Art. 22
(Misure di contrasto dell'uso illegale di apparecchi e congegni da
divertimento
e intrattenimento. Disposizioni concernenti le scommesse ippiche e
sportive)
1. Per una piu'
efficiente ed efficace azione di prevenzione e contrasto dell'uso illegale di
apparecchi e congegni da divertimento e intrattenimento nonche' per favorire il
recupero del fenomeno dell'evasione fiscale, la produzione, l'importazione e la
gestione degli apparecchi e congegni da divertimento e intrattenimento, come
tali idonei per il gioco lecito, sono soggette a regime di autorizzazione da
parte del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei
Monopoli di Stato, sulla base delle regole tecniche definite d'intesa con il
Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza. Sulla base delle
autorizzazioni rilasciate, previa verifica della conformita' degli apparecchi e
dei congegni alle caratteristiche stabilite per la loro idoneita' al gioco
lecito, il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma
dei Monopoli di Stato, in attesa del collegamento in rete obbligatorio entro il
31 dicembre 2003 per la gestione telematica degli apparecchi e dei congegni per
il gioco lecito, organizza e gestisce un apposito archivio elettronico,
costituente la banca dati della distribuzione e cessione dei predetti apparecchi
e congegni per il gioco lecito.
2. L'articolo 38
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' sostituito dal seguente:
"Articolo 38. - (Nulla osta rilasciato dall'Amministrazione finanziaria
per gli apparecchi da divertimento e intrattenimento). - 1. Il
Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli
di Stato rilascia nulla osta ai produttori e agli importatori degli apparecchi e
congegni di cui all'articolo 110, comma 7, del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive
modificazioni, nonche' ai loro gestori. A questo fine, con la richiesta di nulla
osta per la distribuzione di un numero predeterminato di apparecchi e congegni,
ciascuno identificato con un apposito e proprio numero progressivo, i produttori
e gli importatori autocertificano che gli apparecchi e i congegni sono conformi
alle prescrizioni stabilite dall'articolo 110, comma 7, del predetto testo
unico, e che gli stessi sono muniti di dispositivi che ne garantiscono la
immodificabilita' delle caratteristiche tecniche e delle modalita' di
funzionamento e di distribuzione dei premi, con l'impiego di misure, anche in
forma di programmi o schede, che ne bloccano il funzionamento in caso di
manomissione o, in alternativa, con l'impiego di dispositivi che impediscono
l'accesso alla memoria. I produttori e gli importatori autocertificano altresi'
che la manomissione dei dispositivi ovvero dei programmi o delle schede, anche
solo tentata, risulta automaticamente indicata sullo schermo video
dell'apparecchio o del congegno ovvero che essa e' dagli stessi comunque
altrimenti segnalata. I produttori e gli importatori approntano, per ogni
apparecchio e congegno oggetto della richiesta di nulla osta, un'apposita scheda
esplicativa delle caratteristiche tecniche, anche relative alla memoria, delle
modalita' di funzionamento e di distribuzione dei premi, dei dispositivi di
sicurezza, propri di ciascun apparecchio e congegno. I produttori e gli
importatori consegnano ai cessionari degli apparecchi e dei congegni una copia
del nulla osta e, sempre per ogni apparecchio e congegno ceduto, la relativa
scheda esplicativa. La copia del nulla osta e la scheda sono altresi'
consegnate, insieme agli apparecchi e congegni, in occasi one di ogni loro
ulteriore cessione.
2. I gestori degli apparecchi e dei congegni di cui al comma 1 prodotti o
importati dopo il 1º gennaio 2003 richiedono il nulla osta previsto dal
medesimo comma 1 per gli apparecchi e congegni dagli stessi gestiti, precisando
per ciascuno, in particolare, l'appartenenza ad una delle tipologie di cui
all'articolo 110, comma 7, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di
cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni.
