LA REGOLAMENTAZIONE SANITARIA 

TUTELA SANITARIA DELLE ATTIVITA' SPORTIVE

 Attività Sportive non agonistiche 

a)      Ambito e disciplina.

 Sono soggetti a controllo sanitario per la pratica di attività sportive non agonistiche:

1.       Gli alunni che svolgono attività fisico-sportive organizzate dagli organi scolastici nell'ambito delle attività parascolastiche;

2.       Coloro che svolgono attività organizzate dal CONI o da società sportive affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali o agli Enti di Promozione sportiva riconosciuti dal CONI e che non sono considerati atleti agonistici ai sensi del DM del 18/02/1982;

3.       Coloro che partecipano ai Giochi della Gioventù nelle fasi precedenti quella nazionale.

 Sono questi soltanto i soggetti cui è imposto l'obbligo del controllo sanitario.

Ai sensi del DM del 18/02/1983, i soggetti sopraelencati devono sottoporsi, preventivamente e con periodicità annuale, a una visita medica intesa ad accertare il loro "stato di buona salute".

In caso di motivato sospetto clinico, il medico ha la facoltà di richiedere accertamenti specialisti integrativi.

La configurazione di stato di buona salute deve essere redatta in conformità al modello di ci al DM 28/02/1983.

Purtroppo dopo il rinnovo del contratto nazionale dei medici tali certificazioni non sono più gratuite. Riteniamo quindi di fornire alle associazioni qualche consiglio e delucidazione in merito.

1.       Il certificato è un documento personale di ciascun atleta. Esso vale per un anno. Se un'atleta partecipa ad attività con una o più organizzazioni diverse, lo stesso certificato vale per tutte le attività. In questo caso il Presidente della società sportiva può acquisire una fotocopia del certificato, purché si assicuri che non si tratta di una copia falsa.

2.       In particolare il certificato che viene rilasciato a scuola per le attività parascolastiche e per i giochi della gioventù vale anche per le attività dello CSEN. Basta acquisire la copia. Ricordiamo che il certificato per le attività parascolastiche è rilasciato gratuitamente dal medico di famiglia del ragazzo.

3.       Un certificato specialistico di 2° livello sostituisce quello di base o di 1° livello, ma non viceversa.

4.        Il certificato di base o di 1° livello viene rilasciato dal medico di base o dal pediatra di libera scelta, ma non è obbligatorio rivolgersi a lui. Ogni medico è autorizzato ad effettuare la visita e rilasciare il relativo certificato.

5.       Il medico non è obbligato a farsi pagare. Se vuole può decidere di rilasciare il certificato gratuitamente. Perciò quelle società sportive che hanno un medico sociale o un medico che sia disponibile a seguire le visite senza farsi pagare deve però, rispettare una tariffa minima, che è di 35.000 lire (18,00 Euro circa), non esiste una tariffa massima. Anche nel caso di pagamento non è obbligatorio rivolgersi al proprio medico di famiglia o al proprio pediatra.

  

Attività Sportive agonistiche

 a)      Ambito e disciplina.

 Sono interessati al rilascio del certificato di idoneità alla pratica sportiva agonistica (DM 18/02/1982):

 1.       Obbligatoriamente i soggetti classificati "agonisti" dalle rispettive Federazioni od Enti di Promozione;

2.       Facoltativamente coloro i quali, pur non essendo classificati agonisti, sono soggetti, per l'età e per l'impegno preagonistico e di allenamento a rischio particolare. Per quanto riguarda l'età, sono state individuate due fasce "a rischio": quella a partire dai 10 anni fino ai 13, e gli ultratrentacinquenni  praticanti gli sport di cui alla tabella del decreto.

 Ribadito che per questi soggetti la visita di idoneità specifica nei Centri di Medicina dello Sport di 2° livello, pubblici e privati incondizionati, non è obbligatoria, la Delibera Regionale lascia ai Presidenti di Società e, per i Giochi della Gioventù, ai Presidi delle scuole ed ai Comuni, la possibilità di richiedere questo tipo di visita.

  

LEGGE 14 dicembre 2000, n. 376

 Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping.

 Art. 1 - Tutela sanitaria delle attività sportive. Divieto di doping.

1.       L'attività sportiva è diretta alla promozione della salute individuale e collettiva e deve essere informata al rispetto dei principi etici e dei valori educativi richiamati alla Convenzione contro il doping, con appendice, fatta a Strasburgo il 16 novembre 1989, ratificata ai sensi della legge 29 novembre 1995, n. 522. Ad essa si applicano i controlli previsti dalle vigenti normative in tema di tutela della salute e della regolarità delle gare e non può essere svolta con l'ausilio di tecniche, metodologie o sostanze di qualsiasi natura che possono mettere in pericolo l'integrità psicofisica degli atleti.

2.       Costituiscono doping la somministrazione o l'assunzione di farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e l'adozione o la sottoposizione a pratiche mediche non giustificate da condizioni patologiche ed idonee a modificare le condizioni psicofisiche  o biologiche dell'organismo al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti.

3.       Ai fini della presente legge sono equiparate al doping la somministrazione di farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente e l'adozione di pratiche mediche non giustificate da condizioni patologiche, finalizzate e comunque idonee a modificare i risultati dei controlli sull'uso dei farmaci, delle sostanze e delle pratiche indicati nel comma 2.

4.       In presenza di condizioni patologiche dell'atleta documentate e certificate dal medico, all'atleta stesso può essere prescritto specifico trattamento purché sia attuato secondo le modalità indicate nel relativo e specifico decreto di registrazione europea o nazionale ed i dosaggi previsti dalle specifiche esigenze terapeutiche. In tale caso, l'atleta ha l'obbligo di tenere a disposizione delle autorità competenti la relativa documentazione e può partecipare a competizioni sportive, nel rispetto dei regolamenti sportivi, purché ciò non metta in pericolo la sua integrità psicofisica.

 Art. 2 - Classi delle sostanze dopanti.

1.       I farmaci, le sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e le pratiche mediche, il cui impiego è considerato doping a norma dell'articolo 1, sono ripartiti, anche nel rispetto delle disposizioni della Convenzione di Strasburgo, ratificata ai sensi della citata legge 29 novembre 1995, n. 522, e delle indicazioni del Comitato internazionale olimpico (CIO) e degli organismi internazionali preposti al settore sportivo, in classi di farmaci, di sostanze o di pratiche mediche approvate con decreto del Ministro della Sanità, d'intesa con il Ministro per i beni e le attività culturali, su proposta della Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive di cui l'articolo 3.

2.       La ripartizione in classi dei farmaci e delle sostanze biologicamente o farmacologicamente attive è determinata sulla base dei rispettivi effetti fisiologici.

3.       Le classi sono sottoposte a revisione periodica con cadenza non superiore a sei mesi e le relative variazioni sono apportate con le stesse modalità di cui al comma 1.

4.       Il decreto di cui al comma 1 è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

 Art. 3 - Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive.

1.       È istituita presso il Ministero della Sanità la Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive, di seguito denominata "Commissione", che svolge le seguenti attività:

a) predispone le classi di cui l'articolo 2, comma 1, e procede alla revisione delle stesse, secondo le modalità di cui all'articolo 2, comma 3;

b) determina, anche in conformità alle indicazioni del CIO e di altri organismi ed istituzioni competenti, i casi, i criteri e le metodologie dei controlli anti-doping ed individua le competizioni e le attività sportive per le quali il controllo sanitario è effettuato dai laboratori da cui all'articolo 4, comma 1, tenuto conto delle caratteristiche delle competizioni e delle attività sportive stesse;

c) effettua, tramite i laboratori di cui all'articolo 4, anche avvalendosi di medici specialisti di medicina dello sport, i controlli anti-doping e quelli di tutela della salute, in gara e fuori gara; predispone i programmi di ricerca sui farmaci, sulle sostanze e sulle pratiche mediche utilizzabili a fini di doping nelle attività sportive;

d) individua le forme di collaborazione in materia di controlli anti-doping con le strutture del Servizio sanitario nazionale;

e) mantiene i rapporti operativi con l'Unione Europea e con gli organismi internazionali, garantendo la partecipazione di programmi a interventi contro il doping;

f) può promuovere campagne di informazione per la tutela della salute nelle attività sportive e di prevenzione del doping, in modo particolare presso tutte le scuole statali e non statali di ogni ordine e grado, in collaborazione con le amministrazioni pubbliche, il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), le federazioni sportive nazionali, le società affiliate, gli enti di promozione sportiva pubblici e privati, che avvalendosi delle attività dei medici specialisti di medicina dello sport.

2.       Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, sono stabilite le modalità di organizzazione e di funzionamento della Commissione.

