LA REGOLAMENTAZIONE SANITARIA
TUTELA SANITARIA
DELLE ATTIVITA' SPORTIVE
Attività
Sportive non agonistiche
a)
Ambito e disciplina.
Sono
soggetti a controllo sanitario per la pratica di attività sportive non
agonistiche:
1.
Gli alunni che svolgono attività
fisico-sportive organizzate dagli organi scolastici nell'ambito delle attività
parascolastiche;
2.
Coloro che svolgono attività
organizzate dal CONI o da società sportive affiliate alle Federazioni Sportive
Nazionali o agli Enti di Promozione sportiva riconosciuti dal CONI e che non
sono considerati atleti agonistici ai sensi del DM del 18/02/1982;
3.
Coloro che partecipano ai Giochi della
Gioventù nelle fasi precedenti quella nazionale.
Sono questi soltanto i soggetti cui è imposto l'obbligo del controllo sanitario.
Ai sensi del
DM del 18/02/1983, i soggetti sopraelencati devono sottoporsi, preventivamente e
con periodicità annuale, a una visita medica intesa ad accertare il loro "stato
di buona salute".
In caso di
motivato sospetto clinico, il medico ha la facoltà di richiedere accertamenti
specialisti integrativi.
La
configurazione di stato di buona salute deve essere redatta in conformità al
modello di ci al DM 28/02/1983.
Purtroppo
dopo il rinnovo del contratto nazionale dei medici tali certificazioni non sono
più gratuite. Riteniamo quindi di fornire alle associazioni qualche consiglio e
delucidazione in merito.
1.
Il certificato è un documento
personale di ciascun atleta. Esso vale per un anno. Se un'atleta partecipa ad
attività con una o più organizzazioni diverse, lo stesso certificato vale per
tutte le attività. In questo caso il Presidente della società sportiva può
acquisire una fotocopia del certificato, purché si assicuri che non si tratta
di una copia falsa.
2.
In particolare il certificato che
viene rilasciato a scuola per le attività parascolastiche e per i giochi della
gioventù vale anche per le attività dello CSEN. Basta acquisire la copia.
Ricordiamo che il certificato per le attività parascolastiche è
rilasciato gratuitamente dal medico di famiglia del ragazzo.
3.
Un certificato specialistico di 2°
livello sostituisce quello di base o di 1° livello, ma non viceversa.
4.
Il certificato di base o di 1° livello viene rilasciato dal
medico di base o dal pediatra di libera scelta, ma non è obbligatorio
rivolgersi a lui. Ogni medico è autorizzato ad effettuare la visita e
rilasciare il relativo certificato.
5.
Il medico non è obbligato a farsi
pagare. Se vuole può decidere di rilasciare il certificato gratuitamente. Perciò
quelle società sportive che hanno un medico sociale o un medico che sia
disponibile a seguire le visite senza farsi pagare deve però, rispettare una
tariffa minima, che è di 35.000 lire (18,00 Euro circa), non esiste una tariffa
massima. Anche nel caso di pagamento non è obbligatorio rivolgersi al proprio
medico di famiglia o al proprio pediatra.
Attività
Sportive agonistiche
a)
Ambito e disciplina.
Sono
interessati al rilascio del certificato di idoneità alla pratica sportiva
agonistica (DM 18/02/1982):
1.
Obbligatoriamente i soggetti
classificati "agonisti" dalle rispettive Federazioni od Enti di
Promozione;
2.
Facoltativamente coloro i
quali, pur non essendo classificati agonisti, sono soggetti, per l'età e per
l'impegno preagonistico e di allenamento a rischio particolare. Per quanto
riguarda l'età, sono state individuate due fasce "a rischio": quella
a partire dai 10 anni fino ai 13, e gli ultratrentacinquenni
praticanti gli sport di cui alla tabella del decreto.
Ribadito che per questi soggetti la visita di idoneità
specifica nei Centri di Medicina dello Sport di 2° livello, pubblici e privati
incondizionati, non è obbligatoria, la Delibera Regionale lascia ai Presidenti
di Società e, per i Giochi della Gioventù, ai Presidi delle scuole ed ai
Comuni, la possibilità di richiedere questo tipo di visita.
