IL CODICE PENALE

 COSA CI DICE

Art. 39 - Reato: distinzione fra delitti e contravvenzioni.

I reati si distinguono in delitti e contravvenzioni, secondo la diversa specie delle pene per essi rispettivamente stabilite da questo codice.

 Art. 40 - Rapporto di casualità.

Nessuno può essere punito per un fatto previsto dalla legge come reato, se l'evento dannoso o pericoloso da cui dipende l'esistenza del reato non è conseguenza della sua azione od omissione.

Non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo.

 Art. 41 - Concorso di cause.

Il concorso di cause preesistenti o simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall'azione od omissione del colpevole, non esclude il rapporto di casualità fra l'azione od omissione e l'evento.

Le cause sopravvenute escludono il rapporto di casualità quando sono state da sole sufficienti a determinare l'evento. In tal caso, se l'azione od omissione precedentemente commessa costituisce per sé un reato, si applica la pena per questo stabilita.

Le disposizioni precedenti si applicano anche quando la causa preesistente o simultanea o sopravvenuta consiste nel fatto illecito altrui.

 Art. 42 - Responsabilità per dolo o per colpa o per delitto preterintenzionale.

Responsabilità obiettiva.

 Nessuno può essere punito per un'azione od omissione prevista dalla legge come reato se non l'ha commessa con coscienza e volontà.

Nessuno può essere punito per un fatto previsto dalla legge come delitto se non l'ha commesso con dolo, salvi i casi di delitto preterintenzionale o colposo espressamente previsti dalla legge.

La legge determina i casi nei quali l'evento è posto altrimenti a carico dell'agente, come conseguenza della sua azione od omissione.

Nelle contravvenzioni ciascuno risponde della propria azione od omissione cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa.

 Art. 43 - L'elemento psicologico del reato.

Il delitto:

è doloso, o secondo l'intenzione, quando l'evento dannoso o pericoloso, che è risultato dall'azione od omissione e da cui la legge fa' dipendere l'esistenza del delitto, e dall'agente previsto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione;

è preterintenzionale, o oltre l'intenzione, quando l'azione od oissione deriva un evento dannoso o pericoloso più grave di quello voluto dall'agente;

è colposo, o contro l'intenzione, quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.

La distinzione fra reato doloso e reato colposo, stabilito da questo articolo per i delitti, si applica altresì alle contravvenzioni, ogni qualvolta per queste la legge penale faccia dipendere da tale distinzione un qualsiasi effetto giuridico.

 Art. 44 - Condizione obiettiva di punibilità.

Quando, per la punibilità del reato, la legge richiede il verificarsi di una condizione, il colpevole risponde del reato anche se l'evento, da cui dipende il verificarsi della condizione, non è da lui voluto.

 Art. 47 - Errore di fatto.

L'errore sul fatto che costituisce il reato esclude la punibilità dell'agente. Nondimeno, se si tratta di errore determinato da colpa, la punibilità non è esclusa, quando il fatto è previsto dalla legge come delitto colposo.

L'errore sul fatto che costituisce un determinato reato non esclude la punibilità per un reato diverso.

L'errore su una legge diversa dalla legge penale esclude la punibilità, quando ha cagionato un errore sul fatto che costituisce il reato.

 Art. 50 - Consenso dell'avente diritto.

Non è punibile chi lede o pone in pericolo un diritto col consenso della persona che può validamente disporne.

 Art. 85 - Capacità di intendere e di volere.

Non può essere punito per un fatto previsto dalla legge come reato, se, al momento in cui l'ha commesso, non era imputabile.

È imputabile chi ha la capacità di intendere e di volere.

 Art. 90 - Stati emotivi e passionali.

Gli stati emotivi o passionali non escludono né diminuiscono l'imputabilità.

 Art. 112 - Circostanze aggravanti.

La pena da infliggere per il reato commesso è aumentata:

1.       Se il numero delle persone che sono concorse nel reato è di cinque o più, salvo che la legge disponga diversamente;

2.       Per chi, anche fuori dei casi previsti dai due numeri seguenti, ha promosso od organizzato la cooperazione nel reato, ovvero diretto l'attività delle persone che sono concorse nel reato medesimo;

3.       Per chi, nell'esercizio della sua autorità, direzione o vigilanza, ha determinato a commettere il reato persone ad essere soggette;

4.       Per chi, fuori dal caso previsto dall'articolo precedente, ha determinato a commettere il reato un minore di anni diciotto, o una persona in stato di infermità o di deficienza psichica.

 Gli aggravanti di pena stabiliti nei numeri 1-2-3 di questo articolo si applicano anche se taluno dei partecipanti al fatto non è imputabile o non è punibile.