LA COSTITUZIONE ITALIANA
COSA CI DICE
Art. 2 - La
Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come
singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e
richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica,
economica e sociale.
Art. 17 - I
cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senza armi. Per le
riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso.
Delle
riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che
possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità
pubblica.
Art. 18 - I
cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per
fini che non sono vietati ai singoli della legge penale. Sono proibite le
associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi
politici mediante organizzazioni di carattere militare.
Art. 24 - Tutti
possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi
legittimi. La difesa è un diritto inviolabile in ogni stato e grado di
procedimento.
Sono
assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e
difendersi davanti ad ogni giurisdizione.
La legge
determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.
Art. 25 - Nessuno può
essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge.
Nessuno può
essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del
fatto commesso.
Nessuno può
essere sottoposto a misure di sicurezza se non dai casi previsti dalla legge.
Art. 27 - La
responsabilità penale è personale.
L'imputato
non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.
Le pene non
possono consentire in trattamenti contrari al senso di umanità e devono
tendere alla rieducazione del condannato.
Non è
ammessa la pena di morte, se non nei casi previsti dalle leggi militari di
guerra.
Art. 32 - La
Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e come
interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.
Nessuno può
essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per
disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti
imposti dal rispetto della persona umana.
Art. 117 - La potestà
legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della
Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e
dagli obblighi internazionali.
Lo Stato ha
legislazione esclusiva nelle seguenti materie:
a)
Politica estera e rapporti
internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione Europea; diritto
di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati no appartenenti
all'Unione Europea;
b)
Immigrazione;
c)
Rapporti tra la Repubblica e le
confessioni religiose;
d)
Difesa e Forze Armate; sicurezza dello
Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
e)
Moneta, tutela del risparmio e mercati
finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e
contabile dello Stato; perequazione delle risorse delle risorse finanziarie;
f)
Organi dello Stato e relative leggi
elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
g)
Ordinamento e organizzazione
amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
h)
Ordine pubblico e sicurezza, ad
esclusione della Polizia amministrativa locale;
i)
Cittadinanza, stato civile e anagrafe;
l)
Giurisdizione e norme processuali;
ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
m)
Determinazione dei livelli essenziali
delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere
garantiti su tutto il territorio nazionale;
n)
Norme generali sull'istruzione;
o)
Previdenza sociale;
p)
Legislazione elettorale, organi di
governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;
r)
Pesi, misure e determinazione del
tempo; coordinamento informatico dei dati dell'amministrazione statale,
regionale e locale; opere dell'ingegno;
s)
Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema
e dei beni culturali.
Sono materie
di legislazione concorrente quelle relative a:
Rapporti
internazionali e con l'Unione Europea delle Regioni; commercio con l'estero;
tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
scolastiche e con l'esclusione dell'istruzione e della formazione
professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno
all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione;
ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e
aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della
comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;
previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e
coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione
dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività
culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere
regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la
potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi
fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato. Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni
materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.
Le regioni e
le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza,
partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi
comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi
internazionali e degli atti dell'Unione Europea, nel rispetto delle norme di
procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di
esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
La podestà
regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva
delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni
altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà
regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello
svolgimento delle funzioni loro attribuite.
Le leggi
regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini
e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità
di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.
La legge
regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore
esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
Nelle
materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e
intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme
disciplinati da leggi dello Stato.
Art. 118 - Le funzioni
amministrative sono attribuite ai Comuni
salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province,
Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà,
differenziazione ed adeguatezza.
I Comuni, le
Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative
proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le
rispettive competenze. La legge statale disciplina forme di coordinamento fra
Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma
dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella
materia della tutela dei beni culturali. Stato, Regioni, Città metropolitane,
Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e
associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base
del principio di sussidiarietà.
Art. 119 - I Comuni, le
Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di
entrata e di spesa.
I Comuni, le
Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome.
Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la
Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e
del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi
erariali riferibile al loro territorio.
La legge
dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione,
per i territori con minore capacità fiscale per abitante.
Le risorse
derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle
Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziarie
integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.
Per
promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per
rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo
esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal
normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed
effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città
metropolitane e Regioni. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le
Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali
determinati dalla legge dello Stato. Possono rincorrere all'indebitamento solo
per finanziare spese all'investimento.
È' esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti.