti gli effetti, consumo nel territorio regionale. La disposizione di cui al presente comma costituisce interpretazione autentica ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente.
23. Dopo il comma 11 dell'articolo 176 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e' inserito il seguente:
"11-bis. Al pagamento del pedaggio di cui al comma 11, quando esso
e' dovuto, e degli oneri di accertamento dello stesso, sono obbligati
solidalmente sia il conducente sia il proprietario del veicolo, come stabilito
dall'articolo 196".
24. Il limite d'impegno di cui all'articolo 73, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, deve intendersi come stanziamento annuo per quindici anni da erogare annualmente.
25. In deroga a quanto previsto dall'articolo 21, comma 2, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, la sorveglianza sul territorio del Parco nazionale Gran Paradiso e' esercitata dal Corpo delle guardie alle dipendenze dell'Ente Parco. In deroga a quanto previsto dall'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, il Parco nazionale Gran Paradiso ha sede legale in Torino, e una sede amministrativa ad Aosta, come gia' previsto dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 871, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561. Possono essere previsti uffici operativi e di coordinamento all'interno del Parco.
26. All'articolo 55, comma 3, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonche' quelli erogati alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa e di abitazione per la costruzione, ristrutturazione e manutenzione ordinaria e straordinaria di immobili destinati all'assegnazione in godimento o locazione".
27. Per il rifinanziamento delle iniziative per la promozione della cultura italiana all'estero e per le attivita' degli Istituti italiani di cultura all'estero, e' autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2003.
28. Una quota degli importi autorizzati ai sensi dell'articolo 13 della legge 1º agosto 2002, n. 166, puo' essere destinata al finanziamento degli interventi previsti dall'articolo 6 della legge 29 novembre 1984, n. 798, con le modalita' ivi previste, nonche' di quelli previsti dalle relative ordinanze di protezione civile.
29. Per il completamento degli interventi urgenti per le opere pubbliche e la loro messa in sicurezza e dei rimborsi ai privati a seguito degli eventi alluvionali verificatisi negli anni 1994, 2000 e 2002, e' autorizzato un limite di impegno quindicennale di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004 in favore degli enti e con le procedure di cui al comma 51 dell'articolo 52 della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Per la prosecuzione degli interventi pubblici conseguenti a calamita' naturali che abbiano formato oggetto di disposizioni legislative o per le quali sia stato deliberato lo stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, il Dipartimento della protezione civile e' autorizzato a provvedere con contributi quindicennali ai mutui che i soggetti competenti possono stipulare allo scopo. A tale fine e' autorizzato un limite d'impegno di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004. Alla ripartizione del predetto limite d'impegno si provvede con ordinanze adottate ai sensi dell'articolo 5 della citata legge n. 225 del 1992, sulla base di un piano predisposto d'intesa con il Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, tenendo conto dell'effettivo stato di utilizzo, da parte degli enti erogatori finali, dei finanziamenti gia' autorizzati.
30. Al fine di consentire la prosecuzione del programma di adeguamento della dotazione infrastrutturale del comune di Milano, nonche' per l'ulteriore finanziamento degli interventi previsti ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 29 dicembre 2000, n. 400, e' autorizzata la spesa di 24 milioni di euro per l'anno 2003 quale contributo agli oneri per la realizzazione di interventi infrastrutturali per la riqualificazione urbana e della rete della mobilita'.
31. Ai fini della promozione culturale delle citta' e delle regioni che si affacciano sul Mediterraneo, con particolare riferimento al patrimonio storico e architettonico, per l'anno 2003 e' autorizzata, in favore del Ministero per i beni e le attivita' culturali, la spesa di 400.000 euro, per il sostegno dell'attivita' dell'Agenzia per il patrimonio culturale euromediterraneo. La sede del coordinamento delle predette iniziative di promozione culturale e' individuata nella citta' di Lecce.
32. I benefici previsti dall'articolo 4-bis del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365, si applicano, nei limiti delle risorse individuate ai sensi del comma 6 del medesimo articolo 4-bis, anche alle associazioni, alle fondazioni e agli enti, anche religiosi, nonche' alle istituzioni che perseguono scopi di natura sociale, le cui strutture siano state danneggiate dalle calamita' idrogeologiche verificatesi nei mesi di ottobre e novembre 2000.
33. All'articolo 52, comma 51, primo periodo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: "e 2000" sono sostituite dalle seguenti: ", 2000 e 2002".
34. Al comma 1 dell'articolo 146 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo le parole: "per il 2001" sono inserite le seguenti: "e di 2 milioni di euro per l'anno 2003".
35. Il finanziamento annuale previsto dall'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e' incrementato di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003. Limitatamente al 2003 la predetta somma e' incrementata di ulteriori 5 milioni di euro.
36. Al fine di favorire il coordinamento delle attivita' e degli interventi per il contrasto dello sfruttamento sessuale e dell'abuso sessuale dei minori, nonche' il funzionamento della Commissione per le adozioni internazionali, e' autorizzata, per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, la spesa di 2 milioni di euro. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, tali autorizzazioni di spesa nonche' le spese relative al coordinamento delle attivita' di contrasto dello sfruttamento sessuale e dell'abuso sessuale dei minori di cui all'articolo 17 della legge 3 agosto 1998, n. 269, e quelle relative all'esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aia il 29 maggio 1993, di cui all'articolo 9 della legge 31 dicembre 1998, n. 476, sono iscritte nel Fondo per il funzionamento della Presidenza del Consiglio dei ministri dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
37. Le disposizioni recate dal regolamento per la semplificazione delle modalita' di certificazione dei corrispettivi per le societa' e le associazioni sportive dilettantistiche, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2002, n. 69, si applicano anche alle associazioni pro-loco per le manifestazioni dalle stesse organizzate.
38. Il contributo previsto dall'articolo 145, comma 17, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in favore del Club alpino italiano (CAI), per le attivita' del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (CNSAS), e' incrementato, a decorrere dall'anno 2003, di 200.000 euro.
39. Il soccorso in montagna, in grotta, in ambienti ostili e impervi, e', di norma, attribuito al CNSAS del CAl ed al Bergrettungs - Dienst (BRD) dell'Alpenverein Sudtirol (AVS). Al CNSAS ed al BRD spetta il coordinamento dei soccorsi in caso di presenza di altri enti o organizzazioni, con esclusione delle grandi emergenze o calamita'.
40. Il requisito della distanza tra le ricevitorie del lotto gestite da rivenditori di generi di monopolio e le ricevitorie gestite da ex dipendenti del lotto, introdotto dal decreto del Ministro delle finanze 6 maggio 1987 e dalla legge 19 aprile 1990, n. 85, distanza successivamente ridotta dall'articolo 33 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e' soppresso a decorrere dal 30 giugno 2003.
41. Con decreto del Ministro degli affari esteri, da emanare entro il 28 febbraio 2003, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla variazione in aumento della tariffa di cui all'articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, e successive modificazioni, ed in particolare al riallineamento degli importi da percepire per il rilascio dei visti nazionali di lunga durata alle somme riscosse, per analoghe finalita', dagli altri Stati che aderiscono alla Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen.
42. Il 10 per cento delle maggiori entrate, determinate prendendo a base la differenza tra la somma accertata e quella rilevata nell'anno immediatamente precedente, provenienti dalla riscossione dei diritti consolari in relazione all'applicazione delle disposizioni di cui al comma 41, certificate con decreto del Ministro degli affari esteri, e' prioritariamente destinato, attraverso gli strumenti della contrattazione integrativa, all'incentivazione della produttivita' del personale non dirigente in servizio presso il predetto Ministero, in ragione dei maggiori impegni derivanti dallo svolgimento del semestre di presidenza dell'Unione europea e dalle attivita' di contrasto all'immigrazione clandestina alle quali sono chiamate le rappresentanze diplomatiche e consolari. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
43. All'articolo 10, comma 7, della legge 11 gennaio 2001, n. 7, le parole da: "ventiquattro " fino a: "legge" sono sostituite dalle seguenti: "il 30 marzo 2005".
44. All'articolo 1, comma 5, del decreto legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, e successive modificazioni, la parola: "quattro" e' sostituita dalla seguente: "sei".
45. All'articolo 141 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo il comma 3 e'
inserito il seguente:
"3-bis. Al fine di assicurare il corretto funzionamento degli enti
di cui al comma 1 nonche' per la realizzazione di ulteriori investimenti e'
autorizzato il limite d'impegno quindicennale di 5.270.000 euro a decorrere
dall'anno 2003. Entro il 30 giugno 2003 i suddetti enti presentano al Ministero
delle politiche agricole e forestali propri programmi finalizzati al loro
corretto funzionamento e alla realizzazione di investimenti".
46. Al terzo comma dell'articolo 490 del codice di procedura civile, e' aggiunto il seguente periodo: "Sono equiparati ai quotidiani, i giornali di informazione locale, multisettimanali o settimanali editi da soggetti iscritti al Registro operatori della comunicazione (ROC) e aventi caratteristiche editoriali analoghe a quelle dei quotidiani che garantiscono la maggior diffusione nella zona interessata".
47. Per la prosecuzione degli interventi relativi alla biblioteca europea di Milano, anche attraverso soggetti a tali fini costituiti, cui lo Stato puo' partecipare, e' autorizzata la spesa di 5.000.000 di euro per l'anno 2004 e di 15.000.000 di euro per l'anno 2005.
48. E' concesso un contributo straordinario di 516.000 euro a favore dell'UNICEF, per l'anno 2003.
49. I trasferimenti erariali correnti di cui all'articolo 27, comma 3, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono aumentati: a) di 20 milioni di euro per l'anno 2003; b) di 20 milioni di euro per ciascuno degli ani 2004 e 2005. Agli oneri derivanti all'attuazione della lettera b) si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione dell'articolo 22.
50. Le disposizioni previste dall'articolo44, comma 3, ultimo periodo, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni,si intendono applicabili alle procedure di alienazione di cui al comma 1 del medesimo articolo 44, con esclusione delle permute.
51. E' concessa al Ministro dell'interno la facolta', per l'esercizio 2003, di effettuare variazioni compensative tra le unita' previsionali di base, concernenti il funzionamento, 1.1.1.0. e 5.1.1.1. nella misura massima di euro 2.521.300, ed altresi' tra le unita' previsionali di base, concernenti il funzionamento, le spese generali e i mezzi operativi e strumentali,1.1.1.0. e 2.1.1.0, 3.1.1.1., 5.1.1.1.,5.1.1.3. nella misura massima rispettivamente di euro 1.333.000, euro 841.825, euro 191.089, euro 516.457 ed euro 816.543.
52. All'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n.
368, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'alinea, le parole: "valorizzazione dei beni culturali e
ambientali", sono sostituite dalle seguenti: "gestione dei servizi
relativi ai beni culturali di interesse nazionale individuati ai sensi
dell'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2000, n. 283";
b) alla lettera b-bis), primo periodo, le parole da: "servizi
finalizzati" a: "numero 112," sono sostituite dalle seguenti:
"servizi relativi ai beni culturali di interesse nazionale ".
53. All'Istituto per la contabilita' nazionale e' concesso un contributo a valere sulle risorse di cui all'articolo 32 della legge 28 dicembre 2001, n. 448. A tale fine, a decorrere dall'anno 2003, l'Istituto per la contabilita' nazionale viene inserito nell'elenco degli enti indicati nella tabella 1 allegata alla citata legge n. 448 del 2001 per essere incluso nel riparto delle risorse di cui al predetto articolo 32. L'Istituto invia annualmente alle Camere, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, i rendiconti dell'attivita' svolta.
54. Le disponibilita' finanziarie di EFIM in liquidazione coatta amministrativa, di Alumix Spa in liquidazione coatta amministrativa, di Efimpianti Spa in liquidazione coatta amministrativa, depositate presso la tesoreria centrale dello Stato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, comma 7, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, e successive modificazioni, e dell'articolo 156, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, possono essere versate al Capo X, capitolo 2368, entrate eventuali e diverse, dello stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2003 e corrispondente capitolo per gli anni successivi. Con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro, sulla base delle comunicazioni fornite dal commissario liquidatore dell'EFIM in liquidazione coatta amministrativa, tenuto conto del fabbisogno finanziario delle suddette procedure liquidatorie, e' determinato l'ammontare delle somme da versare al Capo X dello stato di previsione dell'entrata e le modalita' di versamento.
55. La concessione di costruzione e gestione di appalti pubblici di cui all'articolo 19, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, non costituisce operazione permutativa.
56. Ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, alle aziende agricole dei comuni della Sicilia colpiti dal sisma del 12 e 16 dicembre 1990 e da successivi eventi calamitosi, per tutti i debiti contributivi ed alle aziende industriali, per i mutui agevolati di ricerca, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 1968, n. 1089, per entrambe maturati e scaduti fino alla data di entrata in vigore della presente legge, e' concessa una sospensione fino al 30 giugno 2003.
57. All'articolo unico della legge 27 settembre 1963, n. 1316, e' aggiunto il
seguente comma:
"Il venditore ha tuttavia facolta' di produrre al competente ufficio del
Pubblico registro automobilistico gli atti di cui al primo comma entro dieci
giorni dalla data in cui e' stata effettuata la prima iscrizione del veicolo a
seguito della presentazione di idonea autocertificazione, provvisoriamente
sostitutiva degli atti predetti, e della contestuale corresponsione di tutti gli
importi a qualsiasi titolo dovuti; l'iscrizione e' cancellata d'ufficio se gli
atti non sono prodotti nel termine".
58. Gli effetti economici dei decreti legislativi di cui all'articolo 7 della legge 29 marzo 2001, n. 86, da adottare entro il 31 maggio 2003, sono determinati utilizzando anche le risorse stanziate allo scopo dall'articolo 16, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
59. Per fronteggiare le esigenze derivanti dalle eccezionali avversita' atmosferiche verificatesi nell'anno 2002, per le quali e' intervenuta la dichiarazione dello stato di emergenza di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 novembre 2002, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 288, n. 289 e n. 290, rispettivamente del 9, 10 e 11 dicembre 2002, il Dipartimento della protezione civile provvede, con ordinanze emanate ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, d'intesa con le regioni interessate, ed e' autorizzato a concorrere con contributi in favore delle regioni medesime che contraggono mutui allo scopo. A tale fine, in aggiunta alle risorse gia' a disposizione del Dipartimento medesimo, e' autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2003.
60. Per l'anno 2003 e' autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per le esigenze di prosecuzione del programma EFA (European Fighter Aircraft).
Art. 81
(Misure di contenimento dell'inflazione nel mercato assicurativo)
1. Al fine di prevenire o attenuare il fenomeno dell'inflazione e in attuazione dei principi di libera concorrenza stabiliti dal diritto comunitario e delle disposizioni del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, recante attuazione della direttiva 92/49/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, e coerentemente con le norme sul rispetto dell'obbligo a contrarre, sono o restano inapplicabili ai rapporti in atto alla data di entrata in vigore della presente legge, o costituiti dopo tale data, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che impongono limiti alle imprese di assicurazione nella individuazione dei parametri tariffari statisticamente significativi ai fini della costruzione della tariffa stessa.
2. Il Ministro delle attivita' produttive e' autorizzato ad adottare i provvedimenti necessari per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.
Art. 82
(Continuita' territoriale)
1. Le disposizioni di cui all'articolo 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144, si applicano anche alle citta' di Albenga, Cuneo, Taranto, Trapani, Crotone, Bolzano, Aosta, e per le isole di Pantelleria e Lampedusa, in conformita' alle disposizioni di cui al regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio del 23 luglio 1992 nei limiti delle risorse gia' preordinate.
Art. 83
(Mutui agevolati)
1. Al fine di assicurare, per l'anno 2003, il finanziamento degli interventi a titolo di mutuo agevolato di cui ai titoli I e II del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, e' concesso un contributo, limitatamente al triennio 2003-2005, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2003, a 20 milioni di euro per l'anno 2004 e a 45 milioni di euro per l'anno 2005, quale concorso dello Stato a fronte degli oneri per interessi derivanti dai mutui che Sviluppo Italia Spa puo' contrarre sul mercato, o derivanti dall'emissione di prestiti obbligazionari emessi dalla medesima Sviluppo Italia.
2. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione aggiuntiva di cui al comma 1 del precedente articolo 61.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, anche con riferimento all'articolo 61, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio tra le pertinenti unita' previsionali di base degli stati di previsione delle amministrazioni interessate.
Art. 84
(Privatizzazione del patrimonio immobiliare delle regioni, degli enti locali
e degli altri enti pubblici)
1. Le regioni, le province, i comuni e gli altri enti locali sono autorizzati a costituire o a promuovere la costituzione, anche attraverso soggetti terzi, di piu' societa' a responsabilita' limitata con capitale iniziale di 10.000 euro, aventi ad oggetto esclusivo la realizzazione di una o piu' operazioni di cartolarizzazione dei proventi derivanti dalla dismissione dei rispettivi patrimoni immobiliari.
2. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 4, 6 e 7 dell'articolo 2 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, in quanto compatibili. Ai fini delle imposte sui redditi, ai titoli emessi dalle societa' di cui al comma 1 si applica il trattamento stabilito all'articolo 6, comma 1, della legge 30 aprile 1999, n. 130.
3. I beni immobili individuati ai sensi dei commi 1 e 2 possono essere trasferiti a titolo oneroso alle societa' costituite ai sensi del comma 1 con atto pubblico o scrittura privata autenticata, previa delibera dell'organo competente degli enti proprietari secondo il rispettivo ordinamento. La predetta delibera ha il contenuto previsto al comma 1 dell'articolo 3 del citato decreto-legge n. 351 del 2001. Gli onorari notarili relativi al trasferimento sono ridotti a un terzo.
4. L'inclusione dei beni nelle delibere di cui al comma 3 non modifica il regime giuridico, previsto dagli articoli 823 e 829, primo comma, del codice civile, dei beni demaniali trasferiti.
5. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 2, 7, 9, 17, 18, secondo e terzo periodo e 19 dell'articolo 3 del citato decreto-legge n. 351 del 2001.
6. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 si applicano anche ai beni immobili degli enti pubblici strumentali di regioni, province, comuni ed altri enti locali che ne facciano richiesta all'ente territoriale di riferimento, e ai beni immobili delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere. I predetti beni immobili sono trasferiti a titolo oneroso dagli enti proprietari ai rispettivi enti territoriali di riferimento mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata. Gli onorari notarili relativi al trasferimento sono ridotti a un terzo. Al trasferimento si applica la disposizione di cui al comma 6 dell'articolo 2 del citato decreto-legge 25 settembre 2001 n. 351.
7. Gli enti territoriali di riferimento ai quali sono trasferiti i beni immobili ai sensi del comma 6 procedono alla realizzazione delle operazioni di cartolarizzazione in conformita' alle disposizioni del presente articolo. Il prezzo per il trasferimento dei beni immobili e' corrisposto agli enti i cui beni costituiscono oggetto delle operazioni di trasferimento.
8. Gli enti che intendono realizzare operazioni di cartolarizzazione ai sensi del presente articolo ne danno comunicazione preventiva al Ministero dell'economia e delle finanze.
9. All'articolo 15, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, alla fine del primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: "ovvero di altri crediti dello Stato e di altri enti pubblici".
10. La destinazione del ricavo delle operazioni di cartolarizzazione effettuate ai sensi del comma 9 e' stabilita con le modalita' previste ai sensi del comma 5 del citato articolo 15 della legge n. 448 del 1998.
Art. 85
(Tutela dei prodotti tipici delle zone di montagna)
1. Al fine di tutelare l'originalita' del patrimonio storico-culturale dei territori montani, attraverso la valorizzazione dei loro prodotti protetti con "denominazione di origine" o "indicazione geografica" ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, ed in accoglimento della raccomandazione n. 1575/2002, approvata dal Consiglio d'Europa il 3 settembre 2002, e' istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali l'Albo dei prodotti di montagna, autorizzati a fregiarsi della menzione aggiuntiva "prodotto nella montagna" seguita dall'indicazione geografica del territorio interessato, da attribuire, sentite le comunita' montane interessate, alle sole produzioni agroalimentari originate nei comuni montani per quanto riguarda sia tutte le fasi di produzione e di trasformazione sia la provenienza della materia prima.
2. Le produzioni di cui al comma 1 possono fregiarsi della menzione aggiuntiva anche se aggregate a piu' vasti comprensori di consorzi di tutela.
3. L'iscrizione all'Albo di cui al comma 1 per l'uso della menzione "prodotto nella montagna" e' esente dai diritti annuali di segreteria.
4. In deroga ai requisiti previsti dall'articolo 2 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, e con riferimento alle strutture artigianali destinate alla preparazione di prodotti alimentari tipici situate in comuni montani ad alta marginalita', le regioni possono individuare i requisiti strutturali minimi necessari per il rilascio della relativa autorizzazione, salva comunque l'esigenza di assicurare l'igiene completa degli alimenti da accertare con i controlli previsti dalla normativa vigente.
5. L'articolo 15 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e' abrogato.
Art. 86
(Interventi per la ricostruzione nei comuni colpiti da eventi sismici
di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219)
1. Al fine della definitiva chiusura degli interventi infrastrutturali di cui all'articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, nelle aree della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria, e' nominato, con decreto del Ministro delle attivita' produttive, un commissario ad acta che provvede alla realizzazione in regime di concessione di ogni ulteriore intervento funzionalmente necessario al completamento del programma, le cui opere siano state gia' individuate e la cui progettazione gia' affidata alla data del 28 febbraio 1991. Il commissario provvede altresi' alla realizzazione degli interventi resi necessari da eventi naturali eccezionali e riferiti ad opere non ancora consegnate in via definitiva al destinatario finale, nonche' alla consegna definitiva delle opere collaudate agli enti destinatari preposti alla relativa gestione.
2. Sono revocate le concessioni per la realizzazione di opere di viabilita', finanziate ai sensi della legge 14 maggio 1981, n. 219, i cui lavori alla data del 31 dicembre 2001 non abbiano conseguito significativi avanzamenti da almeno tre anni. Il commissario di cui al comma 1, con propria determinazione, affida, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il completamento della realizzazione delle opere suddette con le modalita' ritenute piu' vantaggiose per la pubblica amministrazione sulla base della medesima disciplina straordinaria di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219, e ne cura l'esecuzione.
3. Il commissario, nel dare avvio alle attivita' di cui ai commi 1 e 2, valuta l'onere derivante dal loro completamento e ne informa il CIPE per l'individuazione delle risorse finanziarie, d'intesa con le regioni destinatarie degli interventi e a valere sui trasferimenti ad esse assegnati. All'onere per il compenso del commissario e per il funzionamento della struttura di supporto composta da personale in servizio presso il Ministero delle attivita' produttive, per un massimo di 300.000 euro annui, si provvede a valere sulle disponibilita' del Ministero delle attivita' produttive di cui alla contabilita' speciale 1728, che saranno versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione allo stato di previsione del predetto Ministero.
Art. 87
(Banconote e monete)
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 della legge 7 aprile 1997, n. 96, e'
inserito il seguente:
"1-bis. Le banconote in lire possono essere convertite in euro
presso le filiali della Banca d'Italia non oltre il 28 febbraio 2012".
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 52-ter del decreto legislativo 24
giugno 1998, n. 213, e' aggiunto il seguente:
"1-bis. Le monete in lire possono essere convertite in euro presso
le filiali della Banca d'Italia non oltre il 28 febbraio 2012".
3. Restano fermi i termini di prescrizione delle banconote e delle monete in lire, di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 7 aprile 1997, n. 96, e all'articolo 52-ter, comma 1, del citato decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, anche ai fini della conversione in euro di cui ai commi 1 e 2.
4. Entro il 31 gennaio 2003 il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia effettueranno una stima delle banconote in lire che si prevede non saranno presentate per la conversione in euro entro il 28 febbraio 2012. Il 65 per cento dell'importo risultante dalla stima predetta sara' corrisposto dalla Banca d'Italia all'erario entro il 28 febbraio 2003; fino al 25 per cento dell'importo risultante dalla stima sara' corrisposto dalla Banca d'Italia all'erario entro il 31 gennaio 2008, tenuto conto dell'andamento dei rimborsi effettuati. L'importo residuo delle banconote in lire non presentate per la conversione in euro entro il 28 febbraio 2012 sara' corrisposto dalla Banca d'Italia all'erario entro il 31 marzo 2012. Nell'ipotesi in cui il valore delle banconote in lire presentate per il rimborso eccedesse gli importi versati all'erario, la Banca d'Italia provvedera' alla conversione in euro, utilizzando le disponibilita' del conto di cui all'articolo 4 della legge 26 novembre 1993, n. 483.
5. E' autorizzata la coniazione e l'emissione di monete per collezionisti aventi corso legale solo in Italia nei tagli da 5, 10, 20 e 50 euro. Con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze sono determinate le caratteristiche tecniche ed artistiche, i contingenti e la data dalla quale le monete di cui al presente comma avranno corso legale in Italia.
Art. 88
(Disposizioni concernenti i consorzi agrari)
1. All'articolo 4 della legge 28 ottobre 1999, n. 410, e successive
modificazioni, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. I provvedimenti di cui agli articoli 2540, 2543, 2544 e 2545 del
codice civile sono adottati dal Ministero delle attivita' produttive di concerto
con il Ministero delle politiche agricole e forestali, che assicura il
monitoraggio economico e finanziario sull'attivita' dei consorzi agrari, anche
in funzione dell'emanazione dei provvedimenti di cui al presente comma".
2. All'articolo 5 della legge 28 ottobre 1999, n. 410, e' aggiunto, in fine,
il seguente comma:
"7-bis. Nel caso in cui per la presentazione del concordato ai sensi
dell'articolo 214 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il Ministero delle
attivita' produttive, di concerto con il Ministero delle politiche agricole e
forestali, abbia disposto la nomina di un commissario ad acta in
sostituzione di organi statutari del consorzio, al fine di assicurare
l'efficiente gestione del consorzio stesso e la ricostituzione ordinaria degli
organi sociali, apportando le opportune modifiche statutarie, in linea con gli
scopi anche pubblicistici assegnati ai consorzi agrari, puo' essere nominato,
con le modalita' di cui all'articolo 4, comma 2, della presente legge e per una
durata massima di dodici mesi, un commissario con i poteri di cui all'articolo
2543 del codice civile".
Art. 89
(Contributo per l'acquisto o il noleggio di ricevitori per la televisione
digitale terrestre
e per l'accesso a larga banda ad Internet)
1. Per l'anno 2003, in sostituzione di quanto previsto dall'articolo 22 della legge 5 marzo 2001, n. 57, alle persone fisiche, ai pubblici esercizi e agli alberghi che acquistano o noleggiano un apparato idoneo a consentire la ricezione dei segnali televisivi in tecnica digitale terrestre (T-DVB) e la conseguente interattivita', e' riconosciuto un contributo statale pari a 150 euro.
2. Un contributo statale pari a 75 euro e' altresi' riconosciuto alle persone fisiche o giuridiche che acquistano o noleggiano o detengono in comodato un apparato di utente per la trasmissione o la ricezione a larga banda dei dati via Internet. Il contributo e' corrisposto mediante uno sconto di ammontare corrispondente, praticato sull'ammontare previsto nei contratti di abbonamento al servizio di accesso a larga banda ad Internet, stipulati dopo il 1º dicembre 2002.
3. Nel caso dell'acquisto, il contributo e' riconosciuto immediatamente sulle prime bollette di pagamento e fino alla concorrenza dello sconto. Nel caso del noleggio o della detenzione in comodato, il cui contratto deve avere durata annuale, il contributo e' riconosciuto ripartendo lo sconto sulle bollette del primo anno.
4. La concessione dei contributi previsti ai commi 1 e 2 e' disposta entro il limite di spesa di 31 milioni di euro per l'anno 2003 a valere sulle disponibilita', utilizzabili sulla base della vigente normativa contabile, derivanti dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 22, comma 1, della legge 5 marzo 2001, n. 57.
5. Con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalita' di attribuzione del contributo.
6. Con decreto del Ministro delle comunicazioni, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' stabilita la disciplina dei contributi inerenti alle licenze individuali e alle autorizzazioni generali per i servizi di telecomunicazione ad uso privato sulla base dei criteri indicati nei commi 20 e 21 dell'articolo 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318.
7. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 6 resta ferma la disciplina transitoria di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 30 gennaio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32 del 7 febbraio 2002.
Art. 90
(Disposizioni per l'attivita' sportiva dilettantistica)
1. Le disposizioni della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, e le altre disposizioni tributarie riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche si applicano anche alle societa' sportive dilettantistiche costituite in societa' di capitali senza fine di lucro.
2. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, l'importo fissato dall'articolo 1, comma 1, della legge 16 dicembre 1991, n. 398, come sostituito dall'articolo 25 della legge 13 maggio 1999, n. 133, e successive modificazioni, e' elevato a 250.000 euro.
3. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 81, comma 1, lettera m), e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo:
"Tale disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione
coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non
professionale resi in favore di societa' e associazioni sportive
dilettantistiche.";
b) all'articolo 83, comma 2, le parole: "a lire 10.000.000"
sono sostituite dalle seguenti: "a 7.500 euro".
4. Il CONI, le Federazioni sportive nazionali e gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI non sono obbligati ad operare la ritenuta del 4 per cento a titolo di acconto sui contributi erogati alle societa' e associazioni sportive dilettantistiche, stabilita dall'articolo 28, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
5. Gli atti costitutivi e di trasformazione delle societa' e associazioni sportive dilettantistiche, nonche' delle Federazioni sportive e degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI direttamente connessi allo svolgimento dell'attivita' sportiva, sono soggetti all'imposta di registro in misura fissa.
6. Al n. 27-bis della tabella di cui all'allegato B annesso al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e dalle federazioni sportive ed enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI".