3.       La Commissione è composta da:

a) due rappresentanti del Ministro per i beni e le attività culturali;

b) due rappresentanti del Ministero della sanità, uno dei quali con funzione di presidente;

c) un rappresentante dell'Istituto superiore di sanità;

d) due rappresentanti del CONI;

e) due rappresentanti della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome;

f) un rappresentante dei preparatori tecnici e degli allenatori;

g) un rappresentante degli atleti;

h) un tossicologo forense;

i) due medici specialisti della medicina dello sport;

l) un pediatra;

m) un patologo clinico;

n) un biochimico clinico;

o) farmacologo clinico;

p) un rappresentante degli enti di promozione sportiva;

q) un esperto in legislazione farmaceutica:

4.       I componenti della Commissione di cui alle lettere f), g) e p) del comma 3, sono indicati dal Ministro per i beni e le attività culturali; i componenti di cui alle lettere h) e n) del comma 3, sono indicati dalla Federazione nazionale degli ordini dei chimici; i componenti di cui alle lettere i), l) e m) del comma 3, sono indicati dalla Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri; i componenti di cui alle lettere o) e q) del comma 3, sono indicati alla Federazione nazionale degli ordini dei farmacisti.

5.       I componenti della Commissione sono nominati con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, e restano in carica per un periodo di quattro anni non rinnovabile.

6.       Il compenso dei componenti e le spese per il funzionamento e per l'attività della Commissione sono determinanti, con il regolamento di cui comma 2, entro il limite massimo di lire 2 miliardi (1 milione di Euro circa) annue.

 Art. 4 - Laboratori per il controllo sanitario sull'attività sportiva.

1.       Il controllo sanitario sulle competizioni e sulle attività sportive individuate dalla Commissione, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), è svolto da uno o più laboratori accreditati dal CIO o da altro organismo internazionale riconosciuto in base alle disposizioni dell'ordinamento internazionale vigente, sulla base una convenzione stipulata con la Commissione. Gli oneri derivanti dalla convenzione non possono superare la misura massima di lire 1 miliardo (500mila Euro circa) annue. Le prestazioni rese dai collaboratori accreditati non possono essere poste a carico del Servizio sanitario nazionale né del bilancio dello Stato. I laboratori di cui al presente articolo sono sottoposti alla vigilanza dell'Istituto superiore di sanità, secondo modalità definite con decreto del Ministro della sanità, sentito il direttore dell'Istituto, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2.       I laboratori di cui al comma 1 svolgono i seguenti compiti:

a) effettuano i controlli anti-doping, secondo le disposizioni adottate dalla Commissione ai sensi della articolo 3, comma 1, lettera b);

b) eseguono programmi di ricerca sui farmaci, sulle sostanze e sulle pratiche mediche utilizzabili a fini di doping nelle attività sportive;

c) collaborano con la Commissione ai fini della definizione dei requisiti di cui comma 3 del presente articolo.

3.       I controlli sulle competizioni e sulle attività sportive diverse da quelle individuate ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), sono svolti da laboratori i cui requisiti organizzativi e di funzionamento sono stabiliti con decreto del Ministro della sanità, sentita la Commissione, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, cessano le attività del CONI in materia di controllo sul laboratorio di analisi adoperante presso il Comitato medesimo.

 Art. 5 - Competenze delle regioni.

1.       Le regioni, nell'ambito dei piani sanitari regionali, programmano le attività di prevenzione e di tutela di salute nelle attività sportive, individuano i servizi competenti, avvalendosi dei dipartimenti di prevenzione, e coordinano le attività dei laboratori di cui l'articolo 4, comma 3.

Art. 6 - Integrazione dei regolamenti degli enti sportivi.

1.       Il CONI, le federazioni sportive, le società affiliate, le associazioni sportive, gli enti di promozione sportiva pubblici e privati sono tenuti ad adeguare i loro regolamenti alle disposizioni della presente legge, prevedendo in particolare le sanzioni e le procedure disciplinari nei confronti dei tesserati in caso di doping o di rifiuto di sottoporsi ai controlli.

2.       Le federazioni sportive nazionali, nell'ambito dell'autonomia riconosciuta loro dalla legge, possono stabilire sanzioni disciplinari per la somministrazione o l'assunzione di farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e per l'adozione o sottoposizione a pratiche mediche non giustificate da condizioni patologiche ed idonee a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell'organismo al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti, anche nel caso in cui questo non siano ripartiti nelle classi di cui l'articolo 2, comma 1, a condizione che tali farmaci , sostanze o pratiche siano considerati dopanti nell'ambito dell'ordinamento internazionale vigente.

3.       Gli enti di cui al comma 1 sono altresì tenuti a predisporre tutti gli atti necessari per il rispetto delle norme di tutela di salute di cui alla presente legge.

4.       Gli atleti aderiscono ai regolamenti di cui al comma 1 e dichiarano la propria conoscenza ed accettazione delle norme in essi contenute.

5.       Il CONI, le federazioni sportive nazionali e gli enti di promozione dell'attività sportiva curano altresì l'aggiornamento e l'informazione dei dirigenti, dei tecnici, degli atleti e degli operatori sanitari sulle problematiche concernenti il doping. Le attività di cui al presente comma sono svolte senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

  Art. 7 - Farmaci contenenti sostanze dopanti.

