Dall’Aratro del 15/10/2003

 Legge Finanziaria 2004:

le principali disposizioni per il settore agricolo

Con il D.D.L sulla finanziaria 2004, all’articolo 2, sono state introdotte importanti novità fiscali per il settore agricolo.

Si segnalano le misure di maggior interesse in materia di imposte dirette ed IVA, facendo presente che le novità di seguito illustrate sono state anche il frutto dell’attiva presenza, ai relativi tavoli tecnici (commissione per la riforma della fiscalità in agricoltura, ect..) dei funzionari confederali competenti.

Proroga del regime speciale Iva

Come per gli anni pregressi viene prorogato al 2004 il regime speciale Iva in agricoltura di cui all’art.34 del DPR 633/72 .
Contestualmente, viene mantenuto, anche per il 2004, l’esclusione dall’obbligo di separazione delle attività di cui all’art.34, comma 10, dello stesso decreto.

Proroga dell’aliquota Irap dell’1,9 %

Modifiche alla disciplina della determinazione del reddito delle imprese agricole.

Con una apposita modifica alla lettera c) dell’art.29, comma 2, del TUIR, è stato introdotto un importante principio per la tassazione, tramite tariffe d’estimo, del reddito delle attività connesse di cui all’art.2135 del c.c. . In particolare, il criterio dell’esercizio normale dell’agricoltura secondo la tecnica che lo governa, quale criterio stabilito per l’applicazione delle rendite catastali ai fini della determinazione del reddito delle suddette attività, è stato sostituito dal nuovo criterio di individuazione dei beni ottenuti dall’esercizio delle attività connesse, mediante un apposito decreto del ministero dell’Economia e delle Finanze su proposta del ministero delle Politiche Agricole e Forestali.

In breve, con un decreto avente validità biennale saranno individuati i beni ottenuti dall’esercizio delle attività connesse agricole di manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali, che possono rientrare nella determinazione del reddito catastale.

Con l’aggiunta del nuovo articolo del 78 bis al TUIR vengono, inoltre, regolamentate, con l’applicazione di apposite percentuali di forfetizzazione del reddito, le altre attività connesse, diverse da quelle elencate nel succitato decreto, fermo restando il criterio della prevalenza dei prodotti ottenuti dall’attività di coltivazione del fondo o del bosco o dell’allevamento degli animali. Il reddito è determinato applicando all’ammontare dei corrispettivi ai fini Iva conseguiti con tale attività, il coefficiente di redditività del 15 %.

L’applicazione forfetaria della determinazione del reddito è estesa, altresì, alle attività dirette alla fornitura di servizi di cui al terzo comma dell’art.2135 del c.c.. Tali attività sono caratterizzate dall’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata. Il reddito è determinato applicando all’ammontare dei corrispettivi ai fini Iva il coefficiente di redditività del 25 %.

Le disposizioni di cui sopra non si applicano ai soggetti di cui all’art.87 comma 1, lett. a) b) e d), (società di capitali), non che alle società in nome collettivo e in accomandita semplice che come è noto, determinano il reddito in modo ordinario. La determinazione del reddito forfetario si estende anche all’esercizio occasionale delle predette attività connesse di cui all’art.81, lett. i), del TUIR.

Resta ferma la facoltà di optare per la determinazione ordinaria del reddito con le apposite modalità stabilite dal DPR 442/97.

Fornitura di beni e servizi.
Regime forfetario ai fini Iva.

Altra importante novità è rappresentata dall’aggiunta al DPR 633/72, di un apposito articolo 34 bis relativo alla fornitura di beni e servizi nel settore agricolo. In particolare, per le attività dirette alla produzione di beni e alla fornitura di servizi di cui al predetto terzo comma dell’art.2135 del c.c., è stabilita la percentuale del 50 % da applicare, per la determinazione dell’Iva dovuta, all’Iva relativa alle operazioni attive, a titolo di detrazione forfetaria dell’Iva sugli acquisti. Anche in tal caso è prevista la possibilità di optare per la determinazione dell’imposta nel modo normale.


Indietro