3. Gli importatori e i produttori degli apparecchi e dei congegni di cui
all'articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di
cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni,
presentano un esemplare di ogni modello di apparecchio o congegno che essi
intendono produrre o importare al Ministero dell'economia e delle finanze -
Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato per la verifica tecnica della
loro conformita' alle prescrizioni stabilite con l'articolo 110, comma 6, del
predetto testo unico, e della loro dotazione di dispositivi che ne garantiscono
la immodificabilita' delle caratteristiche tecniche e delle modalita' di
funzionamento e di distribuzione dei premi, con l'impiego di programmi o schede
che ne bloccano il funzionamento in caso di manomissione o, in alternativa, con
l'impiego di dispositivi che impediscono l'accesso alla memoria. La verifica
tecnica vale altresi' a constatare che la manomissione dei dispositivi ovvero
dei programmi o delle schede, anche solo tentata, risulta automaticamente
indicata sullo schermo video dell'apparecchio o del congegno ovvero che essa e'
dagli stessi comunque altrimenti segnalata. La verifica tecnica vale inoltre a
constatare la rispondenza delle caratteristiche tecniche, anche relative alla
memoria, delle modalita' di funzionamento e di distribuzione dei premi, dei
dispositivi di sicurezza, propri di ciascun apparecchio e congegno, ad
un'apposita scheda esplicativa fornita dal produttore o dall'importatore in
relazione all'apparecchio o al congegno sottoposto ad esame. Dell'esito positivo
della verifica e' rilasciata apposita certificazione. Il Ministero dell'economia
e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato puo' stipulare
convenzioni per l'effettuazione della verifica tecnica.
4. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma
dei Monopoli di Stato rilascia nulla osta ai produttori e agli importatori degli
apparecchi e dei congegni di cui all'articolo 110, comma 6, del citato testo
unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931, nonche' ai loro gestori. A questo
fine, con la richiesta di nulla osta per la distribuzione di un numero
predeterminato di apparecchi e congegni, ciascuno identificato con un apposito e
proprio numero progressivo, i produttori e gli importatori autocertificano che
gli apparecchi e i congegni sono conformi al modello per il quale e' stata
conseguita la certificazione di cui al comma 3. I produttori e gli importatori
dotano ogni apparecchio e congegno, oggetto della richiesta di nulla osta, della
scheda esplicativa di cui al comma 3. I produttori e gli importatori consegnano
ai cessionari degli apparecchi e dei congegni una copia del nulla osta e, sempre
per ogni apparecchio e congegno ceduto, la relativa scheda esplicativa. La copia
del nulla osta e la scheda esplicativa sono altresi' consegnate, insieme agli
apparecchi e congegni, in occasione di ogni loro ulteriore cessione.
5. I gestori degli apparecchi e dei congegni di cui al comma 3 prodotti o
importati dopo il 1º gennaio 2003 richiedono il nulla osta previsto dal
medesimo comma 3, precisando in particolare il numero progressivo di ogni
apparecchio o congegno per il quale la richiesta e' effettuata nonche' gli
estremi del nulla osta del produttore o dell'importatore ad essi relativo.
6. Il nulla osta previsto dai commi 4 e 5 vale anche ai fini del nulla
osta di cui al terzo comma dell'articolo 86 del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive
modificazioni.
7. Gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza, secondo le direttive
del Ministero dell'interno-Dipartimento della pubblica sicurezza, nonche' il
Ministero dell'economia e delle finanze e gli ufficiali ed agenti di polizia
tributaria effettuano il controllo degli apparecchi, anche a campione e con
accesso alle sedi dei produttori, degli importatori e dei gestori degli
apparecchi e dei congegni di cui ai commi 1 e 3 ovvero di coloro che comunque li
detengono anche temporaneamente, verificando altresi' che, per ogni apparecchio
e congegno, risulti rilasciato il nulla osta, che gli stessi siano
contrassegnati dal numero progressivo e dotati della relativa scheda
esplicativa. In caso di irregolarita', e' revocato il nulla osta al produttore o
all'importatore ovvero al gestore, relativamente agli apparecchi e congegni
irregolari, e il relativo titolo e' ritirato, ovvero dallo stesso sono espunti
gli identificativi degli apparecchi e congegni irregolari.