1.       I produttori, gli importatori e i distributori di farmaci appartenenti alle classi farmacologiche vietate dal CIO e di quelli compresi nelle classi di cui l'articolo 2, comma 1, sono tenuti a trasmettere annualmente al Ministero della sanità i dati relativi alle quantità prodotte, importate, distribuite e vendute alle farmacie, agli ospedali o alle altre strutture autorizzate di ogni singola specialità farmaceutica.

2.       Le confezioni di farmaci di cui al comma 1 devono recare un apposito contrassegno il cui contenuto è stabilito dalla Commissione, sull'involucro e sul foglio illustrativo, unitamente ad esaurienti informazioni descritte nell'apposito paragrafo "precauzioni per coloro che praticano attività sportiva".

3.       Il Ministro della sanità controlla l'osservanza delle disposizioni di cui al comma 2 nelle confezioni dei farmaci l'atto della presentazione della domanda di registrazione nazionale, ovvero l'atto della richiesta di variazione o in sede di revisione quinquennale.

4.       Le preparazioni galeniche, officinali o magistrali che contengono principi attivi o eccipienti appartenenti alle classi farmacologiche vietate indicate dal CIO e da quelle di cui l'articolo 2, comma 1, sono prescrivibili solo dietro presentazione di ricetta medica non ripetibile. Il farmacista è tenuto a conservare l'originale della ricetta per sei mesi.

 Art. 8 - Relazione al Parlamento.

1.       Il ministro della sanità presenta annualmente al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione della presente legge, nonché sull'attività svolta dalla Commissione.

 Art. 9 - Disposizioni penali.

1.       Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da lire 5 milioni (2.500 Euro circa) a lire 100 milioni (50mila Euro circa) chiunque procura ad altri, somministra, assume o favorisce comunque l'utilizzo di farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive, ricompresi nelle classi previste dall'articolo 2, comma 1, che non siano giustificati da condizioni patologiche e siano idonei a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell'organismo, al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti, ovvero siano diretti a modificare i risultati dei controlli sull'uso di tali farmaci o sostanze.

2.       La pena di cui al comma 1 si applica, salvo che il fatto costituisca più grave reato, a chi adotta o si sottopone alle pratiche mediche ricomprese nelle classi previste dall'articolo 2, comma 1, che non siano giustificati da condizioni patologiche e siano idonei a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell'organismo, al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti, ovvero siano diretti a modificare i risultati dei controlli sul ricorso a tali pratiche.

3.       La pena di cui ai commi 1 e 2 è aumentata:

a) se dal fatto deriva un danno per la salute;

b) se il fatto è commesso nei confronti di un minorenne;

c) se il fatto è commesso da un componente o da un dipendente del CONI ovvero di una federazione sportiva nazionale, di una società, di un'associazione o di un ente riconosciuti dal CONI.

4.       Se il fatto è commesso da chi esercita una professione sanitaria, alla condanna consegue l'interdizione temporanea dall'esercizio della professione.

5.       Nel caso previsto nel comma 3, lettera c), alla condanna consegue l'interdizione permanente dagli uffici direttivi del CONI, delle federazioni sportive nazionali, società, associazioni ed enti di promozione riconosciuti dal CONI.

6.       Con la sentenza di condanna è sempre ordinata la confisca dei farmaci, delle sostanze farmaceutiche e delle altre cose servite o destinate a commettere il reato.

7.       Chiunque commercia i farmaci e le sostanze biologicamente o farmacologicamente attive ricompresi nelle classi di cui all'articolo 52, comma 1, attraverso canali diversi dalle farmacie aperte al pubblico, dalle farmacie ospedaliere, dai dispensari aperti al pubblico e dalle altre strutture che detengono farmaci direttamente, destinati alla utilizzazione sul paziente, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da lire 10 milioni (5mila Euro circa) a lire 150 milioni (75mila Euro circa).

 Art. 10 - Copertura finanziaria.

1.       Gli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 3, valutati in lire 2 miliardi (1milione di Euro circa) annue, e dell'articolo 4, valutati in lire un miliardo (500mila Euro circa) annue, a decorrere dall'anno 2000, sono posti a carico del CONI. L'importo corrispondente ai predetti oneri è versato dal CONI all'entrata del bilancio dello Stato entro il 31 marzo di ciascun anno e, in sede di prima applicazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2.       L'importo versato all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi del comma 1 è riassegnato ad apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero della sanità.

3.       Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 dicembre 2000.