LEGGE 14 dicembre 2000, n. 376
Disciplina della tutela sanitaria delle attività
sportive e della lotta contro il doping.
Art. 1 - Tutela sanitaria delle attività sportive. Divieto di
doping.
1.
L'attività sportiva è diretta alla
promozione della salute individuale e collettiva e deve essere informata al
rispetto dei principi etici e dei valori educativi richiamati alla Convenzione
contro il doping, con appendice, fatta
a Strasburgo il 16 novembre 1989, ratificata ai sensi della legge 29 novembre
1995, n. 522. Ad essa si applicano i controlli previsti dalle vigenti normative
in tema di tutela della salute e della regolarità delle gare e non può essere
svolta con l'ausilio di tecniche, metodologie o sostanze di qualsiasi natura che
possono mettere in pericolo l'integrità psicofisica degli atleti.
2.
Costituiscono doping la somministrazione o l'assunzione di farmaci o di sostanze
biologicamente o farmacologicamente attive e l'adozione o la sottoposizione a
pratiche mediche non giustificate da condizioni patologiche ed idonee a
modificare le condizioni psicofisiche o
biologiche dell'organismo al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli
atleti.
3.
Ai fini della presente legge sono
equiparate al doping la
somministrazione di farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente e
l'adozione di pratiche mediche non giustificate da condizioni patologiche,
finalizzate e comunque idonee a modificare i risultati dei controlli sull'uso
dei farmaci, delle sostanze e delle pratiche indicati nel comma 2.
4.
In presenza di condizioni patologiche
dell'atleta documentate e certificate dal medico, all'atleta stesso può essere
prescritto specifico trattamento purché sia attuato secondo le modalità
indicate nel relativo e specifico decreto di registrazione europea o nazionale
ed i dosaggi previsti dalle specifiche esigenze terapeutiche. In tale caso,
l'atleta ha l'obbligo di tenere a disposizione delle autorità competenti la
relativa documentazione e può partecipare a competizioni sportive, nel rispetto
dei regolamenti sportivi, purché ciò non metta in pericolo la sua integrità
psicofisica.
Art. 2 - Classi delle sostanze dopanti.
1.
I farmaci, le sostanze biologicamente
o farmacologicamente attive e le pratiche mediche, il cui impiego è considerato
doping a norma dell'articolo 1, sono
ripartiti, anche nel rispetto delle disposizioni della Convenzione di
Strasburgo, ratificata ai sensi della citata legge 29 novembre 1995, n. 522, e
delle indicazioni del Comitato internazionale olimpico (CIO) e degli organismi
internazionali preposti al settore sportivo, in classi di farmaci, di sostanze o
di pratiche mediche approvate con decreto del Ministro della Sanità, d'intesa
con il Ministro per i beni e le attività culturali, su proposta della
Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive di cui
l'articolo 3.
2.
La ripartizione in classi dei farmaci
e delle sostanze biologicamente o farmacologicamente attive è determinata sulla
base dei rispettivi effetti fisiologici.
3.
Le classi sono sottoposte a revisione
periodica con cadenza non superiore a sei mesi e le relative variazioni sono
apportate con le stesse modalità di cui al comma 1.
4.
Il decreto di cui al comma 1 è
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
Art. 3 - Commissione per la vigilanza ed il controllo sul
doping e per la tutela della salute nelle attività sportive.
1.