8. Il Corpo della Guardia di finanza, in coordinamento con gli uffici
finanziari competenti per l'attivita' finalizzata all'applicazione delle imposte
dovute sui giochi, ai fini dell'acquisizione e del reperimento degli elementi
utili per la repressione delle violazioni alle leggi in materia di lotto,
lotterie, concorsi pronostici, scommesse e degli altri giochi amministrati dallo
Stato, procede, di propria iniziativa o su richiesta dei predetti uffici,
secondo le norme e con le facolta' di cui agli articoli 32 e 33 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni, ed agli articoli 51 e 52 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni".
3. L'articolo 110 del
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno
1931, n. 773, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"Articolo 110. - 1. In tutte le sale da biliardo o da gioco e negli
altri esercizi, compresi i circoli privati, autorizzati alla pratica del gioco o
alla installazione di apparecchi da gioco e' esposta una tabella, vidimata dal
questore, nella quale sono indicati, oltre ai giochi d'azzardo, quelli che la
stessa autorita' ritiene di vietare nel pubblico interesse, nonche' le
prescrizioni e i divieti specifici che ritiene di disporre nel pubblico
interesse.
2. Nella tabella di cui al comma 1 e' fatta espressa menzione del divieto
delle scommesse.
3. L'installabilita' degli apparecchi automatici di cui ai commi 6 e 7,
lettera b), del presente articolo e' consentita negli esercizi
assoggettati ad autorizzazione ai sensi degli articoli 86 o 88.
4. L'installazione e l'uso di apparecchi e congegni automatici,
semiautomatici ed elettronici da gioco d'azzardo sono vietati nei luoghi
pubblici o aperti al pubblico e nei circoli ed associazioni di qualunque specie.
5. Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed
elettronici per il gioco d'azzardo quelli che hanno insita la scommessa o che
consentono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in
natura o vincite di valore superiore ai limiti fissati al comma 6, escluse le
macchine vidimatrici per i giochi gestiti dallo Stato.
6. Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed
elettronici da trattenimento o da gioco di abilita', come tali idonei per il
gioco lecito, quelli che si attivano solo con l'introduzione di moneta
metallica, nei quali gli elementi di abilita' o trattenimento sono preponderanti
rispetto all'elemento aleatorio, il costo della partita non supera 50 centesimi
di euro, la durata di ciascuna partita non e' inferiore a dieci secondi e che
distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a
venti volte il costo della singola partita, erogate dalla macchina subito dopo
la sua conclusione ed esclusivamente in monete metalliche. In tal caso le
vincite, computate dall'apparecchio e dal congegno, in modo non
predeterminabile, su un ciclo complessivo di 7.000 partite, devono risultare non
inferiori al 90 per cento delle somme giocate. In ogni caso tali apparecchi non
possono riprodurre il gioco del poker o comunque anche in parte le sue
regole fondamentali.
7. Si considerano, altresi', apparecchi e congegni per il gioco lecito:
a) quelli elettromeccanici privi di monitor attraverso i quali il
giocatore esprime la sua abilita' fisica, mentale o strategica, attivabili
unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non
superiore, per ciascuna partita, a un euro, che distribuiscono, direttamente e
immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti
di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di
diversa specie. In tal caso il valore complessivo di ogni premio non e'
superiore a venti volte il costo della partita;
b) quelli automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento o da
gioco di abilita' che si attivano solo con l'introduzione di moneta metallica,
di valore non superiore per ciascuna partita a 50 centesimi di euro, nei quali
gli elementi di abilita' o trattenimento sono preponderanti rispetto
all'elemento aleatorio, che possono consentire per ciascuna partita, subito dopo
la sua conclusione, il prolungamento o la ripetizione della partita, fino a un
massimo di dieci volte. Dal 1º gennaio 2003, gli apparecchi di cui alla
presente lettera possono essere impiegati solo se denunciati ai sensi
dell'articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, e se per essi sono state
assolte le relative imposte. Dal 1º gennaio 2004, tali apparecchi non possono
consentire il prolungamento o la ripetizione della partita e, ove non ne sia
possibile la conversione in uno degli apparecchi per il gioco lecito, essi sono
rimossi. Per la conversione degli apparecchi restano ferme le disposizioni di
cui all'articolo 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive
modificazioni;
c) quelli, basati sulla sola abilita' fisica, mentale o strategica, che
non distribuiscono premi, per i quali la durata della partita puo' variare in
relazione all'abilita' del giocatore e il costo della singola partita puo'
essere superiore a 50 centesimi di euro.
