IL CODICE CIVILE
COSA CI DICE
Art. 36 - Ordinamento e amministrazione delle
associazioni non riconosciute.
L'ordinamento
interno e l'amministrazione delle associazioni non riconosciute come persone
giuridiche sono regolati dagli accordi degli associati.
Le dette
associazioni possono stare in giudizio nella persona di coloro ai quali,
secondo questi accordi, è conferita la presidenza o la direzione.
Art. 37 - Fondo comune.
I contributi
degli associati e i beni acquisiti con questi contributi costituiscono il
fondo comune dell'associazione. Finché questa dura, i singoli associati non
possono chiedere la divisione del fondo comune, né pretendere la quota in
caso di recesso.
Art. 38 - Obbligazioni.
Per le
obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione i terzi
possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni stesse
rispondono anche personalmente e solidamente le persone che hanno agito in
nome e per conto dell'associazione.
Art. 2043 - Risarcimento per fatto illecito.
Qualunque
fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri danno ingiusto, obbliga colui che
ha commesso il fatto a risarcire il danno.
Art. 2047 - Danno cagionato dall'incapace.
In caso di
danno cagionato da persona incapace di intendere e di volere, il risarcimento
è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di
non aver potuto impedire il fatto.
Nel caso in
cui il danneggiato non abbia potuto ottenere il risarcimento da chi è tenuto
alla sorveglianza, il giudice, in considerazione delle condizioni economiche
delle parti, può condannare l'autore del danno a un'equa indennità.
Art. 2048 - Responsabilità dei genitori, dei tutori,
dei precettori e dei maestri d'arte.
Il padre e
la madre, o il tutore, sono responsabili del danno cagionato dal fatto
illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette a tutela,
che abitano con essi. La stessa disposizione si applica all'affiliante.
I precettori
e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno
cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui
sono sotto la loro vigilanza.
Le persone
indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se
provano di non aver potuto impedire il fatto.
Art. 2049 - Responsabilità dei padroni e dei
committenti.
I padroni e
i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei
loro domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti.
Art. 2050 - Responsabilità per l'esercizio di attività
pericolose.
Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un'attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di aver adottato tutte le misure idonee a evitare il danno.