Emendamenti sui videogiochi: inammissibile quello del Relatore, ancora al vaglio quello del Governo

(17 luglio) 

Durante la mattinata è stato dichiarato inammissibile l’emendamento sui videogiochi a firma del Relatore Conte; in queste ore la Commissione Bilancio e Finanze sta invece esaminando un emendamento sui videogiochi opportunamente riformulato e a firma del Governo; anche quest’ultimo emendamento dovrà però essere sottoposto al vaglio di ammissibilità da parte del Presidente della Camera Casini; vi daremo notizie in tempo reale.

A.C. 2972

Art.1

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

“4-bis. Le disposizioni di cui ai. commi da 1 a 4 dell’articolo 5 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, si applicano, con le medesime modalità, anche per il periodo dal 1° luglio 2002 al 31 dicembre 2002. Per tale periodo, i termini ed i riferimenti temporali contenuti nel predetto articolo 5 sono così rideterminati:

a)      la riduzione dell’aliquota prevista dal comma 1 dell’articolo 5 del predetto decreto-legge n. 452 del 2001 è fissata con riferimento al 30 giugno 2002;

b)      il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di cui al comma 3 dell’articolo 5 del predetto decreto-legge n. 452 del 2001 deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 gennaio 2003, per il periodo dal 1° luglio 2002 al 31 dicembre 2002, facendo riferimento al prezzo rilevato nella prima settimana di luglio 2002;

c)      la domanda di rimborso di cui al comma 4 dell’articolo 5 del predetto decreto-legge n. 452 del 2001 deve essere presentata entro il 31 marzo 2003.”

Conseguentemente:

all’articolo 4, apportare le seguenti modificazioni:

a)      nel comma 1, dopo le parole ”gettito erariale” inserire le seguenti: ”in modo da garantire maggiori entrate erariali derivanti dall’attuazione del presente articolo in misura non inferiore a 209 milioni di euro per l’anno 2002, 444 milioni di euro per l’anno 2003 e 416 milioni di euro per l’anno 2004”

b)      dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

      ”4. Entro il 31 dicembre 2004, per la gestione telematica degli apparecchi per il gioco lecito e degli altri giochi ammessi è istituita una rete dell’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato. Per la gestione della rete l’amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato può avvalersi di un concessionario individuato con procedure ad evidenza pubblica, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria. Con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate disposizioni per l’attuazione del presente comma.

      5. Al fine di assicurare la razionale ed efficiente gestione unitaria delle competenze previste in materia di tutti i giochi; scommesse e concorsi pronostici da parte dell’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, con l’obiettivo di assicurare le maggiori entrate erariali previste ai sensi del comma 1, nonchè per la più efficiente prevenzione ed il più efficace contrasto del gioco illecito e delle altre attività criminali consistenti nell’uso illegale di apparecchi e congegni da divertimento e intrattenimento, è istituito un regime autorizzatorio per la loro produzione, importazione e installazione, e una anagrafe relativa alla loro distribuzione e gestione.

      6. Per assicurare le finalità di cui al comma 5, l’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato rilascia nulla osta ai produttori e agli importatori degli apparecchi e congegni di cui all’articolo 110, sesto comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonchè ai loro gestori. A questo fine, con la richiesta di nulla osta per la distribuzione di un numero predeterminato di apparecchi e congegni, ciascuno identificato con un apposito e proprio numero progressivo, i produttori e gli importatori autocertificano che gli apparecchi e i congegni sono conformi alle prescrizioni stabilite con l’articolo 110, sesto comma, del predetto testo unico e che gli stessi sono muniti di dispositivi che ne garantiscono la immodificabilità delle caratteristiche tecniche e delle modalità di funzionamento e di distribuzione dei premi, con l’impiego di misure, anche in forma di programmi o schede, che ne bloccano il funzionamento in caso di manomissione o, in alternativa, con l’impiego di dispositivi che impediscono l’accesso alla memoria. I produttori e gli importatori autocertificano altresì che la manomissione dei dispositivi ovvero dei programmi o delle schede, anche solo tentata, risulta automaticamente indicata sullo schermo video dell’apparecchio o del congegno ovvero che essa è dagli stessi comunque altrimenti segnalata. I produttori e gli importatori approntano, per ogni apparecchio e congegno oggetto della richiesta di nulla osta, un’apposita scheda esplicativa delle caratteristiche tecniche, anche re1ative alla memoria, delle modalità di funzionamento e di distribuzione dei premi, dei dispositivi di sicurezza, propri di ciascun apparecchio e congegno. I produttori e gli importatori consegnano ai cessionari degli apparecchi e dei congegni una copia del nulla osta e, sempre, per ogni apparecchio e congegno ceduto, la relativa scheda esplicativa. La copia del nulla osta e la scheda è altresì consegnata, insieme agli apparecchi e congegni, in occasione di ogni loro ulteriore cessione.