8. L'utilizzo degli apparecchi e dei congegni di cui al comma 6 e'
vietato ai minori di anni 18.
9. Ferme restando le sanzioni previste dal codice penale per il gioco
d'azzardo, chiunque procede all'installazione o comunque consente l'uso in
luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque
specie degli apparecchi e congegni di cui al comma 4 ovvero di apparecchi e
congegni, diversi da quelli di cui al comma 4, non rispondenti alle
caratteristiche e prescrizioni indicate nei commi 6 e 7, e' punito con l'ammenda
da 4.000 a 40.000 euro. e' inoltre sempre disposta la confisca degli apparecchi
e congegni, che devono essere distrutti. In caso di recidiva la sanzione e'
raddoppiata. Con l'ammenda da 500 a 1.000 euro e' punito chiunque, gestendo
apparecchi e congegni di cui al comma 6, ne consente l'uso in violazione del
divieto posto dal comma 8. Fermo quanto previsto dall'articolo 86, nei confronti
di chiunque procede alla distribuzione od installazione o comunque consente
l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di
qualunque specie di apparecchi e congegni in assenza del nulla osta previsto
dall'articolo 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive
modificazioni, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 5.000
euro e puo', inoltre, essere disposta la confisca degli apparecchi e congegni.
In caso di sequestro degli apparecchi, l'autorita' procedente provvede a darne
comunicazione all'amministrazione finanziaria.
10. Se l'autore degli illeciti di cui al comma 9 e' titolare di licenza
per pubblico esercizio, la licenza e' sospesa per un periodo da uno a sei mesi
e, in caso di recidiva ovvero di reiterazione delle violazioni ai sensi
dell'articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, e' revocata dal
sindaco competente, con ordinanza motivata e con le modalita' previste
dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.
616, e successive modificazioni.
11. Oltre a quanto previsto dall'articolo 100, il questore, quando sono
riscontrate violazioni alle disposizioni concernenti gli apparecchi di cui al
presente articolo, puo' sospendere la licenza dell'autore degli illeciti,
informandone l'autorita' competente al rilascio, per un periodo non superiore a
tre mesi. Il periodo di sospensione disposto a norma del presente comma e'
computato nell'esecuzione della sanzione accessoria".
4. L'articolo 14-bis
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e'
sostituito dal seguente:
"Articolo 14-bis. - (Apparecchi da divertimento e
intrattenimento). - 1. Per gli apparecchi e congegni per il gioco
lecito di cui all'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive
modificazioni, il pagamento delle imposte, determinate sulla base
dell'imponibile medio forfetario annuo di cui ai commi 2 e 3, e' effettuato in
unica soluzione, con le modalita' stabilite dall'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, entro il 16 marzo
di ogni anno ovvero entro il giorno 16 del mese successivo a quello di prima
installazione per gli apparecchi e congegni installati dopo il 1º marzo. Entro
il 15 febbraio 2003 gli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed
elettronici per il gioco lecito, come definiti ai sensi dell'articolo 110, comma
7, del predetto testo unico, installati prima del 1º gennaio 2003, devono
essere denunciati, con apposito modello approvato con decreto dirigenziale, al
Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli
di Stato, che rilascia apposito nulla osta, per ciascun apparecchio, a
condizione del contestuale pagamento delle imposte dovute previa dimostrazione,
nelle forme di cui all'articolo 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e
successive modificazioni, della sussistenza dei requisiti tecnici previsti dal
citato articolo 110. In tal caso, nell'ipotesi di pagamento entro la predetta
data del 15 febbraio 2003 degli importi dovuti per l'anno 2003, nulla e' dovuto
per gli anni precedenti e non si fa luogo al rimborso di eventuali somme gia'
pagate a tale titolo. In caso di inadempimento delle prescrizioni di cui al
secondo e terzo periodo, gli apparecchi ivi indicati sono confiscati e, nel caso
in cui i proprietari e gestori siano soggetti concessionari dell'Amministrazione
autonoma dei Monopoli di Stato ovvero titolari di autorizzazione di polizia ai
sensi dell'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, si
provvede al ritiro del relativo titolo.
2. Fino alla attivazione della rete per la gestione telematica di cui al
comma 4, per gli apparecchi e congegni per il gioco lecito di cui all'articolo
110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, e' stabilito, ai
fini dell'imposta sugli intrattenimenti, un imponibile medio forfetario annuo di
10.000 euro per l'anno 2003 e per ciascuno di quelli successivi.
3. Per gli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 7, del
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno
1931, n. 773, e successive modificazioni, ai fini dell'imposta sugli
intrattenimenti la misura dell'imponibile medio forfetario annuo, per essi
previsto alla data del 1º gennaio 2001, e' per l'anno 2001 e per ciascuno di
quelli successivi:
a) di 1.500 euro, per gli apparecchi di cui alla lettera a) del
predetto comma 7 dell'articolo 110;
b) di 4.100 euro, per gli apparecchi di cui alla lettera b) del
predetto comma 7 dell'articolo 110;
c) di 800 euro, per gli apparecchi di cui alla lettera c) del
predetto comma 7 dell'articolo 110.
4. Entro il 31 dicembre 2003, per la gestione telematica degli apparecchi
per il gioco lecito di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e
successive modificazioni, e' istituita una o piu' reti dell'Amministrazione
autonoma dei Monopoli di Stato. Per la gestione della rete o delle reti
l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato puo' avvalersi di uno o piu'
concessionari individuati con procedure ad evidenza pubblica, nel rispetto della
normativa nazionale e comunitaria. Con regolamento adottato ai sensi
dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni,
sono dettate disposizioni per la attuazione del presente comma.
5. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, adottato
entro il 31 gennaio dell'anno cui gli stessi si riferiscono, possono essere
stabilite variazioni degli imponibili medi forfetari di cui ai commi 2 e 3,
nonche' stabilita forfetariamente la base imponibile per gli apparecchi
meccanici o elettromeccanici, in relazione alle caratteristiche tecniche degli
apparecchi medesimi".
5. Per gli apparecchi
per il gioco lecito impiegati nell'ambito dello spettacolo viaggiante continuano
ad applicarsi le disposizioni di cui agli articoli 86 e 110 del testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n.
773, e successive modificazioni, e quelle dell'articolo 14-bis del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive
modificazioni.
6. Con decreto
dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione
autonoma dei Monopoli di Stato, di concerto con il Ministero dell'interno,
tenuto conto del parere della Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sono
individuati il numero massimo di apparecchi con riferimento alle loro diverse
tipologie di cui all'articolo 110, commi 6 e 7, del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive
modificazioni, che possono essere installati presso pubblici esercizi o punti di
raccolta di altri giochi autorizzati, fermo restando quanto stabilito
dall'articolo 1, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle
finanze 31 gennaio 2000, n. 29, nonche' le prescrizioni da osservare ai fini
dell'installazione, sulla base dei seguenti criteri direttivi:
a) dimensione e natura dell'attivita' prevalente svolta presso
l'esercizio o il locale;
b) ubicazione dell'esercizio o del locale.
7. Una quota pari a
10 milioni di euro delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al
presente articolo e' assegnata all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di
Stato per essere destinata alla copertura delle spese connesse all'espletamento
dei compiti ad essa affidati in materia di apparecchi da intrattenimento e
divertimento. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
8. Il trasferimento
delle concessioni relative all'esercizio della raccolta delle scommesse ippiche
e sportive, previste dai regolamenti emanati sulla base degli articoli 3, commi
77 e 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, e 3,
commi 229, 230 e 231, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive
modificazioni, e' consentito previo assenso del Ministero dell'economia e delle
finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, di concerto con il
Ministero delle politiche agricole e forestali. L'assenso e' subordinato, anche
in caso di trasferimento in altro comune della stessa provincia, al riscontro,
in particolare, della disponibilita' da parte del richiedente di locali, idonei
all'uso, in funzione anche dell'avvenuto rilascio di ogni altro atto di assenso,
comunque denominato, da parte delle diverse amministrazioni competenti, posti a
distanza adeguata da quelli per i quali, al momento della richiesta, sono gia'
in atto altre concessioni, tenuto conto della possibile capacita' di raccolta
delle scommesse in rapporto alla densita' e alla composizione demografica della
zona.
9. Relativamente alle
concessioni di cui al comma 8 e' consentita, previo assenso del Ministero
dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato,
il cui il rilascio e' comunque subordinato alla valutazione del non decremento
della complessiva capacita' di raccolta, definita in funzione di quella gia'
riferibile a ciascuno dei concessionari interessati, l'accettazione di scommesse
ippiche e sportive negli stessi locali da parte di non piu' di due concessionari
esercenti la raccolta di scommesse diverse, purche' rappresentati da un unico
soggetto fornito di autorizzazione di pubblica sicurezza.
10. Ai concessionari
per la raccolta delle scommesse di cui al comma 8 e' consentito gestire nei
locali destinati alla raccolta delle scommesse, nel rispetto delle discipline
derivanti da ogni fonte di pianificazione regionale e locale vigente e previa
acquisizione di ogni occorrente atto di assenso, comunque denominato, rilasciato
da ogni amministrazione competente, anche statale, attivita' diverse dalla
raccolta ma ad essa comunque strettamente connesse, in ogni caso finalizzate al
migliore agio della pratica della scommessa, non escluse quelle di cessione di
alimenti, di bevande e di oggettistica avente attinenza con le pratiche oggetto
di scommessa, nonche' di audio-video diffusione di programmi inerenti le
medesime pratiche, individuate con provvedimento del Ministero dell'economia e
delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato.
11. Alle procedure
concorrenziali di affidamento delle concessioni di cui al comma 8, nonche' di
quelle disciplinate dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze
31 gennaio 2000, n. 29, possono partecipare anche le societa' di capitali.
12. Il divieto di
utilizzazione del sistema del riferimento alle quote del totalizzatore, previsto
dall'articolo 4, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, non si applica alle scommesse multiple libere
con piu' di due eventi.
13. L'effettuazione
delle scommesse al totalizzatore presso gli sportelli all'interno degli
ippodromi e' consentita, esclusivamente nei giorni di svolgimento delle gare,
anche per le corse che si svolgono su altri campi.
14. Lo scommettitore
decade dal diritto al rimborso se non chiede per iscritto, al soggetto che ha
accettato la scommessa, la restituzione della somma scommessa entro sessanta
giorni decorrenti dalla data di effettuazione della corsa oggetto della
scommessa. Lo scommettitore decade, altresi', dal diritto alla vincita se non ne
chiede il pagamento entro il termine indicato al periodo precedente.
15. Le misure massime
delle percentuali di allibramento per le scommesse previste dall'articolo 33 del
regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 2 giugno 1998, n. 174,
e successive modificazioni, su avvenimenti che prevedono fino a tre possibili
esiti, per quelle su avvenimenti che prevedono da quattro a otto possibili esiti
e per quelle su avvenimenti che prevedono oltre otto possibili esiti, sono
elevate, rispettivamente, a 116, 136 e 152, ferma nel resto la disciplina
vigente.
16. I decreti
ministeriali di attribuzione dei proventi, adottati in attuazione dei
regolamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n.
169, e al decreto del Ministro delle finanze 2 giugno 1998, n. 174, possono
essere modificati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
adottato nel primo caso di concerto con il Ministro delle politiche agricole e
forestali, al fine di ridefinire il rapporto tra la determinazione del
corrispettivo spettante al concessionario della raccolta delle scommesse ippiche
e sportive e la misura della quota di prelievo residualmente destinata all'UNIRE
e al CONI. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze puo' essere
disposta la riduzione, in misura non superiore ad un punto percentuale,
dell'aliquota dell'imposta unica di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b),
del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, sulla quota di prelievo
stabilita per ciascuna scommessa, per le scommesse di cui al numero 2) della
predetta lettera b).
17. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, secondo, terzo e quarto periodo, della legge 13 maggio 1999, n. 133.