7. All'articolo 13-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, dopo le parole: "organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS) " sono inserite le seguenti: "e le societa' e associazioni sportive dilettantistiche".
8. Il corrispettivo in denaro o in natura in favore di societa', associazioni sportive dilettantistiche e fondazioni costituite da istituzioni scolastiche, nonche' di associazioni sportive scolastiche che svolgono attivita' nei settori giovanili riconosciuta dalle Federazioni sportive nazionali o da enti di promozione sportiva costituisce, per il soggetto erogante, fino ad un importo annuo complessivamente non superiore a 200.000 euro, spesa di pubblicita', volta alla promozione dell'immagine o dei prodotti del soggetto erogante mediante una specifica attivita' del beneficiario, ai sensi dell'articolo 74, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
9. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 13-bis, comma 1, la lettera i-ter) e'
sostituita dalla seguente:
"i-ter) le erogazioni liberali in denaro per un importo complessivo
in ciascun periodo d'imposta non superiore a 1.500 euro, in favore delle
societa' e associazioni sportive dilettantistiche, a condizione che il
versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale
ovvero secondo altre modalita' stabilite con decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400";
b) all'articolo 65, comma 2, la lettera c-octies) e' abrogata.
10. All'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: "delle indennita' e dei rimborsi di cui all'articolo 81, comma 1, lettera m), del citato testo unico delle imposte sui redditi" sono soppresse.
11. All'articolo 111-bis, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ed alle associazioni sportive dilettantistiche".
12. Presso l'Istituto per il credito sportivo e' istituito il Fondo di garanzia per la fornitura di garanzia sussidiaria a quella ipotecaria per i mutui relativi alla costruzione, all'ampliamento, all'attrezzatura, al miglioramento o all'acquisto di impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree da parte di societa' o associazioni sportive dilettantistiche con personalita' giuridica.
13. Il Fondo e' disciplinato con apposito regolamento adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio nazionale del CONI. Il regolamento disciplina, in particolare, le forme di intervento del Fondo in relazione all'entita' del finanziamento e al tipo di impianto.
14. Il Fondo e' gestito e amministrato a titolo gratuito dall'Istituto per il credito sportivo.
15. La garanzia prestata dal Fondo e' di natura sussidiaria, si esplica nei limiti e con le modalita' stabiliti dal regolamento di cui al comma 13 e opera entro i limiti delle disponibilita' del Fondo.
16. La dotazione finanziaria del Fondo e' costituita dall'importo annuale acquisito dal fondo speciale di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, e successive modificazioni, dei premi riservati al CONI a norma dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, colpiti da decadenza.
17. Le societa' e associazioni sportive dilettantistiche devono indicare
nella denominazione sociale la finalita' sportiva e la ragione o la
denominazione sociale dilettantistica e possono assumere una delle seguenti
forme:
a) associazione sportiva priva di personalita' giuridica disciplinata
dagli articoli 36 e seguenti del codice civile;
b) associazione sportiva con personalita' giuridica di diritto privato ai
sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10
febbraio 2000, n. 361;
c) societa' sportiva di capitali costituita secondo le disposizioni
vigenti, ad eccezione di quelle che prevedono le finalita' di lucro.
18. Con uno o piu' regolamenti, emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto delle disposizioni
dell'ordinamento generale e dell'ordinamento sportivo, secondo i seguenti
principi generali, sono individuati:
a) i contenuti dello statuto e dell'atto costitutivo delle societa' e
delle associazioni sportive dilettantistiche, con particolare riferimento a:
1) assenza di fini di lucro;
2) rispetto del principio di democrazia interna;
3) organizzazione di attivita' sportive dilettantistiche, compresa l'attivita'
didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attivita'
sportive;
4) disciplina del divieto per gli amministratori di ricoprire cariche sociali in
altre societa' e associazioni sportive nell'ambito della medesima disciplina;
5) gratuita' degli incarichi degli amministratori;
6) devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle
societa' e delle associazioni;
7) obbligo di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI nonche' agli
statuti e ai regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o dell'ente di
promozione sportiva cui la societa' o l'associazione intende affiliarsi;
b) le modalita' di approvazione dello statuto, di riconoscimento ai fini
sportivi e di affiliazione ad una o piu' Federazioni sportive nazionali del CONI
o alle discipline sportive associate o a uno degli enti di promozione sportiva
riconosciuti dal CONI, anche su base regionale;
c) i provvedimenti da adottare in caso di irregolare funzionamento o di
gravi irregolarita' di gestione o di gravi infrazioni all'ordinamento sportivo.
19. Sono fatte salve le disposizioni relative ai gruppi sportivi delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui all'articolo 6, comma 4, della legge 31 marzo 2000, n. 78, firmatari di apposite convenzioni con il CONI.
20. Presso il CONI e' istituito, anche in forma telematica e senza oneri
aggiuntivi per il bilancio dello Stato, il registro delle societa' e delle
associazioni sportive dilettantistiche distinto nelle seguenti tre sezioni:
a) associazioni sportive dilettantistiche senza personalita' giuridica;
b) associazioni sportive dilettantistiche con personalita' giuridica;
c) societa' sportive dilettantistiche costituite nella forma di societa'
di capitali.
21. Le modalita' di tenuta del registro di cui al comma 20, nonche' le procedure di verifica, la notifica delle variazioni dei dati e l'eventuale cancellazione sono disciplinate da apposita delibera del Consiglio nazionale del CONI, che e' trasmessa al Ministero vigilante ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 gennaio 1992, n. 138.
22. Per accedere ai contributi pubblici di qualsiasi natura, le societa' e le associazioni sportive dilettantistiche devono dimostrare l'avvenuta iscrizione nel registro di cui al comma 20.
23. I dipendenti pubblici possono prestare la propria attivita', nell'ambito delle societa' e associazioni sportive dilettantistiche, fuori dall'orario di lavoro, purche' a titolo gratuito e fatti salvi gli obblighi di servizio, previa comunicazione all'amministrazione di appartenenza. Ai medesimi soggetti possono essere riconosciuti esclusivamente le indennita' e i rimborsi di cui all'articolo 81, comma 1, lettera m), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
24. L'uso degli impianti sportivi in esercizio da parte degli enti locali territoriali e' aperto a tutti i cittadini e deve essere garantito, sulla base di criteri obiettivi, a tutte le societa' e associazioni sportive.
25. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 29 della presente legge, nei casi in cui l'ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione e' affidata in via preferenziale a societa' e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari. Le regioni disciplinano, con propria legge, le modalita' di affidamento.
26. Le palestre, le aree di gioco e gli impianti sportivi scolastici, compatibilmente con le esigenze dell'attivita' didattica e delle attivita' sportive della scuola, comprese quelle extracurriculari ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, devono essere posti a disposizione di societa' e associazioni sportive dilettantistiche aventi sede nel medesimo comune in cui ha sede l'istituto scolastico o in comuni confinanti.
Art. 91
(Asili nido nei luoghi di lavoro)
1. Al fine di assicurare un'adeguata assistenza familiare alle lavoratrici e ai lavoratori dipendenti con prole, e' istituito dall'anno 2003 il Fondo di rotazione per il finanziamento dei datori di lavoro che realizzano, nei luoghi di lavoro, servizi di asilo nido e micro-nidi, di cui all'articolo 70 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
2. Ai fini dell'ammissione al finanziamento, i datori di lavoro presentano
apposita domanda al Ministero del lavoro e delle politiche sociali contenente le
seguenti indicazioni:
a) stima dei tempi di realizzazione delle opere ammesse al finanziamento;
b) entita' del finanziamento richiesto, in valore assoluto e in
percentuale del costo di progettazione dell'opera;
c) stima del costo di esecuzione dell'opera.
3. Il prospetto contenente le informazioni di cui al comma 2 e le relative modalita' di trasmissione sono definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da emanare entro il 31 marzo 2003. In caso di ingiustificati ritardi o gravi irregolarita' nell'impiego del contributo, il finanziamento e' revocato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
4. I criteri per la concessione dei finanziamenti sono determinati con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le pari
opportunita', entro il 31 marzo 2003, tenendo conto in ogni caso dei seguenti
principi:
a) il tasso di interesse da applicare alle somme rimborsate e'
determinato in misura non inferiore allo 0,50 per cento annuo;
b) i finanziamenti devono essere rimborsati al cinquanta per cento
mediante un piano di ammortamento di durata non superiore a sette anni,
articolato in rate semestrali posticipate corrisposte a decorrere dal terzo anno
successivo a quello di effettiva erogazione delle risorse;
c) equa distribuzione territoriale dei finanziamenti.
5. Per l'anno 2003, nell'ambito delle risorse stanziate sul Fondo nazionale per le politiche sociali a sostegno delle politiche in favore delle famiglie di cui all'articolo 46, comma 2, e nel limite massimo di 10 milioni di euro, sono preordinate le risorse da destinare per la costituzione del Fondo di rotazione di cui al comma 1. Per gli anni successivi, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e' determinata la quota da attribuire al predetto Fondo di rotazione nell'ambito del menzionato Fondo nazionale per le politiche sociali.
6. Il comma 6 dell'articolo 70 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, si interpreta nel senso che la deduzione relativa alle spese di partecipazione alla gestione dei nidi e dei micro-nidi nei luoghi di lavoro, prevista per i genitori e i datori di lavoro, si applica con riferimento ai nidi e ai micro-nidi gestiti sia dai comuni sia dai datori di lavoro. Dalle disposizioni di cui al periodo precedente non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Art. 92
(Esenzioni a favore dei centri sociali per anziani)
1. I centri sociali per anziani gestiti dai soggetti e per le finalita' di cui al comma 2, nelle cui strutture ricettive siano installati apparecchi radioriceventi destinati all'ascolto collettivo, sono esentati dal pagamento del canone annuo di abbonamento alle radiodiffusioni. I medesimi centri sono altresi' esentati dal pagamento dell'imposta sugli intrattenimenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, per lo svolgimento delle attivita' indicate nella tariffa allegata al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972, e successive modificazioni, svolte occasionalmente e in attuazione delle finalita' di cui al comma 2 del presente articolo.
2. L'esenzione di cui al comma 1 e' concessa ai centri sociali per anziani gestiti da ONLUS, da associazioni o enti di promozione sociale, da fondazioni o enti di patronato, da organizzazioni di volontariato nonche' da altri soggetti, pubblici o privati, le cui finalita' rientrino nei principi piu' generali del sistema integrato di interventi e servizi sociali previsto dalla legge 8 novembre 2000, n. 328, e in particolare siano volte alla socializzazione ed all'integrazione delle persone anziane.
3. La richiesta di esenzione ai sensi del comma 1, primo periodo, e' presentata dai soggetti legalmente responsabili dei centri per anziani all'Ufficio registro abbonamento radio e TV (URAR-TV) di Torino, e deve riportare la documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui al comma 2. La richiesta di esenzione ai sensi del comma 1, secondo periodo, e' presentata, prima dell'inizio di ciascuna manifestazione, all'ufficio accertatore territorialmente competente.
4. Per l'attuazione del presente articolo e' istituito un apposito fondo che costituisce limite di spesa. Tale fondo e' definito in 300.000 euro annui.
TITOLO IV
NORME FINALI
Art. 93
(Fondi speciali e tabelle)
1. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 11-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 6 della legge 23 agosto 1988, n. 362, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2003-2005, restano determinati, per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, nelle misure indicate nelle Tabelle A e B, allegate alla presente legge, rispettivamente per il fondo speciale destinato alle spese correnti e per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale.
2. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2003 e triennio 2003-2005, in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria, sono indicate nella Tabella C allegata alla presente legge.
3. Ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 2, comma 16, della legge 25 giugno 1999, n. 208, gli stanziamenti di spesa per il rifinanziamento di norme che prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati fra le spese di conto capitale restano determinati, per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, nelle misure indicate nella Tabella D allegata alla presente legge.
4. Ai termini dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 5 agosto 1978, n. 468, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi indicate nella Tabella E allegata alla presente legge sono ridotte degli importi determinati nella medesima Tabella.
5. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, nelle misure indicate nella Tabella F allegata alla presente legge.
6. A valere sulle autorizzazioni di spesa in conto capitale recate da leggi a carattere pluriennale, riportate nella Tabella di cui al comma 5, le amministrazioni e gli enti pubblici possono assumere impegni nell'anno 2003, a carico di esercizi futuri nei limiti massimi di impegnabilita' indicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa Tabella, ivi compresi gli impegni gia' assunti nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime.
7. In applicazione dell'articolo 46, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le autorizzazioni di spesa e i relativi stanziamenti confluiti nei fondi per gli investimenti dello stato di previsione di ciascun Ministero interessato sono indicati nell'allegato 2. All'articolo 46, comma 1, della citata legge n. 448 del 2001, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", con autonoma evidenziazione contabile in allegato delle corrispondenti autorizzazioni legislative".
8. Al fine di ricondurre all'unitario bilancio dello Stato le gestioni che comunque interessano la finanza statale, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, con uno o piu' decreti da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua le gestioni fuori bilancio per le quali permangono le caratteristiche proprie dei fondi di rotazione. A decorrere dal 1º luglio 2003 le altre gestioni fuori bilancio, fatto salvo quanto previsto dagli articoli da 1 a 20 della legge 23 dicembre 1993, n. 559, e successive modificazioni, sono ricondotte al bilancio dello Stato alla cui entrata sono versate le relative disponibilita' per essere riassegnate alle pertinenti unita' previsionali di base. L'elenco delle gestioni fuori bilancio, esistenti presso le amministrazioni dello Stato dopo le operazioni previste dal presente comma, e' allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
Art. 94
(Disposizioni varie)
1. Nei comuni con sede di tribunale e' mantenuta l'autonomia dell'Ufficio unico delle entrate. Ove questa sia stata soppressa, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, essa e' ripristinata con i fondi gia' assegnati alle competenti amministrazioni.
2. All'articolo 115, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e' aggiunto il seguente periodo: "Nel caso in cui il difensore sia iscritto nell'albo degli avvocati di un distretto di corte d'appello diverso da quello dell'autorita' giudiziaria procedente, in deroga all'articolo 82, comma 2, sono sempre dovute le spese documentate e le indennita' di trasferta nella misura minima consentita".
3. In considerazione del carattere specifico della disabilita' intellettiva solo in parte stabile, definita ed evidente, e in particolare al fine di contribuire a prevenire la grave riduzione di autonomia di tali soggetti nella gestione delle necessita' della vita quotidiana e i danni conseguenti, le persone con sindrome di Down, su richiesta corredata da presentazione del cariotipo, sono dichiarate, dalle competenti commissioni insediate presso le aziende sanitarie locali o dal proprio medico di base, in situazione di gravita' ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ed esentate da ulteriori successive visite e controlli. Per l'accertamento delle condizioni di invalidita' e la conseguente erogazione di indennita', secondo la legge in vigore, delle persone affette dal morbo di Alzheimer, le commissioni deputate sono tenute ad accogliere le diagnosi prodotte secondo i criteri del DSM-IV dai medici specialisti del Servizio sanitario nazionale o dalle unita' di valutazione Alzheimer.
4. Fra le calamita' naturali, di cui all'articolo 80, comma 29, si intendono comprese anche le ceneri vulcaniche.
5. Il termine per l'installazione degli apparecchi misurati fiscali o delle biglietterie automatizzate idonei all'emissione dei titoli di accesso, di cui all'articolo 11 del regolamento recante norme per la semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in materia di imposta sugli intrattenimenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1999, n. 544, e' prorogato al 30 giugno 2003.
6. Al fine di accrescere la presenza e la professionalita' di personale italiano nell'ambito delle organizzazioni internazionali e delle istituzioni europee, le amministrazioni pubbliche e gli enti territoriali, per finalita' connesse alle attribuzioni istituzionali delle amministrazioni interessate, nell'ambito dei programmi formativi e delle risorse allo scopo destinate, promuovono anche in forma consorziata o associata, ovvero mediante convenzioni con soggetti terzi finanziatori, pubblici o privati, tramite le strutture specialistiche universitarie e di alta formazione europea, corsi specialistici e di aggiornamento del proprio personale su tematiche comunitarie ed internazionali.
7. All'articolo 13, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, il primo periodo e' sostituito dal seguente: "L'incarico ha durata quadriennale ed e' rinnovabile tenendo presenti professionalita', produttivita' ed attivita' gia' svolta".
8. All'articolo 13 della legge 27 luglio 2000, n. 212, e' aggiunto, in fine,
il seguente comma:
"13-bis. Con relazione annuale, il Garante fornisce al Governo
ed al Parlamento dati e notizie sullo stato dei rapporti tra fisco e
contribuenti nel campo della politica fiscale ".
9. Le disposizioni dell'articolo 72, comma 5, primo periodo, della presente legge riferite al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, si applicano a decorrere dal 1º gennaio 2006.
10. E' autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2003 a favore del Policlinico "S. Matteo" di Pavia per la realizzazione del Dipartimento di emergenza e accettazione (DEA).
11. I contributi erogati ai sensi dell'articolo 34, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ai fini di cui all'articolo 162, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono essere utilizzati in compensazione della parte capitale di precedenti finanziamenti per i comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti.
12. Per fronteggiare la crisi occupazionale del Parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise e del Parco del Gran Sasso e dei Monti della Laga e' autorizzato a favore dei citati Parchi un contributo, rispettivamente, di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.
13. Le disposizioni relative al Fondo rotativo per la progettualita' di cui all'articolo 1, comma 54, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni, si applicano anche per i documenti preparatori del concorso di idee e di progettazione.
14. Il contributo di cui all'articolo 62, comma 1, lettera c), primo periodo, della presente legge e' concesso nella misura di 2 milioni per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005 anche per i territori individuati ai sensi dell'articolo 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni.
Art. 95
(Copertura finanziaria ed entrata in vigore)
2. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti. 3. La presente legge entra in vigore il 1º gennaio 2003.