      7. I gestori degli apparecchi e dei congegni di cui al comma 6 richiedono il nulla osta previsto da1 medesimo comma 6 per.gli apparecchi e congegni dagli stessi gestiti, precisando per ciascuno, in particolare, l’appartenenza ad una delle tipologie di cui all’articolo 110, sesto comma, del citato testo unico.

      8. Gli importatori e i produttori degli apparecchi e dei congegni di cui all’articolo 110, quinto comma, del citato testo unico, presentano un esemplare di ogni modello di apparecchio o congegno che essi intendono produrre o importare all’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato per la verifica tecnica della loro conformità alle prescrizioni stabilite con l’articolo 110, quinto comma, del predetto testo unico e della loro dotazione di dispositivi che ne garantiscono la immodificabilità delle caratteristiche tecniche e delle modalità di funzionamento e di distribuzione dei premi, con l’impiego di programmi o schede che ne bloccano il funzionamento in caso di manomissione o, in a1ternativa, con l’impiego di dispositivi che impediscono l’accesso alla memoria. La verifica tecnica vale altresì a constatare che la manomissione dei dispositivi ovvero dei programmi o delle schede, anche solo tentata, risulta automaticamente indicata sullo schermo video dell’apparecchio o del congegno ovvero che essa è dagli stessi comunque altrimenti segnalata. La verifica tecnica vale inoltre a constatare la rispondenza delle caratteristiche tecniche, anche relative alla memoria, delle modalità di funzionamento e di distribuzione dei premi, dei dispositivi di sicurezza, propri di ciascun apparecchio e congegno, ad un’apposita scheda esplicativa fornita dal produttore o dall’importatore in relazione all’apparecchio o al congegno sottoposto ad esame. Dell’esito positivo della verifica è rilasciata apposita certificazione. L’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato può stipulare convenzioni con soggetti pubblici o privati per l’effettuazione della verifica tecnica.

      9. Per l’esercizio razionale ed efficiente delle attribuzioni riconosciute ai sensi dell’articolo 12 della legge 18 ottobre 2001, n. 383 e del presente articolo per effetto dell’unificazione e della conseguente gestione unitaria delle competenze in materia di giochi, l’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato rilascia nulla osta ai produttori e agli importatori degli apparecchi e dei congegni di cui al comma 8, nonchè ai loro gestori entro un limite quantitativo predeterminato, in funzione dell’ottimizzazione dell’offerta dei giochi in ciascun ambito territoriale ed in ciascuno dei luoghi in cui sono installati. A questo fine, con la richiesta di nulla osta per la distribuzione di un numero predeterminato di apparecchi e congegni, ciascuno identificato con un apposito e proprio numero progressivo, i produttori e gli importatori autocertificano che gli apparecchi e i congegni sono conformi al modello per il quale b stata conseguita la certificazione di cui al comma 8. I produttori e gli importatori dotano ogni apparecchio e congegno, oggetto della richiesta di nulla osta, della scheda esplicativa di cui al comma 8. I produttori e gli importatori consegnano ai cessionari degli apparecchi e dei congegni una copia del nulla osta e, sempre, per ogni apparecchio e congegno ceduto, la relativa scheda esplicativa. La copia del nulla osta e la scheda esplicativa  è altresì consegnata, insieme agli apparecchi e congegni, in occasione di ogni loro ulteriore cessione.

      10. I gestori degli apparecchi e congegni di cui al comma 8 richiedono il nulla osta previsto dal medesimo comma, precisando il numero progressivo di ogni apparecchio o congegno per il quale la richiesta è effettuata nonchè gli estremi del nulla osta del produttore o dell’importatore ad essi relativo.

