IL CODICE PENALE
COSA CI DICE
Art. 39 - Reato: distinzione fra delitti e
contravvenzioni.
I reati si
distinguono in delitti e contravvenzioni, secondo la diversa specie delle pene
per essi rispettivamente stabilite da questo codice.
Art. 40 - Rapporto di casualità.
Nessuno può
essere punito per un fatto previsto dalla legge come reato, se l'evento
dannoso o pericoloso da cui dipende l'esistenza del reato non è conseguenza
della sua azione od omissione.
Non impedire
un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo.
Art. 41 - Concorso di cause.
Il concorso
di cause preesistenti o simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti
dall'azione od omissione del colpevole, non esclude il rapporto di casualità
fra l'azione od omissione e l'evento.
Le cause
sopravvenute escludono il rapporto di casualità quando sono state da sole
sufficienti a determinare l'evento. In tal caso, se l'azione od omissione
precedentemente commessa costituisce per sé un reato, si applica la pena per
questo stabilita.
Le
disposizioni precedenti si applicano anche quando la causa preesistente o
simultanea o sopravvenuta consiste nel fatto illecito altrui.
Art. 42 - Responsabilità per dolo o per colpa o per
delitto preterintenzionale.
Responsabilità obiettiva.
Nessuno può essere punito per un'azione od omissione
prevista dalla legge come reato se non l'ha commessa con coscienza e volontà.
Nessuno può
essere punito per un fatto previsto dalla legge come delitto se non l'ha
commesso con dolo, salvi i casi di delitto preterintenzionale o colposo
espressamente previsti dalla legge.
La legge
determina i casi nei quali l'evento è posto altrimenti a carico dell'agente,
come conseguenza della sua azione od omissione.
Nelle
contravvenzioni ciascuno risponde della propria azione od omissione cosciente
e volontaria, sia essa dolosa o colposa.
Art. 43 - L'elemento psicologico del reato.
Il delitto:
è doloso, o
secondo l'intenzione, quando l'evento dannoso o pericoloso, che è risultato
dall'azione od omissione e da cui la legge fa' dipendere l'esistenza del
delitto, e dall'agente previsto e voluto come conseguenza della propria azione
od omissione;
è
preterintenzionale, o oltre l'intenzione, quando l'azione od oissione deriva
un evento dannoso o pericoloso più grave di quello voluto dall'agente;
è colposo,
o contro l'intenzione, quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto
dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia,
ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.
La
distinzione fra reato doloso e reato colposo, stabilito da questo articolo per
i delitti, si applica altresì alle contravvenzioni, ogni qualvolta per queste
la legge penale faccia dipendere da tale distinzione un qualsiasi effetto
giuridico.
Art. 44 - Condizione obiettiva di punibilità.
Quando, per
la punibilità del reato, la legge richiede il verificarsi di una condizione,
il colpevole risponde del reato anche se l'evento, da cui dipende il
verificarsi della condizione, non è da lui voluto.
Art. 47 - Errore di fatto.
L'errore sul
fatto che costituisce il reato esclude la punibilità dell'agente. Nondimeno,
se si tratta di errore determinato da colpa, la punibilità non è esclusa,
quando il fatto è previsto dalla legge come delitto colposo.
L'errore sul
fatto che costituisce un determinato reato non esclude la punibilità per un
reato diverso.
L'errore su
una legge diversa dalla legge penale esclude la punibilità, quando ha
cagionato un errore sul fatto che costituisce il reato.
Art. 50 - Consenso dell'avente diritto.
Non è
punibile chi lede o pone in pericolo un diritto col consenso della persona che
può validamente disporne.
Art. 85 - Capacità di intendere e di volere.
Non può
essere punito per un fatto previsto dalla legge come reato, se, al momento in
cui l'ha commesso, non era imputabile.
È
imputabile chi ha la capacità di intendere e di volere.
Art. 90 - Stati emotivi e passionali.
Gli stati
emotivi o passionali non escludono né diminuiscono l'imputabilità.
Art. 112 - Circostanze aggravanti.
La pena da
infliggere per il reato commesso è aumentata:
1.
Se il numero delle persone che sono
concorse nel reato è di cinque o più, salvo che la legge disponga
diversamente;
2.
Per chi, anche fuori dei casi previsti
dai due numeri seguenti, ha promosso od organizzato la cooperazione nel reato,
ovvero diretto l'attività delle persone che sono concorse nel reato medesimo;
3.
Per chi, nell'esercizio della sua
autorità, direzione o vigilanza, ha determinato a commettere il reato persone
ad essere soggette;
4.
Per chi, fuori dal caso previsto
dall'articolo precedente, ha determinato a commettere il reato un minore di
anni diciotto, o una persona in stato di infermità o di deficienza psichica.
Gli aggravanti di pena stabiliti nei numeri 1-2-3 di questo articolo si applicano anche se taluno dei partecipanti al fatto non è imputabile o non è punibile.