È istituita presso il Ministero della
Sanità la Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive, di
seguito denominata "Commissione", che svolge le seguenti attività:
a) predispone le classi di cui l'articolo 2, comma 1, e
procede alla revisione delle stesse, secondo le modalità di cui all'articolo 2,
comma 3;
b) determina, anche in conformità alle indicazioni del CIO
e di altri organismi ed istituzioni competenti, i casi, i criteri e le
metodologie dei controlli anti-doping
ed individua le competizioni e le attività sportive per le quali il controllo
sanitario è effettuato dai laboratori da cui all'articolo 4, comma 1, tenuto
conto delle caratteristiche delle competizioni e delle attività sportive
stesse;
c) effettua, tramite i laboratori di cui all'articolo 4,
anche avvalendosi di medici specialisti di medicina dello sport, i controlli
anti-doping e quelli di tutela della
salute, in gara e fuori gara; predispone i programmi di ricerca sui farmaci,
sulle sostanze e sulle pratiche mediche utilizzabili a fini di doping
nelle attività sportive;
d) individua le forme di collaborazione in materia di
controlli anti-doping con le strutture
del Servizio sanitario nazionale;
e) mantiene i rapporti operativi con l'Unione Europea e con
gli organismi internazionali, garantendo la partecipazione di programmi a
interventi contro il doping;
f) può promuovere campagne di informazione per la tutela
della salute nelle attività sportive e di prevenzione del doping, in modo particolare presso tutte le scuole statali e non
statali di ogni ordine e grado, in collaborazione con le amministrazioni
pubbliche, il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), le federazioni
sportive nazionali, le società affiliate, gli enti di promozione sportiva
pubblici e privati, che avvalendosi delle attività dei medici specialisti di
medicina dello sport.
2.
Entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato con decreto del
Ministro della sanità di concerto con il Ministro per i beni e le attività
culturali, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, sono
stabilite le modalità di organizzazione e di funzionamento della Commissione.
3.
La Commissione è composta da:
a) due rappresentanti del Ministro per i beni e le attività
culturali;
b) due rappresentanti del Ministero della sanità, uno dei
quali con funzione di presidente;
c) un rappresentante dell'Istituto superiore di sanità;
d) due rappresentanti del CONI;
e) due rappresentanti della Conferenza dei presidenti delle
regioni e delle province autonome;
f) un rappresentante dei preparatori tecnici e degli
allenatori;
g) un rappresentante degli atleti;
h) un tossicologo forense;
i) due medici specialisti della medicina dello sport;
l) un pediatra;
m) un patologo clinico;
n) un biochimico clinico;
o) farmacologo clinico;
p) un rappresentante degli enti di promozione sportiva;
q) un esperto in legislazione farmaceutica:
4.
I componenti della Commissione di cui
alle lettere f), g) e p) del comma 3, sono indicati dal Ministro per i beni e le
attività culturali; i componenti di cui alle lettere h) e n) del comma 3, sono
indicati dalla Federazione nazionale degli ordini dei chimici; i componenti di
cui alle lettere i), l) e m) del comma 3, sono indicati dalla Federazione
nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri; i componenti di
cui alle lettere o) e q) del comma 3, sono indicati alla Federazione nazionale
degli ordini dei farmacisti.
5.
I componenti della Commissione sono
nominati con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro per
i beni e le attività culturali, e restano in carica per un periodo di quattro
anni non rinnovabile.
6.
Il compenso dei componenti e le spese
per il funzionamento e per l'attività della Commissione sono determinanti, con
il regolamento di cui comma 2, entro il limite massimo di lire 2 miliardi (1
milione di Euro circa) annue.
Art. 4 - Laboratori per il controllo sanitario sull'attività
sportiva.
1.
Il controllo sanitario sulle
competizioni e sulle attività sportive individuate dalla Commissione, ai sensi
dell'articolo 3, comma 1, lettera b), è svolto da uno o più laboratori
accreditati dal CIO o da altro organismo internazionale riconosciuto in base
alle disposizioni dell'ordinamento internazionale vigente, sulla base una
convenzione stipulata con la Commissione. Gli oneri derivanti dalla convenzione
non possono superare la misura massima di lire 1 miliardo (500mila Euro circa)
annue. Le prestazioni rese dai collaboratori accreditati non possono essere
poste a carico del Servizio sanitario nazionale né del bilancio dello Stato. I
laboratori di cui al presente articolo sono sottoposti alla vigilanza
dell'Istituto superiore di sanità, secondo modalità definite con decreto del
Ministro della sanità, sentito il direttore dell'Istituto, da emanare entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2.
I laboratori di cui al comma 1
svolgono i seguenti compiti:
a) effettuano i controlli anti-doping, secondo le disposizioni adottate dalla Commissione ai sensi
della articolo 3, comma 1, lettera b);
b) eseguono programmi di ricerca sui farmaci, sulle
sostanze e sulle pratiche mediche utilizzabili a fini di doping nelle attività sportive;
c) collaborano con la Commissione ai fini della definizione
dei requisiti di cui comma 3 del presente articolo.
3.
I controlli sulle competizioni e sulle
attività sportive diverse da quelle individuate ai sensi dell'articolo 3, comma
1, lettera b), sono svolti da laboratori i cui requisiti organizzativi e di
funzionamento sono stabiliti con decreto del Ministro della sanità, sentita la
Commissione, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, cessano le attività del CONI in materia di controllo sul
laboratorio di analisi adoperante presso il Comitato medesimo.
Art. 5 - Competenze delle regioni.
1.
Le regioni, nell'ambito dei piani
sanitari regionali, programmano le attività di prevenzione e di tutela di
salute nelle attività sportive, individuano i servizi competenti, avvalendosi
dei dipartimenti di prevenzione, e coordinano le attività dei laboratori di cui
l'articolo 4, comma 3.
Art. 6 - Integrazione dei regolamenti degli enti sportivi.
1.
Il CONI, le federazioni sportive, le
società affiliate, le associazioni sportive, gli enti di promozione sportiva
pubblici e privati sono tenuti ad adeguare i loro regolamenti alle disposizioni
della presente legge, prevedendo in particolare le sanzioni e le procedure
disciplinari nei confronti dei tesserati in caso di doping o di rifiuto di sottoporsi ai controlli.
2.
Le federazioni sportive nazionali,
nell'ambito dell'autonomia riconosciuta loro dalla legge, possono stabilire
sanzioni disciplinari per la somministrazione o l'assunzione di farmaci o di
sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e per l'adozione o
sottoposizione a pratiche mediche non giustificate da condizioni patologiche ed
idonee a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell'organismo al
fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti, anche nel caso in cui
questo non siano ripartiti nelle classi di cui l'articolo 2, comma 1, a
condizione che tali farmaci , sostanze o pratiche siano considerati dopanti
nell'ambito dell'ordinamento internazionale vigente.
3.
Gli enti di cui al comma 1 sono altresì
tenuti a predisporre tutti gli atti necessari per il rispetto delle norme di
tutela di salute di cui alla presente legge.
4.
Gli atleti aderiscono ai regolamenti
di cui al comma 1 e dichiarano la propria conoscenza ed accettazione delle norme
in essi contenute.
5.
Il CONI, le federazioni sportive
nazionali e gli enti di promozione dell'attività sportiva curano altresì
l'aggiornamento e l'informazione dei dirigenti, dei tecnici, degli atleti e
degli operatori sanitari sulle problematiche concernenti il doping.
Le attività di cui al presente comma sono svolte senza ulteriori oneri a carico
della finanza pubblica.
Art. 7 - Farmaci contenenti sostanze dopanti.
1.
I produttori, gli importatori e i
distributori di farmaci appartenenti alle classi farmacologiche vietate dal CIO
e di quelli compresi nelle classi di cui l'articolo 2, comma 1, sono tenuti a
trasmettere annualmente al Ministero della sanità i dati relativi alle quantità
prodotte, importate, distribuite e vendute alle farmacie, agli ospedali o alle
altre strutture autorizzate di ogni singola specialità farmaceutica.
2.
Le confezioni di farmaci di cui al
comma 1 devono recare un apposito contrassegno il cui contenuto è stabilito
dalla Commissione, sull'involucro e sul foglio illustrativo, unitamente ad
esaurienti informazioni descritte nell'apposito paragrafo "precauzioni per
coloro che praticano attività sportiva".
3.
Il Ministro della sanità controlla
l'osservanza delle disposizioni di cui al comma 2 nelle confezioni dei farmaci
l'atto della presentazione della domanda di registrazione nazionale, ovvero
l'atto della richiesta di variazione o in sede di revisione quinquennale.