      11. Il nulla osta previsto dai commi 9 e 10 vale anche ai fini del nulla osta di cui al terzo comma dell’articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

      12. L’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, e la Guardia di Finanza, quest’ultima avvalendosi della facoltà e dei poteri richiamati all’art. 2, comma 4, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, effettuano il controllo degli apparecchi, anche a campione e con accesso alle  sedi dei produttori, degli importatori e dei gestori degli apparecchi e dei congegni di cui ai commi 6 e 8 ovvero di coloro che comunque li detengono anche temporaneamente, verificando altresì che, per. ogni apparecchio e congegno, risulti rilasciato il nulla osta, che gli stessi sono contrassegnati. dal numero progressivo e dotati della relativa scheda esplicativa. In caso di irregolarità è revocato il nulla osta al produttore o all’importatore ovvero al gestore, e si applica la sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività ovvero dell’esercizio dell’attività medesima per un periodo da dodici a ventiquattro mesi. E’ inoltre disposta la con6sca degli apparecchi e congegni, che devono essere distrutti.

      13. L’articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, è sostituito dal seguente:

 

”Art. 14-bis

(Apparecchi da divertimento e intrattenimento)

 

  1. Per gli apparecchi e congegni per il gioco lecito di cui all’articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n.773, e successive modificazioni, il pagamento delle imposte, determinate sulla base dell’imponibile medio forfetario annuo di cui ai commi 2 e 3, è effettuato in unica soluzione, con le modalità stabilite dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il 16 di aprile di ogni anno ovvero entro il giorno 16 del mese successivo a quello di prima installazione per gli apparecchi e congegni installati dopo il l’ aprile.
  2. Fino alla attivazione della rete per la gestione telematica di cui al comma 4, per gli apparecchi e congegni per il gioco lecito di cui all’articolo 110, quinto comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è stabilito, ai fini dell’imposta sugli intrattenimenti, un imponibile medio forfetario annuo di 6.600 euro per l’anno 2002 e per ciascuno di quelli successivi.
  3. Per gli apparecchi e congegni di cui all’articolo 110, sesto comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, ai fini dell’imposta sugli intrattenimenti la misura dell’imponibile medio forfettario annuo, per essi previsto alla data del l’ gennaio 2001, e, per l’anno 2001 e per ciascuno di quelli successivi:

a)      di 3000 euro per gli apparecchi di cui alla lettera a) del predetto sesto comma dell’articolo 110;

b)     di 1.735 euro per gli apparecchi di cui alla lettera b) del predetto sesto comma dell’articolo 110;

c)      di 800.euro per gli apparecchi di cui alla lettera c) del predetto sesto comma dell’articolo 110.

  1. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, adottato entro il 28 febbraio dell’anno cui gli stessi si riferiscono, possono essere stabilite variazioni degli imponibili medi forfetari di cui ai commi 2 e 3 nonchè stabilita forfetariamente la base imponibile per gli apparecchi e congegni meccanici di ogni tipo e per gli apparecchi e attrazioni per bambini, in relazione alle caratteristiche tecniche degli apparecchi medesimi”.

 

14.  Il pagamento delle imposte determinate ai sensi dell’articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 è effettuato in unica soluzione, con le modalità stabilite dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il 16 di aprile di ogni anno ovvero entro il giorno 16 del mese successivo a quello di prima installazione per gli apparecchi e congegni installati dopo il l’ aprile. Per l’anno 2002 il pagamento delle imposte dovute per gli apparecchi di cui ai commi 6 e 8 è effettuato in unica soluzione, con le stesse modalità, entro il 16 settembre 2002 ovvero entro il giorno 16 del mese successivo a quello di prima installazione per gli apparecchi e congegni installati dopo il l’ settembre 2002. Il pagamento delle imposte relative all’anno 2001 e non versate, se effettuato entro il 16 settembre 2002, non comporta l’applicazione di interessi e sanzioni.

15.    Per gli apparecchi per il gioco lecito impiegati nell’ambito dello spettacolo viaggiante continuano ad applicarsi le disposizioni di cui agli articoli 86 e 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e quelle dell’articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 e successive modificazioni.

16.    All’articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

1)   i commi quinto, sesto, settimo, ottavo e nono sono sostituiti dai seguenti: ”Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento o da gioco di abilità, come tali idonei per il gioco lecito, quelli che si attivano solo con l’introduzione di moneta metallica; nei quali gli elementi abilita o trattenimento sono preponderanti. rispetto all’elemento aleatorio, il costo della partita non supera cinquanta centesimi di euro, la durata di ciascuna partita non è inferiore a dodici secondi e distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a venti volte il costo della singola partita; erogate dalla macchina subito dopo la sua conclusione ed esclusivamente in monete metalliche. In tal caso le vincite, computate dall’apparecchio e dal congegno, in modo non predeterminabile, su un ciclo complessivo di settemila partite, devono risultare non inferiori a1 novanta per cento delle somme giocate.

 

Si considerano, altresì, apparecchi e congegni per il gioco lecito:

a)   quelli elettromeccanici privi di monitor attraverso i quali il giocatore può esprimere la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l’introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a un euro, che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie. In tal caso il valore complessivo di ogni premio, che non pub essere convertito in denaro od in premi di diversa specie e non può realizzare alcun fine di lucro, non è superiore a venti volte il costo della partita;

b)   quelli automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento o da gioco di abilita che si attivano solo con l’introduzione di moneta metallica, nei quali gli elementi abilita o trattenimento sono preponderanti rispetto all’elemento aleatorio, possono consentire per ciascuna partita, subito dopo la sua conclusione, il prolungamento o la ripetizione della partita, fino a un massimo di dieci volte. Dall’1 gennaio 2003 tali apparecchi e congegni possono consentire il prolungamento o la ripetizione della partita, nei termini predetti, solo se al prolungamento o alla ripetizione non si abbina anche l’accumulo di punteggio;

c)   quelli di puro trattenimento, basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica, che non distribuiscono premi, per i quali la durata della partita pub variare in relazione all’abilità del giocatore e il costo della singola partita può essere superiore a cinquanta centesimi di euro.

 

L’utilizzo degli apparecchi e dei congegni di cui al quinto comma è vietato ai minori di anni 18.

Salvo che il fatto costituisca reato ai sensi delle disposizioni del codice penale concernenti il gioco d’azzardo, il responsabile dell’installazione e dell’uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi e congegni .automatici, semiautomatici ed elettronici di cui al terzo comma o di apparecchi e congegni per il gioco lecito non rispondenti alle caratteristiche e prescrizioni indicate nel quarto e quinto comma ovvero per i quali non è stata ottenuta la licenza o il nulla osta di cui all’articolo 86, e soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro. E’ inoltre disposta la confisca degli apparecchi e congegni; che devono essere distrutti. In caso di reiterazione delle violazioni, ai sensi. dell’articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, la sanzione è raddoppiata.

 

Il responsabile dell’installazione e dell’uso degli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di cui al quinto comma è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 25.000 euro nel caso di violazione del divieto posto dal settimo comma. In questo caso, fermo quanto previsto dal decimo comma, se il responsabile e titolare di licenza per pubblico esercizio, e sempre disposta la revoca della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività. E’ inoltre disposta la confisca di tutti gli apparecchi e congegni detenuti, che devono essere distrutti. In caso di reiterazione delle violazioni, ai sensi dell’articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, la sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata.”.

17.   Per gli apparecchi per il gioco lecito gestiti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, i gestori indicati all’articolo 38, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, richiedono il nulla osta entro il l° gennaio 2003. Da tale data cessano gli effetti del nulla osta provvisorio rilasciato ai sensi dell’articolo 39 della predetta legge n. 388 del 2000.

18.   Nella legge 23 dicembre 2000, n. 388, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati i commi 1, 2 e da 4 a 6 dell’articolo 38, e, a decorrere dal 1 gennaio 2003 sono abrogati i commi 1 e 2 dell’articolo 39. L’articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, è abrogato.

19.   Il compenso dovuto dal giocatore al ricevitore per la partecipazione ai concorsi pronostici Totocalcio, Totogol, Totosei, Totobingol e Totip è fissato nella misura dell’8 per cento del costo al pubblico per colonna.

20.   Resta fermo quanto previsto dall’articolo 16, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133 per tutti i giochi disciplinati ai sensi del presente articolo.”;

 

Conseguentemente,

All’articolo 15, nel comma 1, sostituire le parole ”647,020 milioni di euro per l’anno 2003” con le seguenti: ”840,020 milioni di euro per l’anno 2003” e le parole da ”quanto a 313, 508” fino a ”dall’articolo 3” con le seguenti: ”, quanto a 208,98 milioni di euro per l’anno 2002, 444,681 milioni di euro per l’anno 2003 e 349,G2 milioni di euro per l’anno 2004, mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti dall’articolo 4; quanto a 104,528 milioni di euro per l’anno 2G02, 45,339 milioni di euro per l’anno 2003 mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti dall’articolo 3,”, e sopprimere le parole da ”quanto a 49,020” fino alla fine del comma.

 Indietro