4.
Le preparazioni galeniche, officinali
o magistrali che contengono principi attivi o eccipienti appartenenti alle
classi farmacologiche vietate indicate dal CIO e da quelle di cui l'articolo 2,
comma 1, sono prescrivibili solo dietro presentazione di ricetta medica non
ripetibile. Il farmacista è tenuto a conservare l'originale della ricetta per
sei mesi.
Art. 8 - Relazione al Parlamento.
1.
Il ministro della sanità presenta
annualmente al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione della presente
legge, nonché sull'attività svolta dalla Commissione.
Art. 9 - Disposizioni penali.
1.
Salvo che il fatto costituisca più
grave reato, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa
da lire 5 milioni (2.500 Euro circa) a lire 100 milioni (50mila Euro circa)
chiunque procura ad altri, somministra, assume o favorisce comunque l'utilizzo
di farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive, ricompresi
nelle classi previste dall'articolo 2, comma 1, che non siano giustificati da
condizioni patologiche e siano idonei a modificare le condizioni psicofisiche o
biologiche dell'organismo, al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli
atleti, ovvero siano diretti a modificare i risultati dei controlli sull'uso di
tali farmaci o sostanze.
2.
La pena di cui al comma 1 si applica,
salvo che il fatto costituisca più grave reato, a chi adotta o si sottopone
alle pratiche mediche ricomprese nelle classi previste dall'articolo 2, comma 1,
che non siano giustificati da condizioni patologiche e siano idonei a modificare
le condizioni psicofisiche o biologiche dell'organismo, al fine di alterare le
prestazioni agonistiche degli atleti, ovvero siano diretti a modificare i
risultati dei controlli sul ricorso a tali pratiche.
3.
La pena di cui ai commi 1 e 2 è
aumentata:
a) se dal fatto deriva un danno per la salute;
b) se il fatto è commesso nei confronti di un minorenne;
c) se il fatto è commesso da un componente o da un
dipendente del CONI ovvero di una federazione sportiva nazionale, di una società,
di un'associazione o di un ente riconosciuti dal CONI.
4.
Se il fatto è commesso da chi
esercita una professione sanitaria, alla condanna consegue l'interdizione
temporanea dall'esercizio della professione.
5.
Nel caso previsto nel comma 3, lettera
c), alla condanna consegue l'interdizione permanente dagli uffici direttivi del
CONI, delle federazioni sportive nazionali, società, associazioni ed enti di
promozione riconosciuti dal CONI.
6.
Con la sentenza di condanna è sempre
ordinata la confisca dei farmaci, delle sostanze farmaceutiche e delle altre
cose servite o destinate a commettere il reato.
7.
Chiunque commercia i farmaci e le
sostanze biologicamente o farmacologicamente attive ricompresi nelle classi di
cui all'articolo 52, comma 1, attraverso canali diversi dalle farmacie aperte al
pubblico, dalle farmacie ospedaliere, dai dispensari aperti al pubblico e dalle
altre strutture che detengono farmaci direttamente, destinati alla utilizzazione
sul paziente, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da
lire 10 milioni (5mila Euro circa) a lire 150 milioni (75mila Euro circa).
Art. 10 - Copertura finanziaria.
1.
Gli oneri derivanti dall'attuazione
dell'articolo 3, valutati in lire 2 miliardi (1milione di Euro circa) annue, e
dell'articolo 4, valutati in lire un miliardo (500mila Euro circa) annue, a
decorrere dall'anno 2000, sono posti a carico del CONI. L'importo corrispondente
ai predetti oneri è versato dal CONI all'entrata del bilancio dello Stato entro
il 31 marzo di ciascun anno e, in sede di prima applicazione, entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2.
L'importo versato all'entrata del
bilancio dello Stato ai sensi del comma 1 è riassegnato ad apposita unità
previsionale di base dello stato di previsione del Ministero della sanità.
3.
Il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà
inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare
come legge dello Stato.